CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 39102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39102 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da UC LI - Presidente - Sent. n. sez. 1724/2025 NA ES - Relatore - CC - 11/11/2025 EGLE PILLA R.G.N. 29122/2025 EN CO NA IA IA LA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI ID nato a [...] il [...] NT ES nato a [...] il [...] NT ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere RE SE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.) e per la inammissibilità nel resto dei ricorsi. L'avv. Giuseppe Minà ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3.4.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NT ES, NT ER e di VI ID, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto, aggravato, come a ciascuno ascritto ai capi c) (VI ID e NT ES) e d) (NT ER) dell’imputazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39102 Anno 2025 Presidente: LI UC Relatore: ES NA Data Udienza: 11/11/2025 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo si deduce la falsa applicazione della legge penale in punto di concorso di persone relativamente al ruolo di concorrente nel reato di ID VI, per mancanza di identificazione certa da parte della persona offesa, quale effettivo autore del furto di formaggio. 2.2.Col secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza della aggravante di cui all’art 625 n. 7 cod. pen, non potendo considerarsi la merce collocata sui banchi del supermercato come esposta alla pubblica fede, in quanto su di essa vi è una permanente sorveglianza dei dipendenti anche tramite video-monitoraggio delle sale espositive, come specificamente accaduto proprio nel caso di specie in cui i dipendenti avevano notato movimenti sospetti di due soggetti che sono rimasti sotto il vigile occhio della telecamera di sorveglianza le cui immagini sono state salvate proprio dai medesimi dipendenti all’uopo preposti al compito di vigilare. 2.3.Col terzo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di delitto tentato perché la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare i fatti contestati come tentativo in ragione del sistema attivo di videosorveglianza, che ha consentito un monitoraggio costante degli autori del furto con possibile diretta osservazione che ne avrebbe impedito la consumazione, per non avere gli imputati, a causa di essa, conseguito neppure momentaneamente l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. 2.4.Col quarto motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.5.Col quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della norma penale in punto di recidiva. 2.6.Col sesto motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità di cui all’art 62 n.4 cod. pen. da rapportare sia all’entità esigua del valore dei beni sottratti sia alla capacità economica del danneggiato, nel caso di specie una catena di distribuzione di generi alimentari di rilievo nazionale. 2.7. Col settimo motivo – erroneamente indicato nuovamente come sesto - si deduce l’erronea e falsa applicazione della legge penale in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2.8. Con l’ottavo motivo si lamenta la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sociale, ricorrendone tutti i presupposti di legge. 3 3. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati limitatamente alla recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alle sanzioni sostitutive. Essi sono infondati nel resto. 1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso relativo al ruolo di concorrente nel reato di ID VI rispetto al furto aggravato di cui al capo c) dell’imputazione, risultando oggetto di attento vaglio dei giudici di merito la ricostruzione di tale episodio delittuoso, ascritto al predetto in concorso con NT ES (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). La censura, per altro verso, afferisce non tanto alla logica argomentativa e alla coerenza della motivazione impugnata, quanto ad una questione di fatto involgente l’attribuzione di valore di prova alle emergenze processuali del giudizio di merito, non suscettibile di valutazione nella presente sede di legittimità. Nella specie il ricorrente VI si duole che il giudice abbia attribuito piena prova al riconoscimento della sua persona da parte della persona offesa e della polizia giudiziaria, laddove la Corte d’Appello ha rilevato che la prova a carico è rappresentata da un convergente compendio indiziario costituito dalle dichiarazioni degli addetti alla vigilanza e dalle immagini videoriprese delle azioni delittuose in cui la polizia giudiziaria ha riconosciuto gli autori nitidamente ripresi, da cui è stato tratto il convincimento della piena e certa identificazione di entrambi gli imputati nei due soggetti che avevano asportato la merce nel supermercato. La censura, peraltro, si limita a riportare stralci estrapolati di atti processuali senza operare un effettivo confronto con la precisa indicazione anche della ragione per cui dovesse ritenersi certa l’identificazione, ossia la pregressa conoscenza degli imputati da parte degli operanti che hanno visionato i filmati. 