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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2009/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026596229000 IVA-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001895377000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001895377000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001895377000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180043578465000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008506633000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240017652985000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240040826464000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3169/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti:
- della Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- della Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate;
- e della Regione Siciliana – Servizio Tasse auto;
chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620259026596229/000 e delle sottese cartelle di seguito elencate:
- 29620170001895377000 relativa a Addizionale comunale IRPEF, Addizionale regionale IRPEF, IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2013 - 296201800043578465000 relativa a Tares, interessi e sanzioni per l'anno 2013,
- 296201900085066330000 relativa a IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2014, 29620240017652985000 relativa a Imp. Sost. Contribuenti Minimi art. 1 c. 105 L. n. 244/2007, interessi e sanzioni, per l'anno 2020:
- e 29620240040826464000 relativa a Tasse automobilistiche, interessi e sanzioni, per l'anno 2021.
Premetteva che, in data 23 maggio 2025, lo Ricorrente_1 aveva ricevuto la notifica della intimazione de qua, con il quale l'ADER gli aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 4.049,57, portata dalle suddette cartelle.
Eccepiva la illegittimità della pretesa fiscale:
- per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, stante la carenza di motivazione derivata dalla omessa allegazione delle sottese cartelle;
- per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della derivata intimazione di pagamento;
- per intervenuta prescrizione\decadenza della pretesa fiscale.
Si costituiva l'ADE, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che le eccezioni sollevate da controparte afferivano tutte alla fase riscossiva e\o a provvedimenti emessi dall'ADER.
Si costituiva, altresì, la Regione Siciliana chiedendo, per quanto di competenza, il rigetto del ricorso.
Non si costituiva, sebbene ritualmente notificata, l'ADER.
Sulle memorie delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 12.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente, tramite la produzione dei file in formato “nativo”, ha adeguatamente dimostrato l'avvenuta notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione, che non si è costituita in giudizio.
Orbene, lamenta il contribuente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento costituenti “presupposto” della impugnata intimazione n. 29620259026596229/000.
A fronte di tale eccezione sarebbe stato onere dell'ADER – quale organo che avrebbe dovuto curare la notifica degli atti impoesattivi – dimostrare, attraverso la produzione delle relative relate, l'avvenuto adempimento dell'incombente procedurale, altrimenti configurandosi, come nel caso di specie è dato apprezzare, un vulnus alla sequenza procedimentale che rende legittima la pretesa fiscale.
Invero, secondo costante giurisprudenza, l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento.
In altri termini, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (in termini, Cass. n. 30821\2024).
Peraltro, la nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto (Cass. n.
11474\2025).
Ebbene, non essendo stata data dimostrazione della notifica degli atti presupposto, non rimane che annullare l'atto impugnato, nei limiti derivanti dalla domanda, ovvero relativamente ai carichi di natura fiscale portati dagli atti impoesattivi indicati nella superiore narrativa.
Dovendo imputarsi la omissione de qua unicamente alla Agenzia delle Entrate Riscossione, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, ravvisandosi, di contro, giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e la Regione Siciliana, dall'altro.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra il ricorrente, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate e la Regione Siciliana, dall'altro. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 400,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Palermo 12.12. 2025. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2009/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026596229000 IVA-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001895377000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001895377000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001895377000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180043578465000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008506633000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240017652985000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240040826464000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3169/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti:
- della Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- della Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate;
- e della Regione Siciliana – Servizio Tasse auto;
chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620259026596229/000 e delle sottese cartelle di seguito elencate:
- 29620170001895377000 relativa a Addizionale comunale IRPEF, Addizionale regionale IRPEF, IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2013 - 296201800043578465000 relativa a Tares, interessi e sanzioni per l'anno 2013,
- 296201900085066330000 relativa a IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2014, 29620240017652985000 relativa a Imp. Sost. Contribuenti Minimi art. 1 c. 105 L. n. 244/2007, interessi e sanzioni, per l'anno 2020:
- e 29620240040826464000 relativa a Tasse automobilistiche, interessi e sanzioni, per l'anno 2021.
Premetteva che, in data 23 maggio 2025, lo Ricorrente_1 aveva ricevuto la notifica della intimazione de qua, con il quale l'ADER gli aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 4.049,57, portata dalle suddette cartelle.
Eccepiva la illegittimità della pretesa fiscale:
- per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, stante la carenza di motivazione derivata dalla omessa allegazione delle sottese cartelle;
- per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della derivata intimazione di pagamento;
- per intervenuta prescrizione\decadenza della pretesa fiscale.
Si costituiva l'ADE, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che le eccezioni sollevate da controparte afferivano tutte alla fase riscossiva e\o a provvedimenti emessi dall'ADER.
Si costituiva, altresì, la Regione Siciliana chiedendo, per quanto di competenza, il rigetto del ricorso.
Non si costituiva, sebbene ritualmente notificata, l'ADER.
Sulle memorie delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 12.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente, tramite la produzione dei file in formato “nativo”, ha adeguatamente dimostrato l'avvenuta notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione, che non si è costituita in giudizio.
Orbene, lamenta il contribuente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento costituenti “presupposto” della impugnata intimazione n. 29620259026596229/000.
A fronte di tale eccezione sarebbe stato onere dell'ADER – quale organo che avrebbe dovuto curare la notifica degli atti impoesattivi – dimostrare, attraverso la produzione delle relative relate, l'avvenuto adempimento dell'incombente procedurale, altrimenti configurandosi, come nel caso di specie è dato apprezzare, un vulnus alla sequenza procedimentale che rende legittima la pretesa fiscale.
Invero, secondo costante giurisprudenza, l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento.
In altri termini, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (in termini, Cass. n. 30821\2024).
Peraltro, la nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto (Cass. n.
11474\2025).
Ebbene, non essendo stata data dimostrazione della notifica degli atti presupposto, non rimane che annullare l'atto impugnato, nei limiti derivanti dalla domanda, ovvero relativamente ai carichi di natura fiscale portati dagli atti impoesattivi indicati nella superiore narrativa.
Dovendo imputarsi la omissione de qua unicamente alla Agenzia delle Entrate Riscossione, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, ravvisandosi, di contro, giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e la Regione Siciliana, dall'altro.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra il ricorrente, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate e la Regione Siciliana, dall'altro. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 400,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Palermo 12.12. 2025. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi