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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 305/2025 Ricorrente_1 spa, rappresentata e difesa, dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti il 13.09.2024, con la quale veniva respinto il ricorso, con condanna alle spese liquidate in € 1.347,00, che traeva origine da un'istanza di rimborso IVA presentata dalla società all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, in data 14.11.2022.
Con la predetta istanza si chiedeva il rimborso, relativo all'anno di imposta 2016 del pagamento effettuato in data 08.08.2022, della somma complessiva di euro 23.521,84 relativa per euro 15.031,25 ad IVA, euro
2.853,88 per interessi ed euro 5.636,72 per sanzioni ed in assenza di risposta da parte dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Chieti si formava il silenzio rifiuto.
L'istanza di rimborso riguardava, quindi, il versamento IVA effettuato in sede di pagamento della prima rata a seguito di adesione perfezionatasi con riferimento all'anno d'imposta 2016.
L'Ufficio aveva notificato alla società Ricorrente_1 spa esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, l'Invito a comparire n. TAZI1I200124/2022 emesso ai sensi dell'art. 5 ter del D. Lgs n.
218/19997, per l'anno di imposta 2016, nel quale erano state evidenziate violazioni tributarie, per IRES,
IRAP e Iva, riscontrate a seguito della disamina della documentazione contabile e fiscale precedentemente esibita dalla società.
La società contestava il solo rilievo relativo al recupero del costo per risarcimento danni di € 3.000.000,00, contabilizzato nel conto di mastro n. 84/10/539 rubricato “indennizzo Società_1”, ritenuto dall'Ufficio indeducibile ai fini IRES ed indetraibile ai fini IVA per difetto di inerenza, mentre tutti gli altri rilievi formulati nell'invito TAZI1I200124_2022 erano stati integralmente accettati dalla società.
Il predetto indennizzo in contestazione era stato corrisposto dalla società Ricorrente_1 s.p.a. alla società
Società_1 s.r.l. e si riferiva al risarcimento danni riconosciuto nella scrittura privata stipulata dalle predette società in data 12.03.2015 denominata “Progetto Celano”.
La società Ricorrente_1 s.p.a. affermava la legittima deduzione del costo per risarcimento danni sostenendo di aver avuto concreti interessi economici nell'operazione commerciale sottostante.
Con la sottoscrizione e la successiva definizione dell'atto di adesione per l'anno 2016 n. TAZA3I200047/2022 prot. n. 67353 del 28/07/2022, venivano concordemente definiti tutti gli importi dovuti a titolo di IRES, IRAP ed IVA con beneficio delle sanzioni ridotte ad un terzo, con riconoscimento della parziale inerenza del costo e conseguente rideterminazione del reddito imponibile IRES, del valore della produzione netta IRAP e dell'IVA detraibile.
In data 08/08/2022, conformemente all'accordo raggiunto, la società provvedeva al versamento della prima rata dell'importo complessivo di € 93.466,24 perfezionando in tal modo la definizione dell'atto di adesione e solo dopo tale adempimento, la società in data 14.11.2022 inoltrava a mezzo PEC l'istanza di rimborso parziale di quanto versato, chiedendo la restituzione della somma di € 23.524,84, corrispondente alla quota dell'IVA indetraibile relativa alla voce risarcimento danni e relativi interessi e sanzioni.
Con il presente appello la società lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e per violazione e falsa interpretazione della normativa nella parte in cui ha ritenuto che oggetto di ricorso sia il rimborso di quanto pagato e dovuto per effetto dell'atto di accertamento con adesione, anziché gli effetti cristallizzati da tale atto circa la qualificazione giuridica dell'operazione di risarcimento del danno, con errato assoggettamento ad IVA.
In sostanza, nel caso di specie si sarebbe in presenza di “nuove e non esaminate questioni rispetto a quanto discusso ed espressamente sottoscritto dalle parti nell'accertamento per adesione” che legittimerebbero l'istanza di rimborso senza mettere in discussione l'atto di adesione.
Nel merito, la società Ricorrente_1 S.p.a. ritiene errata la sentenza perché non avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate a seguito dell'atto di adesione, stante la non assoggettabilità ad IVA del risarcimento danni.
