Art. 2.
Per le costruzioni previste dall' art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 della stessa legge sono portati da 6 mesi e da 3 mesi rispettivamente a 9 mesi e a 6 mesi.
Per le costruzioni previste dall' art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 della stessa legge sono portati da 6 mesi e da 3 mesi rispettivamente a 9 mesi e a 6 mesi.