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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 947/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4536/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 965/42177 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la NAPOLI OBIETTIVO VALORE (NOV), Società di progetto della MUNICIPIA SpA –
Concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli - propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI – sentenza n. 16810, pubblicata il 25 novembre 2024 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta dalla Resistente_1 srl per impugnare l'AVVISO di ACCERTAMENTO ESECUTIVO n. 965/42177, notificatole da essa Concessionaria in data 12/12/2023 per l'importo di euro 859,00, a titolo di differenza TARI, anno d'imposta 2020, per l'immobile dove svolge la propria attività di lavorazione di materie plastiche, sito in Napoli, alla Indirizzo_1 (Indirizzo_1).
La contribuente ha eccepito l'erronea quantificazione della complessiva superficie suscettibile di produrre rifiuti e, in ogni caso, l'illegittima tassazione anche per quelle aree nelle quali si formano rifiuti non conferibili al pubblico servizio.
Il primo Giudice – ritenuta provata dalla Resistente_1 con idonea perizia e con l'esibizione del contratto di locazione dell'immobile de quo, l'occupazione di un'area di soli mq 486, per la maggior parte produttiva di rifiuti speciali smaltiti secondo la normativa in materia;
ritenuta la TARI, pertanto, dovuta solo per i mq 38,84 destinati ad uffici - ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e condannando la NOV alle spese di lite per euro
200,00, con manleva del Comune di Napoli.
Avverso la predetta sentenza n. 16810/21/2024, risulta proposto il presente appello dalla NOV, la quale insiste che, erroneamente, il primo Giudice non ha rilevato che, nell'opposto Avviso, la tassazione è stata operata sulla base del sopralluogo effettuato dal Comune di Napoli in data 09/10/2019, dal quale è risultata una superficie produttiva di rifiuti urbani di ben mq 134 - ottenuti sommando gli spazi occupati dagli uffici
(mq 15), dal deposito (mq 21,50) e dall'area stoccaggio dei prodotti finiti (mq 98) – cui occorre aggiungere altri mq 64, quale 60% della superficie di lavorazione di mq 107, come previsto dall'art. 6 del Regolamento
Comunale.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
In data 17/07/2025 si costituisce la Società contribuente, eccependo l'inammissibilità dell'appello - per carenza dei motivi specifici richiesti dall'art. 53 D.Lgs. 546/92, limitandosi ad una mera ripetizione delle doglianze di cui alle controdeduzioni di primo grado – e l'infondatezza dello stesso, essendo, ormai, acclarato dal lungo contenzioso che l'immobile de quo si estenda per totali mq 486, di cui circa mq 450 adibiti alla lavorazione delle materie plastiche e derivati - e, quindi, produttivi di rifiuti speciali, smaltiti in proprio attraverso ditte specializzate – e soli mq 38,84 occupati da uffici e servizi igienici, unici locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Lamentati, dunque, l'accanimento giudiziario e l'abuso del processo da parte dell'attuale appellante, chiede il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. Il Comune di Napoli, cui l'appello è stato ritualmente notificato a mezzo PEC, non risulta costituito.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025, l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. L'eccezione sollevata dalla Resistente_1 relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, trattandosi di una mera riproposizione dei motivi di cui alle controdeduzioni del primo grado, va rigettata alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma che la specificità dei motivi nel rito tributario non esclude la riproposizione delle ragioni già esposte negli atti di primo grado se queste criticano, nel suo intero contenuto, la pronuncia appellata.
"Come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà, di contestare la decisione di primo grado) non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto. E, per di più, detta specificità deve essere correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall' intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (cfr, ex multis, Cass., Ord. del 17.11.2023, n. 32041).
Nella fattispecie, in ogni caso, l'appello censura chiaramente le parti della sentenza impugnata e, pertanto, non viola la norma sulla specificità dei motivi di appello.
2. Passando all'esame dell'appello nel merito, questo Collegio ritiene necessario partire da una premessa: finora, quasi tutti i giudizi che hanno visto impegnati per la questione TARI la NOV ed il Comune, da un lato, la Resistente_1, dall'altro, sono stati incentrati sulla indispensabilità o meno della apposita dichiarazione - da presentarsi, a norma dell'art. 7 del Regolamento Comunale, al competente Ufficio dell'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del tributo, dimostrando attraverso idonea documentazione l'avvio al recupero o, comunque, lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti – e sulla necessità di accertare l'estensione della superficie condotta in locazione dalla Resistente_1.
Nel presente giudizio - indubbio essendo che, ormai, la suddetta dichiarazione viene puntualmente presentata dalla Resistente_1 e che l'immobile de quo ha una superficie non superiore a mq 486 – vertesi solo dell'estensione della superficie tassabile, che,
- per la NOV, sulla base del sopralluogo del 9/10/19 effettuato dal Comune, è pari a mq 134 (mq 15 per uffici, mq 21 per depositi, mq 98 per area di stoccaggio dei prodotti finiti o da lavorare), cui vanno aggiunti mq 64, quale 60% delle aree addette alla lavorazione, pari a mq 107, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
Comunale TARI;
- per la Resistente_1, è pari ai soli mq 38,84 adibiti ad uffici, come da perizia agli atti di causa e come accertato da numerose pronunce ormai coperte da giudicato. Incontestato essendo che la Società nella lavorazione delle materie plastiche e derivati – oggetto della sua attività - produce rifiuti speciali smaltiti in proprio a mezzo ditte specializzate, la vexata quaestio rimane, dunque, limitata alla necessità di stabilire se, per legge e/o per regolamento, l'esenzione debba riguardare tutta l'area in cui si formano in maniera assolutamente prevalente e continuativa i suddetti rifiuti speciali
(quindi, superficie occupata dai macchinari, area di lavorazione, magazzini di stoccaggio) e se, in caso positivo, debba essere totale, come vorrebbe la contribuente, oppure se per i magazzini di stoccaggio (nella specie, mq 98) il tributo vada pagato per intero, escludendosi dalla tassazione solo la superficie coperta dai macchinari (nella specie, mq 107) e riconoscendosi unicamente la riduzione del 40% per l'area di lavorazione
(nella specie, mq 107), come vorrebbe la NOV, invocando l'art. 6 del Regolamento Comunale.
A parere del Collegio, la tesi della NOV risulta soccombente.
L'art. 7 del Regolamento Comunale TARI 2020, infatti, al comma 1 recita: “Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi”.
Precisa, poi, al comma 3: “Le aree escluse sono individuate in quelle di produzione ed in quelle adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive”.
Ex lege, dunque, è senza dubbio esclusa la tassabilità per le aree di lavorazione, nella specie individuate in mq 214 (107+107).
Lo stesso discorso vale per il magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti o da lavorare, nella specie, nel sopralluogo del Comune dell'ottobre del 2019, indicato avere un'estensione di mq 98.
Per tali aree, anche la Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 649) prevede l'esenzione se sono “funzionali”, cioè al servizio dello stabilimento, e connessi esclusivamente all'attività produttiva: caratteristiche che, nel caso all'esame, oltre a non essere state oggetto di specifica contestazione da parte della NOV, possono dirsi provate dalla perizia agli atti e, soprattutto, dai numerosi precedenti giurisprudenziali.
Si tratta di un esonero, come dalla SC più volte ribadito, riguardante la sola quota variabile.
2.1. Va evidenziato, infine, che il comma 6 dell'art. 7 del Regolamento TARI – e non l'art. 6, come erroneamente indicato – dalla NOV invocato per giustificare la (sola) riduzione del 40% sui mq 107 dove si svolge la lavorazione, riguarda i diversi casi in cui “sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio”: nella specie, come sopra visto, è indiscussa la produzione di rifiuti speciali in maniera assolutamente prevalente.
Dunque, l'appello va rigettato.
