TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 410
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e manifesta illogicità della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità.

    Il Collegio ritiene che le frequentazioni con soggetti pregiudicati, emerse da molteplici controlli nell'arco temporale di diversi anni e avvenute anche in comuni diversi da quello di residenza, non possano dirsi occasionali. Tali episodi dimostrano una certa continuità e familiarità con detti soggetti, sufficienti a fondare un pericolo di abuso nell'ottica della massima cautela e del principio di precauzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione.

    La valutazione sull'affidabilità nell'uso delle armi è di natura prognostica e cautelare, non necessita della dimostrazione dell'avvenuto abuso e può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali, ma che risultano genericamente non ascrivibili a 'buona condotta'. Le frequentazioni di pregiudicati possono ragionevolmente costituire circostanze ostative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 410
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 410
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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