Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 26 marzo 2026
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- 1. TAR Liguria, sezione I, sentenza 19 febbraio 2025, n. 183https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Liguria, sezione I, sentenza 19 febbraio 2025, n. 183https://www.eius.it/articoli/
FATTO Con ricorso notificato il 19 febbraio 2024 e depositato il 19 marzo 2024 Bagni Silvano s.n.c., Sacha Cubeddu (in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale) e Matakello s.r.l. hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Zoagli n. 125 del 27 dicembre 2023, con cui è stata confermata la scadenza delle concessioni demaniali marittime in data 31 dicembre 2023 ed è stato disposto di dare corso alle procedure di evidenza pubblica per le nuove assegnazioni, nonché la nota prot. n. 16938 del 30 dicembre 2023, recante le indicazioni per l'emissione di titoli temporanei per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024. I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi: I) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da La Borboleta di Fiori Davide & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Salustri e Enrico Chieppa, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Salustri in Genova, via delle Casacce, 1, con domicilio come pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Bolia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di Minaglia di RA RI & C. S.n.c., non costituita in giudizio;
quanto al ricorso introduttivo:
per l’annullamento
- della delibera della giunta comunale n. 291 del 21.12.2022, avente ad oggetto “atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 17.2.2023;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della delibera della giunta comunale n. 255 del 1°.12.2023, avente ad oggetto “riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 – ororoga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande”;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento in data 11.3.2024, recante indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure;
- di ogni atto presupposto o consequenziale, ivi inclusa la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 1°.3.2024, avente ad oggetto “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del giorno 19 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che
- con il ricorso in epigrafe – integrato con motivi aggiunti – ha impugnati provvedimenti indicati in oggetto;
- il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
- con atto depositato il 2 febbraio 2026, parte ricorrente ha chiesto al Collegio dichiararsi l’improcedibilità del ricorso non avendo più interesse alla decisione;
Considerato che:
- per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2235);
- il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile;
- le spese di lite possono compensarsi tenuto conto della complessità della questione giuridica in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | UR LE |
IL SEGRETARIO