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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6525/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignore Domenico Orlando 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014196310000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014196310000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014196310000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4249/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024 0014196310 notificata in data 26.04.2024 ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2020 ed I.V.A. per l'anno 2019, ha lamentato l'infondatezza della pretesa relativa all'I.V.A. per l'anno 2019 per l'avvenuto pagamento delle somme dovute, la non debenza dell'I.R.PE.F. a tassazione separata ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che le quietanze di pagamento dell'I.V.A. dovuta per l'anno 2019 riguardano le rate in scadenza il 31.10.2022, 02.05.2023,
03.05.2024 ma le rate che l'Ufficio impositore ha contestato come non versate sono quelle in scadenza il
22.08.2022, 31.01.2023, 31.01.2024 e 30.04.2024. Quindi in base agli atti allegati dal ricorrente il primo motivo del ricorso risulta infondato e va respinto.
Sul secondo motivo del ricorso va evidenziato che l'Ufficio ha calcolato l'I.R.PE.F. a tassazione separata tenendo conto della ritenuta operata dal datore di lavoro nella misura di € 2.341,93 ed il calcolo risulta essere stato effettuato in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e quindi il motivo risulta infondato e va respinto.
Quindi il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 400,00. Catania, 4.dicembre.2025 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6525/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignore Domenico Orlando 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014196310000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014196310000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014196310000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4249/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024 0014196310 notificata in data 26.04.2024 ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2020 ed I.V.A. per l'anno 2019, ha lamentato l'infondatezza della pretesa relativa all'I.V.A. per l'anno 2019 per l'avvenuto pagamento delle somme dovute, la non debenza dell'I.R.PE.F. a tassazione separata ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che le quietanze di pagamento dell'I.V.A. dovuta per l'anno 2019 riguardano le rate in scadenza il 31.10.2022, 02.05.2023,
03.05.2024 ma le rate che l'Ufficio impositore ha contestato come non versate sono quelle in scadenza il
22.08.2022, 31.01.2023, 31.01.2024 e 30.04.2024. Quindi in base agli atti allegati dal ricorrente il primo motivo del ricorso risulta infondato e va respinto.
Sul secondo motivo del ricorso va evidenziato che l'Ufficio ha calcolato l'I.R.PE.F. a tassazione separata tenendo conto della ritenuta operata dal datore di lavoro nella misura di € 2.341,93 ed il calcolo risulta essere stato effettuato in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e quindi il motivo risulta infondato e va respinto.
Quindi il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 400,00. Catania, 4.dicembre.2025 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo