CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2025, n. 17260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17260 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 559/2025 RE NT UP - 01/04/2025 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 30448/2024 EN ON BU VA BO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: CI IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 12/03/2024, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste con la quale l’imputato era stato condannato, con l’applicazione della recidiva specifica reiterata, alla pena di mesi cinque di reclusione e € 500 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, per l’anno 2017, per un importo di € 13.419,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17260 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 01/04/2025 2 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell’art. 2 comma 1 bis del d.l. 463 del 1983 e vizio di motivazione in relazione alla conoscenza della diffida per avvalersi della condizione di non punibilità. La Corte territoriale avrebbe ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso di regolarizzazione per compiuta giacenza, non considerando l'orientamento più garantista della Corte di Cassazione che ritiene non idonea una comunicazione della contestazione della violazione effettuata mediante raccomandata postale che sia stata restituita dall'ufficio postale al mittente per computer giacenza. In secondo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ragionamento secondo cui la regolare notifica dell'avviso di conclusioni dell'indagini e del decreto di citazione a giudizio sanerebbe il difetto di notifica dell'avviso anche se non contenuto negli atti stessi e ciò in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell’art. 2 comma 1 bis del d.l. 463 del 1983. La Corte d'appello non avrebbe considerato, da cui la violazione di legge, che il legislatore nel 2016 ha introdotto una soglia di punibilità al reato pari a € 10.000 di omissione contributiva, sicché il debito contributivo è collegato al pagamento effettivo delle retribuzioni, il che significherebbe, in tesi difensiva, che il reato non si configura in mancata corresponsione della retribuzione e qualora, come nel caso in esame, le retribuzioni delle mensilità del 2017 erano state corrisposte in ritardo, la corte territoriale non avrebbe considerato che il pagamento delle retribuzioni in epoca successiva a quello di emissione della busta paga farebbe slittare l'obbligo di versamento in un'annualità differente abbassando l'ammontare complessivo delle omissioni contributive per l'annualità in cui veniva emessa la busta paga, da cui l'errore nella applicazione della legge penale per mancato accertamento della punibilità calcolato su base annuale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell’art. 99 comma 4 cod.pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva specifica reiterata laddove dal casellario giudiziale risulta che il ricorrente ha solamente due precedenti penali, uno dei quali per delitto, ovvero la sentenza della Corte d'appello di Trieste numero 1436 del 1900 del 2019 con cui veniva riconosciuta la continuazione con la sentenza ex art. 444 del Tribunale di Trieste che condannava il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione 3.000 € di multa per il reato di cui all'articolo 2 cit. La Corte territoriale avrebbe confermato la ricorrenza di una recidiva specifica reiterata nonostante a suo carico vi fosse un solo precedente delittuoso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato, nel resto il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 3 Con riguardo, innanzitutto, alla notifica dell'accertamento/intimazione Inps, è rimasto un isolato precedente, quello citato dal ricorrente, secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede sociale, effettuata a mezzo del servizio postale non può ritenersi valida allorquando la stessa sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza (Sez. 3, n. 43308 del 15/07/2014, Parello, Rv. 260746 – 01). Per costante indirizzo di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, le modalità di comunicazione dell'avviso in oggetto non sono soggette a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto - per i soli illeciti di natura amministrativa - dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, né quello delle notificazioni previste dal codice di procedura penale, e ben possono essere, pertanto, effettuate anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata inviata sia presso il datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. U, 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/2/2007, Vincis, Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/2/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne consegue, come già affermato da questa Sezione (RV 267938 e 260990 264452 n. 52026 del 21/10/2014, OL IN OL, non massimata), che, anche in caso di "compiuta giacenza" della relativa raccomandata di invio, la comunicazione della contestazione deve ritenersi validamente perfezionata proprio in virtù della presunzione appena ricordata, come costantemente affermato, del resto, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; Sez. 2, n. 1188/14 del 10/12/2013, non massimata;
