Articolo 3 della Legge 6 giugno 1952, n. 683
Articolo 2
Versione
17 luglio 1952
Art. 3.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 45.000.000 annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Entrata in vigore il 17 luglio 1952