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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GATTI EMILIO, Presidente
PELLEGRINI DOMENICO, Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calizzano - Via Santa Rosalia 4 17057 Calizzano SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento sopra indicati costituendosi in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si deve ritenere che il Comune, per gli anni di imposta oggetto di impugnazione, fosse a piena conoscenza della totale inagibilità degli immobili, ormai abbandonati da anni: quantomeno perchè parte ricorrente aveva già proposto due ricorsi contro precedenti avvisi di accertamento deducendo la inagibilità totale dell'immobile.
L'imposta può quindi essere ridotta, anche d'ufficio, al 50% come affermato dalla giurisprudenza di
Cassazione
Il ricorso va accolto annullando l'avviso ai fini di una sua rideterminazione al 50% dell'imposta.
Spese compensate
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'imposta sia rideterminata in riferimento ad un imponibile del 50%, spese compensate
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GATTI EMILIO, Presidente
PELLEGRINI DOMENICO, Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calizzano - Via Santa Rosalia 4 17057 Calizzano SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento sopra indicati costituendosi in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si deve ritenere che il Comune, per gli anni di imposta oggetto di impugnazione, fosse a piena conoscenza della totale inagibilità degli immobili, ormai abbandonati da anni: quantomeno perchè parte ricorrente aveva già proposto due ricorsi contro precedenti avvisi di accertamento deducendo la inagibilità totale dell'immobile.
L'imposta può quindi essere ridotta, anche d'ufficio, al 50% come affermato dalla giurisprudenza di
Cassazione
Il ricorso va accolto annullando l'avviso ai fini di una sua rideterminazione al 50% dell'imposta.
Spese compensate
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'imposta sia rideterminata in riferimento ad un imponibile del 50%, spese compensate