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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/07/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1068/2025 R.G. e vertente tra
e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Parte_1 Pt_2
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello, presso il cui studio in Milano, via San
Barnaba n. 39, è elettivamente domiciliata, giusta procura del 12.12.23 a rogito Notaio
[...]
Rep. 79356 – Racc. 29934; Persona_1
- ricorrente -;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - CP_1 giusta procura speciale allegata alla comparsa di intervento - dall'Avv. Joseph Francesco
Giacomo Brigandì, presso l'indirizzo PEC del quale è digitalmente domiciliata;
- intervenuta -;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_2
- resistente -;
CONCLUSIONI: all'udienza del 9.7.2025 parte intervenuta così ha precisato le conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: – dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 105, co. 1, e 111, co. 3, c.p.c.; nel merito: preso atto che
[...]
è succeduta a titolo particolare nel diritto di credito originariamente vantato da CP_1 [...] nei confronti dei signori e nelle relative Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
1 garanzie reali, in specie nell'ipoteca volontaria iscritta in data 17/05/2006 presso l'Ufficio
Provinciale del Territorio di Milano 2 per l'importo di complessivi € 300.000,00, ai numeri
75055 Reg. Gen. – 17354 Reg. Part., a valere sull'immobile di proprietà sito in Rho, (MI), Via
Trebbia 23, e meglio identificato in Catasto Fabbricati al Foglio 41, part. 40, sub. 6, piano 2, categoria A/3, consistenza 3,5 vani (doc. 1, art. 4), il tutto come meglio descritto in atti, previa eventuale estromissione di dal giudizio, accogliere le conclusioni e le Parte_1 domande già rassegnate da nell'atto introduttivo del presente giudizio, che Parte_1 con il presente atto, dichiara di fare proprie e confermare. Con vittoria di spese”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei Parte_1 crediti, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti da e che Controparte_5 ha conferito a la procura per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri Parte_2 crediti anomali, tra i quali risultano ricompresi i rapporti per cui è causa, ha esposto che:
- Banca di Roma S.p.A. in data 15.5.2006 ha stipulato con e Controparte_3 CP_4
contratto di mutuo a tasso variabile per l'importo di € 150.000,00 che la parte mutuataria
[...] si è obbligata a restituire in n. 360 rate mensili posticipate, comprensive sia di quota capitale che di interessi conteggiati come da articolo 3 del contratto di mutuo, con inizio da quella scadente in data 30.06.2006;
- a garanzia del capitale mutuato, interessi ed accessori tutti indicati nell'atto di mutuo, in data 17.05.2006 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 2 è stata iscritta ipoteca volontaria a favore di Banca di Roma S.p.A. per l'importo di € 300.000,00;
- è stata promossa procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Milano RGE
114/2024 in danno di e e avente ad oggetto il loro diritto Controparte_3 Controparte_4 di proprietà per l'intero, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile indicato in ricorso;
- dall'esame della certificazione notarile depositata ex art. 567 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 114/2024 Tribunale di Milano è emersa, sull'immobile di proprietà dei debitori esecutati, la trascrizione di una domanda giudiziale avanti al Tribunale di
NO R.G. n. 16414/2008 (trascrizione nn. 30.001/17.858 del 17/03/2009);
- il giudizio è stato estinto ex art. 309 c.p.c. in data 22.11.2011, ma, per un mero errore materiale e/o una svista e/o omissione, con il provvedimento di chiusura del giudizio avanti al
Tribunale di NO R.G. n. 16414/2008 del 22 novembre 2011 non è stata ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. in persona del legale rappresentante pro tempore, pur ritualmente Controparte_2 convenuta in giudizio, non si è costituita.
2 In data 14.04.2025 si è costituita, con comparsa di intervento volontario, CP_1 evidenziando che e, per essa, la mandante le ha ceduto - Parte_2 Parte_1 pro soluto - il credito per cui è causa, unitamente ad ogni diritto accessorio e correlato, tra cui l'ipoteca e ogni altra garanzia, nello stato di fatto e di diritto sostanziale e processuale in cui esso si trova attualmente. Per l'effetto, è quindi succeduta a titolo particolare nel rapporto giuridico precedentemente in essere tra e e Parte_1 Controparte_3 CP_4
, dunque nel relativo diritto di credito nascente dal contratto di mutuo e nella ipoteca
[...] volontaria iscritta in data 17/05/2006 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 2 per l'importo di complessivi € 300.000,00.
Ha dunque dichiarato di fare proprie e confermare le conclusioni e le domande già rassegnate da nell'atto introduttivo del presente giudizio. Parte_1
Preliminarmente deve darsi atto che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Nella specie non si ravvisano sussistenti i presupposti di un esplicito consenso da tutte le parti in quanto la mancata partecipazione al giudizio della cedente dopo la costituzione in giudizio del cessionario, in assenza di un'esplicita richiesta, non può essere per ciò solo valorizzata come consenso espresso della parte stessa;
ma, ancora, essendo la resistente rimasta contumace, essa non ha di fatto espresso alcuno specifico consenso all'estromissione della cedente creditrice originaria.
Escluso dunque che possa ravvisarsi in capo ad alcuna delle altre parti un consenso esplicito all'estromissione di non può darsi luogo ad essa come richiesto Parte_1 dall'intervenuta.
Nel merito, la domanda è fondata.
Invero, a mente dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, ove non consentita dalle parti interessate, deve essere ordinata qualora la domanda sia stata rigettata o il processo si sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti. E la domanda, ove il Giudice che ha emesso la pronunzia non ha ordinato la cancellazione, può essere anche avanzata successivamente introducendo autonomo giudizio.
Ebbene, nel caso in esame, il giudizio introdotto al n. RG 16414/2008 presso questo
Tribunale, previa trascrizione della domanda, si è concluso con la declaratoria di estinzione del
3 processo per inattività delle parti (v. docc. 9 e 10 allegati al ricorso) senza che nulla sia stato disposto in ordine alla cancellazione della domanda giudiziale.
Donde la sussistenza del presupposto per accogliere la domanda con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (trascrizione nn.
30001/17858 del 17/03/2009) nascente da Accertamento simulazione atti del 11/12/2008 numero di repertorio 61917/2008 a favore di Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di
NO e MP (oggi contro sull'immobile sito in Comune CP_2 Controparte_6 di Rho, Via Trebbia n. 23, così censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al: fg. 41 mapp.
40 sub 6 Via Trebbia n. 23 p. 2 Cat. A/3 cl. 4 vani 3,5 R.C. € 334,41, al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2.
Spese di lite non ripetibili attesa la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (trascrizione nn.
30001/17858 del 17/03/2009) nascente da Accertamento simulazione atti del 11/12/2008 numero di repertorio 61917/2008 a favore di Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di
NO e MP (oggi contro sull'immobile sito in Comune CP_2 Controparte_6 di Rho, Via Trebbia n. 23, così censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al: fg. 41 mapp.
40 sub 6 Via Trebbia n. 23 p. 2 Cat. A/3 cl. 4 vani 3,5 R.C. € 334,41, al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2;
- spese di lite non ripetibili.
Così deciso in NO, in data 14.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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