Sez. L., n. 6527 del 24/04/2003, Rv. 562463). Dunque, in caso di impiego del mezzo postale, la comunicazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero, appunto, con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per assenza sua e di altra persona abilitata a riceverla. Detta presunzione legale di conoscenza può inoltre essere vinta solo ove il destinatario provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'atto, giacché è necessaria la prova di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, ovvero non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 20482 del 06/10/2011, Rv. 619861; Sez. L, n. 25824 del 2013, non massimata). Nella specie, tuttavia, nessuna circostanza del genere è stata allegata dal ricorrente, il quale si è limitato ad aderire al contrario e isolato precedente. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A seguito di depenalizzazione del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in l. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell’art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 4 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: <<l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino tre anni e multa 1.032. se l'importo omesso non si applica sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000. il datore lavoro punibile, né assoggettabile alla amministrativa, quando provvede entro mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto della violazione>>. Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, cit.). Ciò posto, va rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, il debito contributivo derivante dall’omesso versamento è stato calcolato sulla base dei modelli Uniemes relativi alla società dell’imputato e, dunque, su documenti formati secondo il 5 sistema informatico, che ben possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272). Ma, anche a volere dare rilievo all’assunto difensivo del ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare che il pagamento in ritardo delle retribuzioni dell’anno 2017 avrebbe comportato un debito contributivo inferiore alla soglia di punibilità. 4. È fondato il terzo motivo di ricorso. Dal casellario giudiziale risulta che il ricorrente ha riportato le seguenti condanne: 2) decreto penale di condanna esecutivo il 17/09/2018 per contravvenzione, 3) sentenza Corte d’appello di Trieste, irr. il 31/01/2020, per omesso versamento INPS fino a dicembre 2013, che ricomprende la sentenza Tribunale di Trieste in data 02/05/2014, in relazione all’omesso versamento INPS commesso fino all’ottobre 2011, 4) archiviazione per particolare tenuità del fatto (contravvenzione di cui all’art. 4 l. 628 del 1961). Ora, tenuto conto che l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Raccuja, Rv. 282515 – 03), la condanna sub 3), che è divenuta irrevocabile nel 2020, non può fondare la recidiva specifica reiterata nei confronti dell’imputato. La sentenza, che ha riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata e specifica (cfr. pag. 6 e calcolo della pena a pag. 2) va sul punto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 01/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI VITO DI NICOLA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 12/03/2024, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste con la quale l’imputato era stato condannato, con l’applicazione della recidiva specifica reiterata, alla pena di mesi cinque di reclusione e € 500 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, per l’anno 2017, per un importo di € 13.419,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17260 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 01/04/2025 2 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell’art. 2 comma 1 bis del d.l. 463 del 1983 e vizio di motivazione in relazione alla conoscenza della diffida per avvalersi della condizione di non punibilità. La Corte territoriale avrebbe ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso di regolarizzazione per compiuta giacenza, non considerando l'orientamento più garantista della Corte di Cassazione che ritiene non idonea una comunicazione della contestazione della violazione effettuata mediante raccomandata postale che sia stata restituita dall'ufficio postale al mittente per computer giacenza. In secondo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ragionamento secondo cui la regolare notifica dell'avviso di conclusioni dell'indagini e del decreto di citazione a giudizio sanerebbe il difetto di notifica dell'avviso anche se non contenuto negli atti stessi e ciò in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell’art. 2 comma 1 bis del d.l. 463 del 1983. La Corte d'appello non avrebbe considerato, da cui la violazione di legge, che il legislatore nel 2016 ha introdotto una soglia di punibilità al reato pari a € 10.000 di omissione contributiva, sicché il debito contributivo è collegato al pagamento effettivo delle retribuzioni, il che significherebbe, in tesi difensiva, che il reato non si configura in mancata corresponsione della retribuzione e qualora, come nel caso in esame, le retribuzioni delle mensilità del 2017 erano state corrisposte in ritardo, la corte territoriale non avrebbe considerato che il pagamento delle retribuzioni in epoca successiva a quello di emissione della busta paga farebbe slittare l'obbligo di versamento in un'annualità differente abbassando l'ammontare complessivo delle omissioni contributive per l'annualità in cui veniva emessa la busta paga, da cui l'errore nella applicazione della legge penale per mancato accertamento della punibilità calcolato su base annuale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell’art. 99 comma 4 cod.pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva specifica reiterata laddove