1.2. Il secondo motivo, in punto di insussistenza della aggravante di cui all’art 625 n. 7 cod. pen. sotto il profilo della esposizione della merce alla pubblica fede, è privo di pregio, avendo la Corte di merito già spiegato che la merce sottratta in entrambe le fattispecie delittuose risultava esposta sui banchi del supermercato alla pubblica fede. È invero emerso, come ribadito anche dalla Corte di appello, unicamente – rispetto al furto del 31.1.2019 - che i dipendenti addetti al reparto, accortisi di movimenti sospetti di due uomini, avevano salvato le immagini riprese 4 della telecamera ivi presente, e che solo successivamente alla consumazione del furto, attraverso le immagini registrate, venivano individuati le azioni furtive poste in essere e gli autori di esse. Ciò a dimostrazione del fatto che non vi era un controllo continuo, in diretta, sui banchi ove la merce era esposta, né attraverso la telecamera né da parte degli addetti alla vigilanza presenti sul posto. Anche rispetto al furto del 15.2.2019, si precisa nella sentenza di primo grado, il NT ER era stato fermato solo dopo la consumazione del furto mediante l’occultamento sulla propria persona della merce che solo in parte veniva restituita alla persona offesa nell’immediatezza del fatto (al riguardo, peraltro, il ricorso nulla di specifico annota). Sicché il motivo è anche manifestamente infondato perché è pacifico che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663 – 01). Ed ancora, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280157 – 01). 1.3.Alla luce di tutto quanto sopra osservato, che depone per la consumazione di entrambi i furti, in forma aggravata e consumata, deve ritenersi infondata anche la censura mossa col terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del fatto come furto tentato, avendo conseguito gli imputati in entrambi i casi l’autonoma disponibilità della merce. 1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch’esso infondato, avendo i giudici di merito, nell’esercizio del loro potere discrezionale, fornito adeguata risposta in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Invero la motivazione dei giudici di merito risulta esente da vizi logici e non meramente apparente, in quanto ancorata alla assenza di dati obiettivi di valutazione in relazione 5 a soggetti dediti con modalità seriali alla commissione di tali tipologie di reati (come evincibile dai numerosi precedenti penali risultanti a loro carico). Sicché insussistente è il vizio denunciato. 1.5. Il quinto motivo, che deduce la violazione e falsa applicazione della norma penale in punto di recidiva, è, invece, fondato. Deve rilevarsi che in punto di recidiva la motivazione della Corte territoriale, a fronte delle specifiche doglianze rappresentate, ha adottato una formula di stile che non si è calata nella specifica storia criminale di ciascun soggetto per argomentare da quali dati sintomatici il furto di pochi generi alimentari fosse indice espressivo di una aumentata capacità a delinquere. Laddove, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, Sentenza n. 19170 del 17/12/2014, dep. 08/05/2015, Rv. 263464 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. 14/03/2023, Rv. 284425 – 01). 1.6. Anche il sesto motivo sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art 62 n.4 cod pen., è fondato. Analogamente apparente risulta la motivazione resa al riguardo, in quanto dalla premessa enunciata con richiamo a massima giurisprudenziale che impone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economico irrisorio, non è seguita come conseguenza argomentativa una minima verifica del valore economico della merce sottratta, anche in termini di stima presumibile ancorata all’entità della merce sottratta. Sul punto la Corte di merito si è limitata a concludere in maniera apodittica “[…]reputa la Corte che nel caso di specie non sussistano i presupposti per riconoscere l’invocata attenuante”. Né sono stati indicati gli eventuali ulteriori effetti pregiudizievoli derivati dalla condotta criminosa. 1.7. Fondato, di conseguenza, deve ritenersi anche il settimo motivo di ricorso (erroneamente indicato come sesto), in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Ed invero, l’applicabilità di tale causa di non punibilità andrà rivalutata alla luce delle conclusioni che si raggiungeranno in ordine agli altri aspetti della decisione rimessi al nuovo vaglio della Corte di merito in virtù del disposto annullamento (con particolare riferimento a quello della recidiva). 1.8. Merita infine una più adeguata valutazione anche il profilo, dedotto con l’ottavo motivo di ricorso, della sostituibilità della pena detentiva con una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità), la cui mancata applicazione risulta fondata su 6 mere asserzioni prive di effettivo risvolto valutativo, peraltro ancorate ad aspetti che andranno comunque riesaminati in conseguenza del disposto annullamento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo;
consegue altresì il rigetto nel resto dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso il 11/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SE UC ST
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.) e per la inammissibilità nel resto dei ricorsi. L'avv. Giuseppe Minà ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3.4.2025, la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NT ES, NT ER e di VI ID, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto, aggravato, come a ciascuno ascritto ai capi c) (VI ID e NT ES) e d) (NT ER) dell’imputazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39102 Anno 2025 Presidente: LI UC Relatore: ES NA Data Udienza: 11/11/2025 2 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo si deduce la falsa applicazione della legge penale in punto di concorso di persone relativamente al ruolo di concorrente nel reato di ID VI, per mancanza di identificazione certa da parte della persona offesa, quale effettivo autore del furto di formaggio. 2.2.Col secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza della aggravante di cui all’art 625 n. 7 cod. pen, non potendo considerarsi la merce collocata sui banchi del supermercato come esposta alla pubblica fede, in quanto su di essa vi è una permanente sorveglianza dei dipendenti anche tramite video-monitoraggio delle sale espositive, come specificamente accaduto proprio nel caso di specie in cui i dipendenti avevano notato movimenti sospetti di due soggetti che sono rimasti sotto il vigile occhio della telecamera di sorveglianza le cui immagini sono state salvate proprio dai medesimi dipendenti all’uopo preposti al compito di vigilare. 2.3.Col terzo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di delitto tentato perché la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare i fatti contestati come tentativo in ragione del sistema attivo di videosorveglianza, che ha consentito un monitoraggio costante degli autori del furto con possibile diretta osservazione che ne avrebbe impedito la consumazione, per non avere gli imputati, a causa di essa, conseguito neppure momentaneamente l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. 2.4.Col quarto motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.5.Col quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della norma penale in punto di recidiva. 2.6.Col sesto motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità di cui all’art 62 n.4 cod. pen. da rapportare sia all’entità esigua del valore dei beni sottratti sia alla capacità economica del danneggiato, nel caso di specie una catena di distribuzione di generi alimentari di rilievo nazionale. 2.7. Col settimo motivo – erroneamente indicato nuovamente come sesto - si deduce l’erronea e falsa applicazione della legge penale in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2.8. Con l’ottavo motivo si lamenta la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sociale, ricorrendone tutti i presupposti di legge. 3 3. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati limitatamente alla recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alle sanzioni sostitutive. Essi sono infondati nel resto. 1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso relativo al ruolo di concorrente nel reato di ID VI rispetto al furto aggravato di cui al capo c) dell’imputazione, risultando oggetto di attento vaglio dei giudici di merito la ricostruzione di tale episodio delittuoso, ascritto al predetto in concorso con NT ES (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). La censura, per altro verso, afferisce non tanto alla logica argomentativa e alla coerenza della motivazione impugnata, quanto ad una questione di fatto involgente l’attribuzione di valore di prova alle emergenze processuali del giudizio di merito, non suscettibile di valutazione nella presente sede di legittimità. Nella specie il ricorrente VI si duole che il giudice abbia attribuito piena prova al riconoscimento della sua persona da parte della persona offesa e della polizia giudiziaria, laddove la Corte d’Appello ha rilevato che la prova a carico è rappresentata da un convergente compendio indiziario costituito dalle dichiarazioni degli addetti alla vigilanza e dalle immagini videoriprese delle azioni delittuose in cui la polizia giudiziaria ha riconosciuto gli autori nitidamente ripresi, da cui è stato tratto il convincimento della piena e certa identificazione di entrambi gli imputati nei due soggetti che avevano asportato la merce nel supermercato. La censura, peraltro, si limita a riportare stralci estrapolati di atti processuali senza operare un effettivo confronto con la precisa indicazione anche della ragione per cui dovesse ritenersi certa l’identificazione, ossia la pregressa conoscenza degli imputati da parte degli operanti che hanno visionato i filmati. 