Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13066/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13066 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Frisenda, Michele Filippelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto identificato n. K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 17 agosto 2022, notificato il 2 settembre 2022 a mezzo sistema Cives con verbale di notifica redatto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro in data 21 settembre 2022 con il quale è stata respinta l'istanza presentata in data 28 settembre 2018 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa IE IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 28 settembre 2018.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. 17 agosto 2022 l’Amministrazione ha respinto, previo comunicazione del preavviso di rigetto, la domanda dell’interessata, essendo emerso che a carico del coniuge convivente risulta la seguente situazione penale:
-13/12/2020: denuncia all’A.G. effettuata dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, per i reati di cui agli artt. 473 ( Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ), 474 ( Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ) e 648 ( Ricettazione ) c.p.;
- 19/11/2019: denuncia all’A.G. effettuata dai Carabinieri della Stazione di Cotronei (KR);
- 16/07/2014: denuncia all’A.G. effettuata dai Carabinieri della Stazione di Botricello (CZ), per i reati di cui agli artt. 474 ( Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ) e 648 ( Ricettazione ) c.p.
III. - Avverso detto provvedimento è insorto l’interessata chiedendone l’annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura: Eccesso di potere. Difetto di incompletezza di istruttoria. Carenza e difetto di motivazione.
IV. - L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. - All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 - in vista della quale la ricorrente ha prodotto i provvedimenti giudiziari attestanti il buon esito della messa alla prova del marito per i reati a lui scritti e una memoria difensiva - la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. – Il ricorso è infondato
II. - Si controverte della correttezza della valutazione di inidoneità effettuata dalla p.a. resistente e del conseguente rigetto della domanda di cittadinanza in ragione delle condotte penalmente rilevanti del coniuge della richiedente, odierna ricorrente, che nell’atto introduttivo del giudizio lamenta la mancata considerazione della propria posizione personale, essendo la stessa incensurata e ben integrata nel tessuto sociale italiano e, quanto ai reati attribuiti al coniuge, in ogni caso, evidenzia la mancanza di esiti sfavorevoli, vista l’intervenuta estinzione grazie all’esito positivo della messa alla prova.
III. – Ad avviso del Collegio, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio devono essere disattese, ritenendo il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente i fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
La valutazione della singola domanda di cittadinanza è fatta oggetto di un giudizio di opportunità discrezionale, teso a valutare le prospettive di ottimale inserimento, che correttamente e ragionevolmente si estende anche ai componenti del nucleo familiare del richiedente.
E nel caso di specie il diniego di rilascio dello status civitatis si fonda sulla presenza di plurimi pregiudizi penali emersi sul conto del marito della richiedente lo status , risultato gravato dalla seguente situazione:
-13/12/2020: denuncia all’A.G. effettuata dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, per i reati di cui agli artt. 473 ( Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ), 474 ( Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ) e 648 ( ricettazione ) c.p.;
- 19/11/2019: denuncia all’A.G. effettuata dai Carabinieri della Stazione di Cotronei (KR);
- 16/07/2014: denuncia all’A.G. effettuata dai Carabinieri della Stazione di Botricello (CZ), per i reati di cui agli artt. 474 ( Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ) e 648 ( Ricettazione ) c.p.
Orbene, nonostante la dedotta assenza di pregiudizi in capo all’aspirante cittadina, il Collegio considera ragionevole la rilevanza attribuita dall’amministrazione procedente al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo, in quanto suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni affettive, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica. sul punto, si è anche espresso questo Tribunale, che ha ritenuto “[ i] due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono… elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati ” (Tar Lazio, sez. I ter, n. 13300/2020; V bis, n. 16216/2022).
All’autorità procedente si richiede, quindi, di estendere la valutazione circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare.
D'altronde, la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l’istante, che possano essere indicativi della sua effettiva e piena integrazione (cfr. Sez. Tar Lazio, I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez. II quater n. 1840 del 2.2.2015). E i comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, di legami stabili, dunque possono essere considerati ragionevolmente ostativi al rilascio della cittadinanza italiana della moglie, in quanto espressione dell’integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
Quindi, le condotte contestate al coniuge convivente sono state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadina, senza contare la possibilità dell'acquisto della cittadinanza per effetto della cittadinanza del coniuge ovvero dei benefici in favore dei familiari conviventi previsti dal legislatore.
In altre parole, il diniego adottato, lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo, si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza iure matrimonii .
Invero, in considerazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
In tale prospettiva è stato disatteso il tentativo di vanificare tali considerazione invocando il principio delle responsabilità personale, introducendo categorie logiche d’origine penalistica: “ ove la condotta non sia riferibile direttamente al soggetto che richiede la cittadinanza, bensì ad un suo congiunto è stato precisato che “è del tutto condivisibile l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che “il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico ”, cosicché “ non è possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del proprio nucleo familiare ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4704/2022 e 6522/2017).
La pluralità di condotte penalmente rilevanti poste in essere durante un ampio arco temporale (tra il 2014 e il 2020) a carico del marito della ricorrente, tutte temporalmente collocabili nel c.d. “periodo di osservazione” (vale a dire all’interno di un frangente che coincide con il decennio antecedente la domanda – presentata nel caso di specie nel 2018 - assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione, cfr. Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 635/2022; Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636/2024), si caratterizzano dunque nel loro complesso per il forte disvalore sociale, tanto da aver ragionevolmente spinto la p.a. a determinarsi negativamente nella formulazione del giudizio prognostico di opportunità della concessione della cittadinanza alla coniuge, senza considerare che le violazioni contestate attengono ai c.d. “reati di sussistenza”, circostanza questa che, in quanto indicativa di una potenziale carenza di idonei mezzi finanziari del nucleo familiare, potrebbe finire per corroborare la valutazione sfavorevole formulata dall’autorità procedente.
Il quadro complessivo, emergente dalla riconducibilità in capo al coniuge dell’istante di una pluralità di condotte, a prescindere dagli eventuali esiti pregiudizievoli sul piano processuale, indicative di una inclinazione a violare norme a fondamento del nostro sistema giuridico e della civile convivenza, hanno condivisibilmente indotto l’autorità procedente ad escludere l’opportunità di concedere uno status giuridico irreversibile quale la cittadinanza, che postula non soltanto l’interesse da parte del richiedente e il suo inserimento nella collettività che lo ospita ma anche un interesse da parte di quest’ultima ad accogliere lo stesso.
D’altronde, sulla rilevanza di un comportamento penalmente rilevante, rimasto senza esiti sul piano processuale, deve essere, altresì, evidenziato, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , funzionalizzata alla tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
VI. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui la ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che la ricorrente non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta il complesso degli elementi, positivi e negativi, che raccoglie sul conto dell’istante è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento consente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VII. - Tanto premesso, il Collegio ritiene il provvedimento impugnato esente dai vizi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
VIII. - Il ricorso va conclusivamente respinto.
IX. – Sussistono giustificate ragioni, attesa la specificità della fattispecie trattata per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IE IU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IU | FL ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.