Le fatture emesse della Società_1 s.r.l. per il risarcimento del danno di euro 3 milioni sono state indebitamente assoggettate ad IVA del 22%.
Qualora fossero state emesse senza l'applicazione dell'IVA, la ricorrente non sarebbe stata costretta a riversare la porzione di IVA considerata non inerente.
Tale situazione avrebbe generato un indebito arricchimento per l'erario, che ha incassato totalmente dalla
Società_1 s.r.l. l'Iva esposta nelle fatture, iva non dovuta su un'operazione esclusa da iva ai sensi art. 15 del DPR 633/1972, e contemporaneamente starebbe incassando di nuovo oltre il 60% della medesima
Iva perché l'Agenzia delle Entrate l'ha ritenuta indetraibile in capo al destinatario della fattura, per difetto di inerenza e quindi precludendo al contribuente l'esercizio del diritto di rivalsa.
Ne risulterebbe violato il principio della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto;
solo con il rimborso dell'IVA indebitamente esposta in fattura si potrà ripristinare una situazione conforme a tale principio.
Il settimo comma dell'art. 60 del d.p.r. 633/72 prevede la rivalsa del cedente/commissionario nei confronti del cessionario/committente per la maggior IVA pagata all'Erario a seguito procedimento di accertamento
(fatto al cedente/commissionario), al fine di ripristinare la neutralità dell'imposta.
Nel presente caso la Ricorrente_1 s.p.a. sarebbe il committente/cessionario, mentre la Società_1 s.r.l. sarebbe il cedente/commissionario, quindi trattasi di una ipotesi contraria alla previsione del citato settimo comma;
qui vi è l 'ipotesi di chi ha ricevuto la fattura, ha subito l'accertamento, la rivalsa dell'imposta è già avvenuta (la
Ricorrente_1 s.p.a. ha già pagato l'IVA alla Società_1).
Quindi non si può effettuare la rivalsa, ma solo l'istanza di rimborso verso l'Amministrazione finanziaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, la quale escludeva, in via assoluta la revocabilità dell'atto di adesione perfezionato con pagamento, tenuto conto che, a dispetto di quanto ex adverso sostenuto, l'istanza di rimborso parziale della prima rata rappresentava il tentativo della società di rimettere in discussione l'accordo definito, atteso che la richiesta di rimborso della contribuente deriverebbe direttamente dalla vicenda definita con l'atto di adesione con l'emersione di maggiori imposte concordate ai fini Ires, IVA ed IRAP e relativi interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare chiaro, a questo Collegio, che l'oggetto dell'istanza di rimborso IVA avanzata dalla società pari a
€ 23.524,84, attiene alla restituzione delle somme oggetto del pagamento effettuato a seguito della procedura di accertamento con adesione.
E ciò sia perché vi è perfetta corrispondenza in termini numerari fra la prima rata versata a seguito dell'adesione e la richiesta di rimborso, sia perché l'istanza di restituzione non solo deriva direttamente dalla vicenda definita con l'atto di adesione con l'emersione di maggiori imposte concordate ai fini Ires, IVA ed IRAP e relativi interessi e sanzioni, ma ad essa è inscindibilmente collegata, consistendo la pretesa di ottenere la restituzione di somme definite in adesione, in una ritrattazione dell'accordo concluso e in un disconoscimento degli effetti obbligatori da esso derivanti in capo alle parti, e sia perché è la stessa società, che annuncia che in occasione dei successivi pagamenti rateali presenterà apposita istanza di restituzione della somme versate in esecuzione dell'accordo con adesione, definendo inequivocabilmente i termini della questione controversa, indicando direttamente l'oggetto del contendere.
Circoscritta in tal modo la causa petendi non si può che condividere quanto riporta testualmente la sentenza impugnata che sul punto dispone che “Va subito osservato che, per quanto dedotto anche dalla ricorrente,
l'avviso di accertamento con adesione - al quale ha poi fatto seguito l'accordo tra le parti con il pagamento della prima rata - ha avuto ad oggetto una sola operazione che era stata posta in essere tra la Ricorrente_1 e la
Società_1 srl, operazione di cui l'amministrazione finanziaria ha contestato la non inerenza del costo e la conseguente indetraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19, co. 1, del DPR 633/1972. L'odierna materia del contendere riguarda quindi la stessa vicenda e la medesima operazione, sia pur limitatamente all'IVA, che la stessa Ricorrente_1 s.p.a. ritiene non dovuta e della quale chiede pertanto il rimborso”.
