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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9823 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace dott.ssa Isabella Martuscelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14533/2023 del Ruolo Generale
TRA
Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Paolo del Foro di Napoli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, in Ariano Irpino, alla Piazza Plebiscito n. 4 (CF.
) C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Diaz 1 PEC
Email_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Domanda annullamento provvedimento di revoca patente nautica
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 28.06.2023, l'istante chiedeva a questo Tribunale – previa sospensione del provvedimento di revoca impugnato - l'annullamento del Decreto M.
INF.CPPOZZU REG.DECRETI R. 0000007. 28.02.2023, notificato in data 18.04.2023, con cui il ha revocato, in danno Controparte_2 dell'istante, la patente nautica n. rilasciata in data 29.07.2021, in sostituzione della N_1 patente n dell'11.07.1997, in quanto smarrita. N_2
Al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto provvedimento di revoca,
l'attore presentava istanza ex art. 700 cpc in corso di causa che veniva accolta dal giudice in data 18.01.2024.
Il suddetto provvedimento di revoca è stato disposto ex art. 41, co.2, D.M. n.146/29.07.2008 per la perdita di uno dei requisiti morali ex art. 37 - il quale prevede che non possono conseguire la patente nautica “coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione” - a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4857/2018, divenuta irrevocabile in data
7.12.2019, che ha comminato all'attore la pena di anni tre di reclusione.
Va rilevato, anzitutto, che la normativa contenuta negli artt. 37 e 41 DPR n.146/2008 era in precedenza prevista dagli artt. 6 e 26 del DPR n. 431/1997 (poi abrogato dal DPR 146/2008) per cui risulta infondato il dedotto motivo di violazione del principio di legalità per applicazione retroattiva della norma sanzionatoria ad un reato commesso prima della sua entrata in vigore e, altresì, che tale revoca, al pari di quella della patente di guida ex art. 120 del Codice della strada, è priva di ogni funzione punitiva di tipo penale, operando in un ambito amministrativo inerente la valutazione dell'affidabilità morale del soggetto come requisito per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida.
Va valutato, per contro, che la disciplina della patente nautica e quella della patente di guida di veicoli a motore secondo costante Giurisprudenza (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, sez. V, del 04.04. 2019;Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 06.05.2021) sono discipline del tutto equiparabili tra loro sotto il profilo dei requisiti morali per ottenere e mantenere la patente e, pertanto, appare fondata l'eccezione della disparità di trattamento in considerazione del fatto che l'art. 120 d.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 stabilisce che la patente di guida non può essere revocata se siano trascorsi più di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati previsti all'art.1 laddove non è previsto un analogo limite temporale per il potere di revoca della patente nautica che non è sottoposto ad alcun termine di decadenza.
Tale disparità di trattamento assume rilievo nel presente giudizio in quanto la revoca de qua è stata disposta in data 28.02.2023 vale a dire oltre più di tre anni dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento della Corte d'Appello di Napoli (divenuta irrevocabile alla data
07.12.2019) e va superata mediante la disapplicazione dell'art. 41 del DPR n. 146/2008 alla luce del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in base ad una valutazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. La scelta della disapplicazione ex art. 5, all.E, l. n. 2248 del 20.03.1865 è percorribile in relazione ad un atto avente natura regolamentare qual è il DPR
n. 146/2008, considerato che la Corte Costituzionale competente in relazione alle controversie di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle
Regioni ma non in ordine alle controversie relative alla legittimità costituzionale delle norme regolamentari che sono espressione della potestà amministrativa.
Dunque, poichè la valutazione va estesa agli atti e ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all'adozione, che si pretende illegittima, del provvedimento sanzionatorio finale, a seguito della disapplicazione viene meno il provvedimento avente ad oggetto la sanzione amministrativa della revoca della patente.
Ad integrazione dei motivi su esposti, va altresì considerato che, in data 02.05.2023, l'istante ha presentato istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Napoli ex art. 179 c.p.
Alla luce dei su esposti motivi, va accolta la domanda di annullamento del provvedimento di revoca impugnato. Ragioni di equità e l'esito del giudizio inducono a compensare per intero le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla il Decreto M. INF.CPPOZZU
REG.DECRETI R. 0000007. 28.02.2023, notificato a mezzo PEC in data 18.04.2023, con cui il ha revocato la Controparte_2 patente nautica n. rilasciata in data 29.07.2021 N_1
B) compensa tra le parti le spese del presente giudizio ivi comprese le spese relative alla domanda cautelare ex art. 700 cpc.
Napoli, 29.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Isabella Martuscelli.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace dott.ssa Isabella Martuscelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14533/2023 del Ruolo Generale
TRA
Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Paolo del Foro di Napoli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, in Ariano Irpino, alla Piazza Plebiscito n. 4 (CF.
) C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Diaz 1 PEC
Email_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Domanda annullamento provvedimento di revoca patente nautica
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 28.06.2023, l'istante chiedeva a questo Tribunale – previa sospensione del provvedimento di revoca impugnato - l'annullamento del Decreto M.
INF.CPPOZZU REG.DECRETI R. 0000007. 28.02.2023, notificato in data 18.04.2023, con cui il ha revocato, in danno Controparte_2 dell'istante, la patente nautica n. rilasciata in data 29.07.2021, in sostituzione della N_1 patente n dell'11.07.1997, in quanto smarrita. N_2
Al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto provvedimento di revoca,
l'attore presentava istanza ex art. 700 cpc in corso di causa che veniva accolta dal giudice in data 18.01.2024.
Il suddetto provvedimento di revoca è stato disposto ex art. 41, co.2, D.M. n.146/29.07.2008 per la perdita di uno dei requisiti morali ex art. 37 - il quale prevede che non possono conseguire la patente nautica “coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione” - a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4857/2018, divenuta irrevocabile in data
7.12.2019, che ha comminato all'attore la pena di anni tre di reclusione.
Va rilevato, anzitutto, che la normativa contenuta negli artt. 37 e 41 DPR n.146/2008 era in precedenza prevista dagli artt. 6 e 26 del DPR n. 431/1997 (poi abrogato dal DPR 146/2008) per cui risulta infondato il dedotto motivo di violazione del principio di legalità per applicazione retroattiva della norma sanzionatoria ad un reato commesso prima della sua entrata in vigore e, altresì, che tale revoca, al pari di quella della patente di guida ex art. 120 del Codice della strada, è priva di ogni funzione punitiva di tipo penale, operando in un ambito amministrativo inerente la valutazione dell'affidabilità morale del soggetto come requisito per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida.
Va valutato, per contro, che la disciplina della patente nautica e quella della patente di guida di veicoli a motore secondo costante Giurisprudenza (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, sez. V, del 04.04. 2019;Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 06.05.2021) sono discipline del tutto equiparabili tra loro sotto il profilo dei requisiti morali per ottenere e mantenere la patente e, pertanto, appare fondata l'eccezione della disparità di trattamento in considerazione del fatto che l'art. 120 d.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 stabilisce che la patente di guida non può essere revocata se siano trascorsi più di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati previsti all'art.1 laddove non è previsto un analogo limite temporale per il potere di revoca della patente nautica che non è sottoposto ad alcun termine di decadenza.
Tale disparità di trattamento assume rilievo nel presente giudizio in quanto la revoca de qua è stata disposta in data 28.02.2023 vale a dire oltre più di tre anni dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento della Corte d'Appello di Napoli (divenuta irrevocabile alla data
07.12.2019) e va superata mediante la disapplicazione dell'art. 41 del DPR n. 146/2008 alla luce del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in base ad una valutazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. La scelta della disapplicazione ex art. 5, all.E, l. n. 2248 del 20.03.1865 è percorribile in relazione ad un atto avente natura regolamentare qual è il DPR
n. 146/2008, considerato che la Corte Costituzionale competente in relazione alle controversie di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle
Regioni ma non in ordine alle controversie relative alla legittimità costituzionale delle norme regolamentari che sono espressione della potestà amministrativa.
Dunque, poichè la valutazione va estesa agli atti e ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all'adozione, che si pretende illegittima, del provvedimento sanzionatorio finale, a seguito della disapplicazione viene meno il provvedimento avente ad oggetto la sanzione amministrativa della revoca della patente.
Ad integrazione dei motivi su esposti, va altresì considerato che, in data 02.05.2023, l'istante ha presentato istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Napoli ex art. 179 c.p.
Alla luce dei su esposti motivi, va accolta la domanda di annullamento del provvedimento di revoca impugnato. Ragioni di equità e l'esito del giudizio inducono a compensare per intero le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla il Decreto M. INF.CPPOZZU
REG.DECRETI R. 0000007. 28.02.2023, notificato a mezzo PEC in data 18.04.2023, con cui il ha revocato la Controparte_2 patente nautica n. rilasciata in data 29.07.2021 N_1
B) compensa tra le parti le spese del presente giudizio ivi comprese le spese relative alla domanda cautelare ex art. 700 cpc.
Napoli, 29.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Isabella Martuscelli.