3. L'esistenza di un lungo contenzioso, con sentenze di orientamento contrastante, giustifica, a parere del
Collegio, la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2025 Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4536/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 965/42177 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la NAPOLI OBIETTIVO VALORE (NOV), Società di progetto della MUNICIPIA SpA –
Concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli - propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI – sentenza n. 16810, pubblicata il 25 novembre 2024 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta dalla Resistente_1 srl per impugnare l'AVVISO di ACCERTAMENTO ESECUTIVO n. 965/42177, notificatole da essa Concessionaria in data 12/12/2023 per l'importo di euro 859,00, a titolo di differenza TARI, anno d'imposta 2020, per l'immobile dove svolge la propria attività di lavorazione di materie plastiche, sito in Napoli, alla Indirizzo_1 (Indirizzo_1).
La contribuente ha eccepito l'erronea quantificazione della complessiva superficie suscettibile di produrre rifiuti e, in ogni caso, l'illegittima tassazione anche per quelle aree nelle quali si formano rifiuti non conferibili al pubblico servizio.
Il primo Giudice – ritenuta provata dalla Resistente_1 con idonea perizia e con l'esibizione del contratto di locazione dell'immobile de quo, l'occupazione di un'area di soli mq 486, per la maggior parte produttiva di rifiuti speciali smaltiti secondo la normativa in materia;
ritenuta la TARI, pertanto, dovuta solo per i mq 38,84 destinati ad uffici - ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e condannando la NOV alle spese di lite per euro
200,00, con manleva del Comune di Napoli.
Avverso la predetta sentenza n. 16810/21/2024, risulta proposto il presente appello dalla NOV, la quale insiste che, erroneamente, il primo Giudice non ha rilevato che, nell'opposto Avviso, la tassazione è stata operata sulla base del sopralluogo effettuato dal Comune di Napoli in data 09/10/2019, dal quale è risultata una superficie produttiva di rifiuti urbani di ben mq 134 - ottenuti sommando gli spazi occupati dagli uffici
(mq 15), dal deposito (mq 21,50) e dall'area stoccaggio dei prodotti finiti (mq 98) – cui occorre aggiungere altri mq 64, quale 60% della superficie di lavorazione di mq 107, come previsto dall'art. 6 del Regolamento
Comunale.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
In data 17/07/2025 si costituisce la Società contribuente, eccependo l'inammissibilità dell'appello - per carenza dei motivi specifici richiesti dall'art. 53 D.Lgs. 546/92, limitandosi ad una mera ripetizione delle doglianze di cui alle controdeduzioni di primo grado – e l'infondatezza dello stesso, essendo, ormai, acclarato dal lungo contenzioso che l'immobile de quo si estenda per totali mq 486, di cui circa mq 450 adibiti alla lavorazione delle materie plastiche e derivati - e, quindi, produttivi di rifiuti speciali, smaltiti in proprio attraverso ditte specializzate – e soli mq 38,84 occupati da uffici e servizi igienici, unici locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Lamentati, dunque, l'accanimento giudiziario e l'abuso del processo da parte dell'attuale appellante, chiede il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. Il Comune di Napoli, cui l'appello è stato ritualmente notificato a mezzo PEC, non risulta costituito.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025, l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. L'eccezione sollevata dalla Resistente_1 relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, trattandosi di una mera riproposizione dei motivi di cui alle controdeduzioni del primo grado, va rigettata alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma che la specificità dei motivi nel rito tributario non esclude la riproposizione delle ragioni già esposte negli atti di primo grado se queste criticano, nel suo intero contenuto, la pronuncia appellata.
"Come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà, di contestare la decisione di primo grado) non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto. E, per di più, detta specificità deve essere correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall' intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (cfr, ex multis, Cass., Ord. del 17.11.2023, n. 32041).
Nella fattispecie, in ogni caso, l'appello censura chiaramente le parti della sentenza impugnata e, pertanto, non viola la norma sulla specificità dei motivi di appello.
