Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS CI, SA CC e RE SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Tanzarella e SS CI, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni (BR), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
A) quanto al ricorso principale:
- della graduatoria di merito della prova preselettiva per la copertura di n. 2 posti di categoria D1, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostuni in data 21/06/2021, nella parte in cui non contempla tra gli ammessi alla successiva prova scritta gli odierni ricorrenti, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui l' avviso di convocazione per lo svolgimento della prova preselettiva, privo di sottoscrizione e data, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Ostuni in data 25/02/2020, nella parte in cui introduce un diverso criterio di ammissione alle prove scritte;
- del diario delle prove preselettive pubblicato sul sito internet del Comune di Ostuni in data 21/05/2021, nella parte in cui introduce un diverso criterio di ammissione alle prove scritte;
- dei verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non contemplano tra gli ammessi alla successiva prova scritta gli odierni ricorrenti;
- nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere parte alla prova scritta del concorso de quo e per la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nell'ammettere i ricorrenti alla prova scritta della procedura concorsuale;
- nonché per l'accesso ex art. 116 c.p.a. a tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nonché alla graduatoria generale di merito nominativa;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12/10/2021:
- della determinazione del dirigente Settore Affari generali n. 1473 del 27/09/2021;
- degli stessi verbali della commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 8, allegati alla predetta determinazione;
- nonché per l'accertamento del persistente diritto dei ricorrenti a sostenere la prova scritta del concorso de quo e per la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nel far sostenere ai ricorrenti la prova scritta della procedura concorsuale;
- nonché per l'accesso ex art. 116 c.p.a. a tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nonché alla graduatoria generale di merito nominativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni (BR);
Vista la memoria del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato cessata la ragione del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza della fissata udienza straordinaria di smaltimento, parte resistente, con nota di replica, dichiarava che, con sopravvenuta determina 13 dicembre 2021, n. 1952 (depositata in atti), il Comune di Ostuni ha eliminato la soglia di sbarramento, oggetto di controversia, in relazione alla prova preselettiva del concorso per cui è causa.
Del pari, parte ricorrente, con apposita memoria, evidenziava, come all’esito dell’annoso contenzioso instaurato, fosse cessata ragione dello specifico contendere, all’esito delle rettifiche intervenute nel corso del procedimento concorsuale.
Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuta causa d’improcedibilità alla decisione del ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese del giudizio vanno vieppiù compensate tra tutte le parti, per la natura e la peculiarità della controversia, comunque definita in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Moro, Presidente FF
RE EV, Consigliere, Estensore
RE Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EV | IA Moro |
IL SEGRETARIO