Ordinanza collegiale 19 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 10019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10019 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10019/2025REG.PROV.COLL.
N. 09254/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9254 del 2024, proposto da:
SE AT e DE AB, rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Piera Messina, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. 149/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dai sig.ri SE AT e DE AB;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il Cons. NC IL e udito per la parte appellata l’avvocato Gino Madonia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - I sig.ri CO SC, SE AT, GI Di VE, GI RR, AR RO, AT OL, DE AB, GI RT, MA CC, UN AC, IO Di ZI, TT DENN, MA CA LB (ex finanzieri collocati a riposo) agivano in giudizio con ricorso r.g. n. 280/2023 dinanzi al T.a.r. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara per l’accertamento del proprio diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472), come modificato dalla legge n. 232/1990, fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio.
2. - EV la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 e dell’art. 6 bis d.l. 387/1987 ”.
I ricorrenti sostenevano che l’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio dei militari, ha illegittimamente omesso di includere i sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997.
3. - Con la sentenza segnata in epigrafe il T.a.r. accoglieva il ricorso e, per l’effetto, riconosceva a tutti i ricorrenti gli scatti contributivi de quibus , con esclusione delle posizioni dei sig.ri SE AT e DE AB “… RI EP, in quanto nello stesso ricorso si è dichiarato che veniva posto in quiescenza all’età di 56 anni, dopo 33 anni di effettivo servizio; SA AV, in quanto nello stesso ricorso si è dichiarato che veniva posto in quiescenza all’età di 58 anni, dopo 32 anni di effettivo servizio. Per entrambi, in sostanza, manca il requisito dei 35 anni di servizio che la stessa difesa comune enuclea come essenziale per il riconoscimento del beneficio …”.
Pertanto, il T.a.r. respingeva il ricorso limitatamente alle posizioni dei sig.ri SE AT e DE AB rispetto ai quali non risultavano sussistere i requisiti di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987.
4. - Con rituale atto di appello i sig.ri SE AT e DE AB chiedevano la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
«- Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468. Violazione e falsa applicazione dell’art 4 del Decreto legislativo n. 165 del 1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, erronea valutazione degli atti di causa, erronea e/o illogica motivazione. Motivazione insufficiente e contraddittoria .».
Gli appellanti sostenevano che il T.a.r. non avrebbe correttamente considerato la posizione degli interessati, essendo gli stessi in possesso - a ben vedere - dei requisiti di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987.
5. - Resisteva al gravame l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendone il rigetto.
6. - Con ordinanza collegiale n. 4264 del 19 maggio 2025 questo Consiglio chiedeva all’INPS chiarimenti scritti e relativa documentazione in ordine alla data di collocamento in quiescenza degli appellanti SE AT e DE AB e al numero di anni di servizio utile dagli stessi espletato.
7. - L’INPS provvedeva ad adempiere l’incombente istruttorio con documentazione depositata in data 21 luglio 2025.
8. - All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
9. - L’appello deve essere accolto limitatamente alla posizione del sig. SE AT e respinto per il sig. DE AB.
Devono richiamarsi a tal proposito ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di questa Sezione ed in particolare Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8598.
9.1. - Si premette la seguente ricostruzione dell’istituto del riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia.
9.1.1. - Invero, sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (tra le tante, si v. Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, id ., 23 marzo 2023, n. 2984 e 18 aprile 2023, n. 3913).
9.1.2. - Per quanto di interesse in questa sede, la giurisprudenza richiamata (in particolare, Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2984, che ha proceduto a un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia) ha chiarito, in sintesi, che:
i) l’art. 1, comma 15- bis , del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” « ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati », ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
ii) la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (che, nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che aveva novellato l’art. 1, comma 15- bis , del decreto legge n. 379 del 1987, non ha disposto la reviviscenza della precedente norma), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di Finanza non è in alcun modo conferente;
iii) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15- bis , del decreto legge n. 379 del 1987 e l’art. 11 della legge n. 231 del 1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tenga ferma, per tutte le Forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti « al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate »;
iv) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987, la nozione di Forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (come risulta dall’art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 - di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;
v) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6- bis , comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto « al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile », sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva.
9.1.3. - A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (« sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]») e dal riferimento all’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987.
9.1.4. - Giova, altresì, precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6- bis , comma 2, del decreto legge n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (sul punto si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2984 del 2023).
9.1.5. - Nemmeno può accedersi alla lettura costituzionalmente orientata proposta dall’Istituto, né vi è contrasto tra il quadro normativo come interpretato in questa sede e le disposizioni della Costituzione invocate come parametro, come già argomentato dalla giurisprudenza amministrativa (su cui si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2988 del 2023).
Va, infatti, ribadito come, a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
Atteso, infatti, che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987 a essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte a una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “ aggredirne ” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti convincenti a suffragio (sul punto si v. Cons. Stato, sez. II, sentt. n. 2883 e n. 2988 del 2023).
9.2. - Ciò premesso, in ordine al motivo di appello si osserva quanto segue.
Come detto, il ricorso di primo grado merita di essere accolto con riferimento alla posizione del sig. AT, mentre deve essere confermata la statuizione di rigetto di primo grado in relazione al sig. AB.
Invero, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 4264/2025 l’INPS ha evidenziato che il sig. AB ha solo 34 “ anni utili TFS ” (e quindi il requisito dei 35 anni di servizio “ utile ” di cui all’art. 6- bis , comma 2, del decreto-legge n. 387/1987 nel suo caso non è raggiunto), mentre il sig. AT possiede 36 “ anni utili TFS ”.
A tal riguardo, si rileva che il decreto legislativo n. 165/1997 (recante “ Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego ”) all’art. 5 (rubricato “ Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo ”) dispone:
« 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio .».
Si può, quindi, concludere alla luce del citato disposto dell’art. 5 del decreto legislativo n. 165/1997 che il “ servizio utile ” ex art. 6 bis , comma 2, del decreto-legge n. 387/1987 è quello valutabile ai fini di pensione e quindi include anche i periodi riscattabili (indicati nei prospetti prodotti dall’INPS) e non è limitato al servizio effettivo, con la conseguenza che il requisito del “ servizio utile ” di cui al menzionato art. 6- bis è integrato - come detto - nei confronti del sig. AT, ma non nei confronti del sig. AB (che possiede solo 34 anni utili TFS).
10. - Per le ragioni sopra esposte, l’appello è fondato limitatamente alla posizione del sig. SE AT e deve essere conseguentemente accolto limitatamente alla sua posizione (con accertamento del diritto patrimoniale dello stesso al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio). Va invece respinto per quel che concerne la posizione del sig. DE AB.
11. - Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla posizione del sig. SE AT e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione in relazione alla posizione del sig. SE AT; respinge l’appello del sig. DE AB.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
NC IL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC IL | FA OR |
IL SEGRETARIO