2. Passando all'esame dell'appello nel merito, questo Collegio ritiene necessario partire da una premessa: finora, quasi tutti i giudizi che hanno visto impegnati per la questione TARI la NOV ed il Comune, da un lato, la Resistente_1, dall'altro, sono stati incentrati sulla indispensabilità o meno della apposita dichiarazione - da presentarsi, a norma dell'art. 7 del Regolamento Comunale, al competente Ufficio dell'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del tributo, dimostrando attraverso idonea documentazione l'avvio al recupero o, comunque, lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti – e sulla necessità di accertare l'estensione della superficie condotta in locazione dalla Resistente_1.
Nel presente giudizio - indubbio essendo che, ormai, la suddetta dichiarazione viene puntualmente presentata dalla Resistente_1 e che l'immobile de quo ha una superficie non superiore a mq 486 – vertesi solo dell'estensione della superficie tassabile, che,
- per la NOV, sulla base del sopralluogo del 9/10/19 effettuato dal Comune, è pari a mq 134 (mq 15 per uffici, mq 21 per depositi, mq 98 per area di stoccaggio dei prodotti finiti o da lavorare), cui vanno aggiunti mq 64, quale 60% delle aree addette alla lavorazione, pari a mq 107, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
Comunale TARI;
- per la Resistente_1, è pari ai soli mq 38,84 adibiti ad uffici, come da perizia agli atti di causa e come accertato da numerose pronunce ormai coperte da giudicato. Incontestato essendo che la Società nella lavorazione delle materie plastiche e derivati – oggetto della sua attività - produce rifiuti speciali smaltiti in proprio a mezzo ditte specializzate, la vexata quaestio rimane, dunque, limitata alla necessità di stabilire se, per legge e/o per regolamento, l'esenzione debba riguardare tutta l'area in cui si formano in maniera assolutamente prevalente e continuativa i suddetti rifiuti speciali
(quindi, superficie occupata dai macchinari, area di lavorazione, magazzini di stoccaggio) e se, in caso positivo, debba essere totale, come vorrebbe la contribuente, oppure se per i magazzini di stoccaggio (nella specie, mq 98) il tributo vada pagato per intero, escludendosi dalla tassazione solo la superficie coperta dai macchinari (nella specie, mq 107) e riconoscendosi unicamente la riduzione del 40% per l'area di lavorazione
(nella specie, mq 107), come vorrebbe la NOV, invocando l'art. 6 del Regolamento Comunale.
A parere del Collegio, la tesi della NOV risulta soccombente.
L'art. 7 del Regolamento Comunale TARI 2020, infatti, al comma 1 recita: “Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi”.
Precisa, poi, al comma 3: “Le aree escluse sono individuate in quelle di produzione ed in quelle adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive”.
Ex lege, dunque, è senza dubbio esclusa la tassabilità per le aree di lavorazione, nella specie individuate in mq 214 (107+107).
Lo stesso discorso vale per il magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti o da lavorare, nella specie, nel sopralluogo del Comune dell'ottobre del 2019, indicato avere un'estensione di mq 98.
Per tali aree, anche la Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 649) prevede l'esenzione se sono “funzionali”, cioè al servizio dello stabilimento, e connessi esclusivamente all'attività produttiva: caratteristiche che, nel caso all'esame, oltre a non essere state oggetto di specifica contestazione da parte della NOV, possono dirsi provate dalla perizia agli atti e, soprattutto, dai numerosi precedenti giurisprudenziali.
Si tratta di un esonero, come dalla SC più volte ribadito, riguardante la sola quota variabile.
2.1. Va evidenziato, infine, che il comma 6 dell'art. 7 del Regolamento TARI – e non l'art. 6, come erroneamente indicato – dalla NOV invocato per giustificare la (sola) riduzione del 40% sui mq 107 dove si svolge la lavorazione, riguarda i diversi casi in cui “sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio”: nella specie, come sopra visto, è indiscussa la produzione di rifiuti speciali in maniera assolutamente prevalente.
Dunque, l'appello va rigettato.
3. L'esistenza di un lungo contenzioso, con sentenze di orientamento contrastante, giustifica, a parere del
Collegio, la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2025 Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO