Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Iannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e la Questura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
- del decreto del Questore di Catanzaro n. -OMISSIS- del 10.07.2025, notificato il 16.07.2025, recante il rigetto della istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per uso di tiro a volo e sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IS De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del decreto del Questore della Provincia di Catanzaro del 10 luglio 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo e sportivo.
2. Rappresenta il ricorrente di aver presentato alla Questura di Catanzaro istanza per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso sportivo (tiro a volo); che, in data 29 giugno 2025, l'Amministrazione comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (consistiti in una serie di controlli di polizia, avvenuti tra il 2021 e il 2025, durante i quali il ricorrente era stato identificato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia) ai sensi dell'art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; che, nelle osservazioni depositate, il ricorrente evidenziava che le identificazioni contestate sarebbero avvenute nel contesto di un piccolo centro abitato, spesso in prossimità del luogo di svolgimento del proprio lavoro, e che tali circostanze non sarebbero state idonee a provare le " stabili frequentazioni " con soggetti controindicati, né tantomeno una sua presunta inaffidabilità; che il Questore di Catanzaro ha, comunque, adottato l’impugnato decreto.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “ 1. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e manifesta illogicità della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità .” e il secondo “ 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione .”, il ricorrente ha denunciato che la Questura di Catanzaro avrebbe erroneamente qualificato mere e sporadiche contingenze come sintomatiche di un presunto sodalizio o di una stabile frequentazione, senza effettuare alcuna istruttoria, dimostrandosi l’impugnato provvedimento assolutamente sproporzionato in quanto basato su circostanze generiche; che il requisito della " buona condotta " avrebbe dovuto essere valutato con riferimento a comportamenti concreti e personali del soggetto richiedente e non sulla base di mere occasionali frequentazioni, atteso che tali episodi sarebbero stati giustificati da ragioni lavorative (il ricorrente è titolare di licenza di somministrazione di bevande e alimenti nell’esercizio commerciale, “-OMISSIS-”) e abitative.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. Alla udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2025 la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
6. Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta infine per la decisione.
7. Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Osserva il Collegio che la materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ove il legislatore ha affidato all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
8.1. Orbene secondo il condivisibile approccio della giurisprudenza, considerato che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare armi, la valutazione ampiamente discrezionale sull’affidabilità nell’uso delle armi ha una valenza tipicamente cautelare e non necessita della dimostrazione dell’avvenuto abuso perché ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. L’Amministrazione formula, quindi, un giudizio non di pericolosità sociale ma di tipo prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abusi, tanto che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente, e preventivamente, non ascrivibili a “ buona condotta ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2025, n. 3091; T.A.R. Calabria, Sez. I, 8 ottobre 2025, n. 1602).
8.2. In tale contesto anche le frequentazioni di pregiudicati possono ragionevolmente costituire circostanze ostative al rilascio o al rinnovo di una licenza di porto d’armi in quanto il richiedente detto titolo deve dare pieno affidamento sulla sua buona condotta e sulla improbabilità che lui od altri facciano abuso dell’arma (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2406).
9. Facendo applicazione dei suindicati principi, ritiene il Collegio che l’impugnato provvedimento possa resistere alle censure formulate dal ricorrente.
9.1. Il giudizio di inaffidabilità è stato ragionevolmente formulato nei confronti del ricorrente medesimo in applicazione del principio di massima precauzione rispetto ad una logica di tutela della sicurezza pubblica a fronte del rischio di abuso delle armi.
9.2. E, infatti, le frequentazioni emerse all’esito dei molteplici controlli (eseguiti nell’arco temporale compreso dal mese di dicembre dell’anno 2021 al mese di aprile 2025) insieme a soggetti gravati da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia di una certa gravità in materia di armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona, per le circostanze e di luogo - anche in Comuni diversi da quello di residenza del ricorrente (-OMISSIS-) - e di tempo, non possono dirsi avvenute occasionalmente.
9.3. E la significatività delle frequentazioni con pregiudicati non può essere ridimensionata dalle argomentazioni addotte dalla difesa del ricorrente, secondo cui tali incontri (che, comunque, il ricorrente non ha negato), sarebbero giustificati dal fatto di essere avvenuti nell’ambito del contesto di un piccolo centro abitato, spesso in prossimità del luogo di lavoro del medesimo, essendo egli titolare di licenza di somministrazione di bevande e alimenti nell’esercizio commerciale, “ -OMISSIS- ” (attività peraltro oggetto di provvedimento di sospensione temporanea della licenza da parte dell’Autorità competente).
9.4. Trattasi, piuttosto, di episodi che dimostrano una certa continuità e familiarità con detti soggetti, e quindi possono assurgere ad elementi sintomatici sufficienti a ritenere fondato un pericolo di abuso da parte del richiedente il titolo all’uso delle armi, nell’ottica già descritta della massima cautela e del principio di precauzione. Il provvedimento di diniego contestato non comporta peraltro, per sua espressa previsione, l’impossibilità per il ricorrente di frequentare i poligoni di tiro per l’esercizio dell’attività sportiva.
10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione costituita, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO RA, Presidente
LA Ciconte, Referendario
IS De NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS De NI | DO RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.