1.2. Il secondo motivo, in punto di insussistenza della aggravante di cui all’art 625 n. 7 cod. pen. sotto il profilo della esposizione della merce alla pubblica fede, è privo di pregio, avendo la Corte di merito già spiegato che la merce sottratta in entrambe le fattispecie delittuose risultava esposta sui banchi del supermercato alla pubblica fede. È invero emerso, come ribadito anche dalla Corte di appello, unicamente – rispetto al furto del 31.1.2019 - che i dipendenti addetti al reparto, accortisi di movimenti sospetti di due uomini, avevano salvato le immagini riprese 4 della telecamera ivi presente, e che solo successivamente alla consumazione del furto, attraverso le immagini registrate, venivano individuati le azioni furtive poste in essere e gli autori di esse. Ciò a dimostrazione del fatto che non vi era un controllo continuo, in diretta, sui banchi ove la merce era esposta, né attraverso la telecamera né da parte degli addetti alla vigilanza presenti sul posto. Anche rispetto al furto del 15.2.2019, si precisa nella sentenza di primo grado, il NT ER era stato fermato solo dopo la consumazione del furto mediante l’occultamento sulla propria persona della merce che solo in parte veniva restituita alla persona offesa nell’immediatezza del fatto (al riguardo, peraltro, il ricorso nulla di specifico annota). Sicché il motivo è anche manifestamente infondato perché è pacifico che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663 – 01). Ed ancora, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280157 – 01). 1.3.Alla luce di tutto quanto sopra osservato, che depone per la consumazione di entrambi i furti, in forma aggravata e consumata, deve ritenersi infondata anche la censura mossa col terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del fatto come furto tentato, avendo conseguito gli imputati in entrambi i casi l’autonoma disponibilità della merce. 1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce l’erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch’esso infondato, avendo i giudici di merito, nell’esercizio del loro potere discrezionale, fornito adeguata risposta in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Invero la motivazione dei giudici di merito risulta esente da vizi logici e non meramente apparente, in quanto ancorata alla assenza di dati obiettivi di valutazione in relazione 5 a soggetti dediti con modalità seriali alla commissione di tali tipologie di reati (come evincibile dai numerosi precedenti penali risultanti a loro carico). Sicché insussistente è il vizio denunciato. 1.5. Il quinto motivo, che deduce la violazione e falsa applicazione della norma penale in punto di recidiva, è, invece, fondato. Deve rilevarsi che in punto di recidiva la motivazione della Corte territoriale, a fronte delle specifiche doglianze rappresentate, ha adottato una formula di stile che non si è calata nella specifica storia criminale di ciascun soggetto per argomentare da quali dati sintomatici il furto di pochi generi alimentari fosse indice espressivo di una aumentata capacità a delinquere. Laddove, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, Sentenza n. 19170 del 17/12/2014, dep. 08/05/2015, Rv. 263464 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. 14/03/2023, Rv. 284425 – 01). 1.6. Anche il sesto motivo sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art 62 n.4 cod pen., è fondato. Analogamente apparente risulta la motivazione resa al riguardo, in quanto dalla premessa enunciata con richiamo a massima giurisprudenziale che impone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economico irrisorio, non è seguita come conseguenza argomentativa una minima verifica del valore economico della merce sottratta, anche in termini di stima presumibile ancorata all’entità della merce sottratta. Sul punto la Corte di merito si è limitata a concludere in maniera apodittica “[…]reputa la Corte che nel caso di specie non sussistano i presupposti per riconoscere l’invocata attenuante”. Né sono stati indicati gli eventuali ulteriori effetti pregiudizievoli derivati dalla condotta criminosa. 1.7. Fondato, di conseguenza, deve ritenersi anche il settimo motivo di ricorso (erroneamente indicato come sesto), in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Ed invero, l’applicabilità di tale causa di non punibilità andrà rivalutata alla luce delle conclusioni che si raggiungeranno in ordine agli altri aspetti della decisione rimessi al nuovo vaglio della Corte di merito in virtù del disposto annullamento (con particolare riferimento a quello della recidiva). 1.8. Merita infine una più adeguata valutazione anche il profilo, dedotto con l’ottavo motivo di ricorso, della sostituibilità della pena detentiva con una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità), la cui mancata applicazione risulta fondata su 6 mere asserzioni prive di effettivo risvolto valutativo, peraltro ancorate ad aspetti che andranno comunque riesaminati in conseguenza del disposto annullamento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo;
consegue altresì il rigetto nel resto dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso il 11/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SE UC ST