Art. 2-bis.
Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale e' concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.
L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sara' effettuata con le modalita' e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.(2) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 gennaio 1974, n. 2 ha disposto (con l'art. 5) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 ", ovvero il 25/11/1973. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 dicembre 1975, n. 699 ha disposto (con l'art. 1) che "la concessione del contributo straordinario ai natanti addetti alla pesca marittima professionale, prevista dall' articolo 2-bis del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , e modificato dalla legge 8 gennaio 1974, n. 2 , e' prorogata al 31 dicembre 1975".
Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale e' concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.
L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sara' effettuata con le modalita' e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.(2) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 gennaio 1974, n. 2 ha disposto (con l'art. 5) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 ", ovvero il 25/11/1973. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 dicembre 1975, n. 699 ha disposto (con l'art. 1) che "la concessione del contributo straordinario ai natanti addetti alla pesca marittima professionale, prevista dall' articolo 2-bis del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , e modificato dalla legge 8 gennaio 1974, n. 2 , e' prorogata al 31 dicembre 1975".