dal casellario giudiziale risulta che il ricorrente ha solamente due precedenti penali, uno dei quali per delitto, ovvero la sentenza della Corte d'appello di Trieste numero 1436 del 1900 del 2019 con cui veniva riconosciuta la continuazione con la sentenza ex art. 444 del Tribunale di Trieste che condannava il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione 3.000 € di multa per il reato di cui all'articolo 2 cit. La Corte territoriale avrebbe confermato la ricorrenza di una recidiva specifica reiterata nonostante a suo carico vi fosse un solo precedente delittuoso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato, nel resto il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 3 Con riguardo, innanzitutto, alla notifica dell'accertamento/intimazione Inps, è rimasto un isolato precedente, quello citato dal ricorrente, secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede sociale, effettuata a mezzo del servizio postale non può ritenersi valida allorquando la stessa sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza (Sez. 3, n. 43308 del 15/07/2014, Parello, Rv. 260746 – 01). Per costante indirizzo di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, le modalità di comunicazione dell'avviso in oggetto non sono soggette a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto - per i soli illeciti di natura amministrativa - dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, né quello delle notificazioni previste dal codice di procedura penale, e ben possono essere, pertanto, effettuate anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata inviata sia presso il datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. U, 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/2/2007, Vincis, Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/2/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne consegue, come già affermato da questa Sezione (RV 267938 e 260990 264452 n. 52026 del 21/10/2014, OL IN OL, non massimata), che, anche in caso di "compiuta giacenza" della relativa raccomandata di invio, la comunicazione della contestazione deve ritenersi validamente perfezionata proprio in virtù della presunzione appena ricordata, come costantemente affermato, del resto, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; Sez. 2, n. 1188/14 del 10/12/2013, non massimata;
Sez. L., n. 6527 del 24/04/2003, Rv. 562463). Dunque, in caso di impiego del mezzo postale, la comunicazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero, appunto, con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per assenza sua e di altra persona abilitata a riceverla. Detta presunzione legale di conoscenza può inoltre essere vinta solo ove il destinatario provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'atto, giacché è necessaria la prova di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, ovvero non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 20482 del 06/10/2011, Rv. 619861; Sez. L, n. 25824 del 2013, non massimata). Nella specie, tuttavia, nessuna circostanza del genere è stata allegata dal ricorrente, il quale si è limitato ad aderire al contrario e isolato precedente. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A seguito di depenalizzazione del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in l. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell’art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 4 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: <<l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino tre anni e multa 1.032. se l'importo omesso non si applica sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000. il datore lavoro punibile, né assoggettabile alla amministrativa, quando provvede entro mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto della violazione>>. Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, cit.). Ciò posto, va rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, il debito contributivo derivante dall’omesso versamento è stato calcolato sulla base dei modelli Uniemes relativi alla società dell’imputato e, dunque, su documenti formati secondo il 5 sistema informatico, che ben possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272). Ma, anche a volere dare rilievo all’assunto difensivo del ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare che il pagamento in ritardo delle retribuzioni dell’anno 2017 avrebbe comportato un debito contributivo inferiore alla soglia di punibilità. 4. È fondato il terzo motivo di ricorso. Dal casellario giudiziale risulta che il ricorrente ha riportato le seguenti condanne: 2) decreto penale di condanna esecutivo il 17/09/2018 per contravvenzione, 3) sentenza Corte d’appello di Trieste, irr. il 31/01/2020, per omesso versamento INPS fino a dicembre 2013, che ricomprende la sentenza Tribunale di Trieste in data 02/05/2014, in relazione all’omesso versamento INPS commesso fino all’ottobre 2011, 4) archiviazione per particolare tenuità del fatto (contravvenzione di cui all’art. 4 l. 628 del 1961). Ora, tenuto conto che l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Raccuja, Rv. 282515 – 03), la condanna sub 3), che è divenuta irrevocabile nel 2020, non può fondare la recidiva specifica reiterata nei confronti dell’imputato. La sentenza, che ha riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata e specifica (cfr. pag. 6 e calcolo della pena a pag. 2) va sul punto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 01/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI VITO DI NICOLA