Ebbene, in tema di accertamento con adesione, una volta che l'accertamento del tributo sia stato definito mediante il procedimento di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997 e la definizione si sia perfezionata con il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto, il contribuente non conserva la facoltà di proporre istanza di rimborso di quanto versato in eccesso per la parte interessata dall'accordo, qualsiasi siano le circostanze di fatto e le ragioni di diritto addotte. Il principio di intangibilità dell'accertamento definito con adesione - secondo cui quest'ultimo non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile
- comporta l'improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali costituirebbero una surrettizia forma di impugnazione dello stesso, in contrasto con la ratio dell'istituto, connotata dall'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo e alla deflazione del contenzioso. È in sede di adesione che il contribuente deve far valere il proprio vantato diritto;
l'accordo raggiunto senza il riconoscimento del relativo diritto vantato sostanzia l'implicita rinuncia ad ogni pretesa in proposito.
Il comma 3, dell'articolo 2, D. Lgs. 218/1997 stabilisce, in via preliminare, che l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dal successivo comma 4, del medesimo articolo 2, D. Lgs. 218/1997, volte ad ottemperare la legittima esigenza dei contribuenti di avere certezze in ordine alla possibilità di chiudere definitivamente la propria posizione fiscale per un determinato periodo d'imposta e l'interesse pubblico a recuperare a tassazione rilevanti evasioni d'imposta, non emerse al momento della redazione dell'atto di adesione. Per cui, detta eccezione non può riguardare la nostra vicenda, nella quale l'istanza di rimborso parziale della prima rata si concretizza in una questione già affrontata e risolta in sede di accertamento con adesione, come premessa all'accordo conciliativo, cioè l'indeducibilità della voce di spesa
“risarcimento danni” anche in ordine alla sussistenza di valide ragioni giustificative, riconoscendo solo la parziale inerenza del costo, con conseguente proposta di rideterminazione del reddito imponibile IRES, del valore della produzione netta IRAP e dell'IVA detraibile. Sul punto, la Corte di Cassazione (sentenza n.
14568/2021) ha affermato che la definizione dell'accertamento con adesione, su istanza del contribuente, determina l'intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso volto a contestare il relativo atto, in quanto l'accertamento con adesione, sebbene sia il risultato di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, costituisce comunque una forma di esercizio del potere impositivo e, per tale ragione, non è assimilabile ad un atto di diritto privato. Invero, l'accertamento con adesione è regolato dalle norme di diritto pubblico, contenute nel
D. Lgs. 218/1997, che hanno carattere cogente, in quanto riguardano l'obbligazione tributaria, i suoi presupposti e la base imponibile. “Se si fosse trattato di un accordo contrattuale di diritto privato, il legislatore non avrebbe previsto anche per tale tipo di accertamento l'obbligo della motivazione, né avrebbe fatto dipendere la definizione dall'avvenuto pagamento, circostanza inconciliabile con la causa transattiva, in cui gli eventi successivi rimangono di regola completamente assorbiti nella volontà contrattuale precedentemente espressa, diretta a chiudere definitivamente la controversia”. Ancora di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 13863/2023) ha ritenuto fondato il silenzio-rifiuto, opposto dall'Amministrazione finanziaria, ad un'istanza di rimborso, poiché, non trattandosi di acquiescenza, bensì di definizione oggettiva di un tributo (delle sue ragioni di debenza e delle relative conseguenze), la irretrattabilità è insita nella natura della particolare procedura di accertamento con adesione. Ma si veda anche Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 12074 del 7 maggio 2025, secondo cui l'accertamento con adesione costituisce un accordo di diritto pubblico che vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria, attesa l'inderogabilità delle norme tributarie e l'indisponibilità della relativa obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 305/2025 Ricorrente_1 spa, rappresentata e difesa, dal dott. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti il 13.09.2024, con la quale veniva respinto il ricorso, con condanna alle spese liquidate in € 1.347,00, che traeva origine da un'istanza di rimborso IVA presentata dalla società all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, in data 14.11.2022.
Con la predetta istanza si chiedeva il rimborso, relativo all'anno di imposta 2016 del pagamento effettuato in data 08.08.2022, della somma complessiva di euro 23.521,84 relativa per euro 15.031,25 ad IVA, euro
2.853,88 per interessi ed euro 5.636,72 per sanzioni ed in assenza di risposta da parte dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Chieti si formava il silenzio rifiuto.
L'istanza di rimborso riguardava, quindi, il versamento IVA effettuato in sede di pagamento della prima rata a seguito di adesione perfezionatasi con riferimento all'anno d'imposta 2016.
L'Ufficio aveva notificato alla società Ricorrente_1 spa esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, l'Invito a comparire n. TAZI1I200124/2022 emesso ai sensi dell'art. 5 ter del D. Lgs n.
218/19997, per l'anno di imposta 2016, nel quale erano state evidenziate violazioni tributarie, per IRES,
IRAP e Iva, riscontrate a seguito della disamina della documentazione contabile e fiscale precedentemente esibita dalla società.
La società contestava il solo rilievo relativo al recupero del costo per risarcimento danni di € 3.000.000,00, contabilizzato nel conto di mastro n. 84/10/539 rubricato “indennizzo Società_1”, ritenuto dall'Ufficio indeducibile ai fini IRES ed indetraibile ai fini IVA per difetto di inerenza, mentre tutti gli altri rilievi formulati nell'invito TAZI1I200124_2022 erano stati integralmente accettati dalla società.
Il predetto indennizzo in contestazione era stato corrisposto dalla società Ricorrente_1 s.p.a. alla società
Società_1 s.r.l. e si riferiva al risarcimento danni riconosciuto nella scrittura privata stipulata dalle predette società in data 12.03.2015 denominata “Progetto Celano”.
La società Ricorrente_1 s.p.a. affermava la legittima deduzione del costo per risarcimento danni sostenendo di aver avuto concreti interessi economici nell'operazione commerciale sottostante.
Con la sottoscrizione e la successiva definizione dell'atto di adesione per l'anno 2016 n. TAZA3I200047/2022 prot. n. 67353 del 28/07/2022, venivano concordemente definiti tutti gli importi dovuti a titolo di IRES, IRAP ed IVA con beneficio delle sanzioni ridotte ad un terzo, con riconoscimento della parziale inerenza del costo e conseguente rideterminazione del reddito imponibile IRES, del valore della produzione netta IRAP e dell'IVA detraibile.
In data 08/08/2022, conformemente all'accordo raggiunto, la società provvedeva al versamento della prima rata dell'importo complessivo di € 93.466,24 perfezionando in tal modo la definizione dell'atto di adesione e solo dopo tale adempimento, la società in data 14.11.2022 inoltrava a mezzo PEC l'istanza di rimborso parziale di quanto versato, chiedendo la restituzione della somma di € 23.524,84, corrispondente alla quota dell'IVA indetraibile relativa alla voce risarcimento danni e relativi interessi e sanzioni.
Con il presente appello la società lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e per violazione e falsa interpretazione della normativa nella parte in cui ha ritenuto che oggetto di ricorso sia il rimborso di quanto pagato e dovuto per effetto dell'atto di accertamento con adesione, anziché gli effetti cristallizzati da tale atto circa la qualificazione giuridica dell'operazione di risarcimento del danno, con errato assoggettamento ad IVA.
In sostanza, nel caso di specie si sarebbe in presenza di “nuove e non esaminate questioni rispetto a quanto discusso ed espressamente sottoscritto dalle parti nell'accertamento per adesione” che legittimerebbero l'istanza di rimborso senza mettere in discussione l'atto di adesione.
Nel merito, la società Ricorrente_1 S.p.a. ritiene errata la sentenza perché non avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate a seguito dell'atto di adesione, stante la non assoggettabilità ad IVA del risarcimento danni.
Le fatture emesse della Società_1 s.r.l. per il risarcimento del danno di euro 3 milioni sono state indebitamente assoggettate ad IVA del 22%.
Qualora fossero state emesse senza l'applicazione dell'IVA, la ricorrente non sarebbe stata costretta a riversare la porzione di IVA considerata non inerente.
Tale situazione avrebbe generato un indebito arricchimento per l'erario, che ha incassato totalmente dalla
Società_1 s.r.l. l'Iva esposta nelle fatture, iva non dovuta su un'operazione esclusa da iva ai sensi art. 15 del DPR 633/1972, e contemporaneamente starebbe incassando di nuovo oltre il 60% della medesima
Iva perché l'Agenzia delle Entrate l'ha ritenuta indetraibile in capo al destinatario della fattura, per difetto di inerenza e quindi precludendo al contribuente l'esercizio del diritto di rivalsa.
Ne risulterebbe violato il principio della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto;
solo con il rimborso dell'IVA indebitamente esposta in fattura si potrà ripristinare una situazione conforme a tale principio.
Il settimo comma dell'art. 60 del d.p.r. 633/72 prevede la rivalsa del cedente/commissionario nei confronti del cessionario/committente per la maggior IVA pagata all'Erario a seguito procedimento di accertamento
(fatto al cedente/commissionario), al fine di ripristinare la neutralità dell'imposta.
Nel presente caso la Ricorrente_1 s.p.a. sarebbe il committente/cessionario, mentre la Società_1 s.r.l. sarebbe il cedente/commissionario, quindi trattasi di una ipotesi contraria alla previsione del citato settimo comma;
qui vi è l 'ipotesi di chi ha ricevuto la fattura, ha subito l'accertamento, la rivalsa dell'imposta è già avvenuta (la
Ricorrente_1 s.p.a. ha già pagato l'IVA alla Società_1).
Quindi non si può effettuare la rivalsa, ma solo l'istanza di rimborso verso l'Amministrazione finanziaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, la quale escludeva, in via assoluta la revocabilità dell'atto di adesione perfezionato con pagamento, tenuto conto che, a dispetto di quanto ex adverso sostenuto, l'istanza di rimborso parziale della prima rata rappresentava il tentativo della società di rimettere in discussione l'accordo definito, atteso che la richiesta di rimborso della contribuente deriverebbe direttamente dalla vicenda definita con l'atto di adesione con l'emersione di maggiori imposte concordate ai fini Ires, IVA ed IRAP e relativi interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare chiaro, a questo Collegio, che l'oggetto dell'istanza di rimborso IVA avanzata dalla società pari a
€ 23.524,84, attiene alla restituzione delle somme oggetto del pagamento effettuato a seguito della procedura di accertamento con adesione.
E ciò sia perché vi è perfetta corrispondenza in termini numerari fra la prima rata versata a seguito dell'adesione e la richiesta di rimborso, sia perché l'istanza di restituzione non solo deriva direttamente dalla vicenda definita con l'atto di adesione con l'emersione di maggiori imposte concordate ai fini Ires, IVA ed IRAP e relativi interessi e sanzioni, ma ad essa è inscindibilmente collegata, consistendo la pretesa di ottenere la restituzione di somme definite in adesione, in una ritrattazione dell'accordo concluso e in un disconoscimento degli effetti obbligatori da esso derivanti in capo alle parti, e sia perché è la stessa società, che annuncia che in occasione dei successivi pagamenti rateali presenterà apposita istanza di restituzione della somme versate in esecuzione dell'accordo con adesione, definendo inequivocabilmente i termini della questione controversa, indicando direttamente l'oggetto del contendere.
Circoscritta in tal modo la causa petendi non si può che condividere quanto riporta testualmente la sentenza impugnata che sul punto dispone che “Va subito osservato che, per quanto dedotto anche dalla ricorrente,
l'avviso di accertamento con adesione - al quale ha poi fatto seguito l'accordo tra le parti con il pagamento della prima rata - ha avuto ad oggetto una sola operazione che era stata posta in essere tra la Ricorrente_1 e la
Società_1 srl, operazione di cui l'amministrazione finanziaria ha contestato la non inerenza del costo e la conseguente indetraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19, co. 1, del DPR 633/1972. L'odierna materia del contendere riguarda quindi la stessa vicenda e la medesima operazione, sia pur limitatamente all'IVA, che la stessa Ricorrente_1 s.p.a. ritiene non dovuta e della quale chiede pertanto il rimborso”.
Ebbene, in tema di accertamento con adesione, una volta che l'accertamento del tributo sia stato definito mediante il procedimento di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997 e la definizione si sia perfezionata con il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto, il contribuente non conserva la facoltà di proporre istanza di rimborso di quanto versato in eccesso per la parte interessata dall'accordo, qualsiasi siano le circostanze di fatto e le ragioni di diritto addotte. Il principio di intangibilità dell'accertamento definito con adesione - secondo cui quest'ultimo non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile
- comporta l'improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali costituirebbero una surrettizia forma di impugnazione dello stesso, in contrasto con la ratio dell'istituto, connotata dall'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo e alla deflazione del contenzioso. È in sede di adesione che il contribuente deve far valere il proprio vantato diritto;
l'accordo raggiunto senza il riconoscimento del relativo diritto vantato sostanzia l'implicita rinuncia ad ogni pretesa in proposito.
Il comma 3, dell'articolo 2, D. Lgs. 218/1997 stabilisce, in via preliminare, che l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dal successivo comma 4, del medesimo articolo 2, D. Lgs. 218/1997, volte ad ottemperare la legittima esigenza dei contribuenti di avere certezze in ordine alla possibilità di chiudere definitivamente la propria posizione fiscale per un determinato periodo d'imposta e l'interesse pubblico a recuperare a tassazione rilevanti evasioni d'imposta, non emerse al momento della redazione dell'atto di adesione. Per cui, detta eccezione non può riguardare la nostra vicenda, nella quale l'istanza di rimborso parziale della prima rata si concretizza in una questione già affrontata e risolta in sede di accertamento con adesione, come premessa all'accordo conciliativo, cioè l'indeducibilità della voce di spesa
“risarcimento danni” anche in ordine alla sussistenza di valide ragioni giustificative, riconoscendo solo la parziale inerenza del costo, con conseguente proposta di rideterminazione del reddito imponibile IRES, del valore della produzione netta IRAP e dell'IVA detraibile. Sul punto, la Corte di Cassazione (sentenza n.
14568/2021) ha affermato che la definizione dell'accertamento con adesione, su istanza del contribuente, determina l'intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso volto a contestare il relativo atto, in quanto l'accertamento con adesione, sebbene sia il risultato di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, costituisce comunque una forma di esercizio del potere impositivo e, per tale ragione, non è assimilabile ad un atto di diritto privato. Invero, l'accertamento con adesione è regolato dalle norme di diritto pubblico, contenute nel
D. Lgs. 218/1997, che hanno carattere cogente, in quanto riguardano l'obbligazione tributaria, i suoi presupposti e la base imponibile. “Se si fosse trattato di un accordo contrattuale di diritto privato, il legislatore non avrebbe previsto anche per tale tipo di accertamento l'obbligo della motivazione, né avrebbe fatto dipendere la definizione dall'avvenuto pagamento, circostanza inconciliabile con la causa transattiva, in cui gli eventi successivi rimangono di regola completamente assorbiti nella volontà contrattuale precedentemente espressa, diretta a chiudere definitivamente la controversia”. Ancora di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 13863/2023) ha ritenuto fondato il silenzio-rifiuto, opposto dall'Amministrazione finanziaria, ad un'istanza di rimborso, poiché, non trattandosi di acquiescenza, bensì di definizione oggettiva di un tributo (delle sue ragioni di debenza e delle relative conseguenze), la irretrattabilità è insita nella natura della particolare procedura di accertamento con adesione. Ma si veda anche Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 12074 del 7 maggio 2025, secondo cui l'accertamento con adesione costituisce un accordo di diritto pubblico che vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria, attesa l'inderogabilità delle norme tributarie e l'indisponibilità della relativa obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese.