CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO TI ON CO R.G.N. 30193/2025 IA IN AL SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento nei confronti di XXXXXXXXXX, nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 16/04/2025 del Tribunale di CI visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI Di Nardo, che conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo;
lette le conclusioni, per l’indagato, dell’Avv. EP EO IN, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 aprile 2025, il Tribunale di CI, in composizione monocratica, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al procedimento nei confronti di XXXXXXXXXX per il reato di adescamento di minorenne di cui all’art. 609- undecies cod. pen., commesso dal marzo 2024 all’8 giugno 2024, e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo. Con la sentenza, il Giudice ha accolto l’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata congiuntamente dal Pubblico Ministero e dalla Difesa dell’imputato, ritenendo che in ordine al reato di adescamento di minorenne, commesso mediante l’invio di messaggi WhatsApp, la competenza territoriale si determini avendo riguardo al luogo in cui la minore ha ricevuto o percepito i messaggi, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., quale luogo di consumazione del reato.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, articolando un unico motivo di ricorso. Con il motivo, si denuncia l’abnormità funzionale della sentenza per indebita regressione del procedimento e determinazione di una stasi processuale. Si precisa, in via preliminare, che non si contesta l’individuazione del Tribunale di Bergamo quale giudice competente per la fase dibattimentale, ma la sola scelta inerente alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo, che ha così Penale Sent. Sez. 3 Num. 664 Anno 2026 Presidente: DR NE Relatore: CO ON Data Udienza: 18/11/2025 determinato un’indebita regressione nonché un’evidente stasi del procedimento. Si rappresenta che, rientrando l’art. 609-undecies cod. pen. nel novero dei reati di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., la competenza territoriale concerne la sola fase dibattimentale, mentre le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell’udienza preliminare sono attratte a livello distrettuale. Si deduce, quindi, che il giudice di CI, avendo dichiarato la propria incompetenza in favore di altro giudice del medesimo distretto, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti all’omologo organo giudicante del Tribunale di Bergamo, come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2001, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 39746 del 2017 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Rv. 283596-01). Si evidenzia che la ratio sottesa alla restituzione degli atti al pubblico ministero, nel caso di dichiarazione d’incompetenza da parte del giudice del dibattimento o del giudice di appello, risiede nell'esigenza di garantire la salvaguardia del diritto di difesa e delle prerogative a esso connesso, esigenza che non ricorre con riferimento ai reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quinquies, cod. proc. pen., quando l’incompetenza sia pronunciata in favore di un giudice del medesimo distretto. Si osserva che tale assetto normativo deve trovare applicazione anche in relazione all’art. 609-undecies cod. pen., ancorché si tratti di un reato a citazione diretta, atteso che in tali casi non è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto svolgersi innanzi al G.u.p. presso il Tribunale di CI. Si segnala che la stasi determinata dalle statuizioni del giudice di CI non potrebbe essere superata se non con un atto nullo o contra legem, quale l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero di Bergamo, essendo quest’ultimo incompetente. Si aggiunge, peraltro, che tale evenienza non sarebbe superabile né trasmettendo gli atti alla Procura di CI, poiché in tal modo si trasgredirebbe il dictum della sentenza impugnata, né sollecitando un conflitto di competenza da parte del Giudice di Bergamo, la cui competenza territoriale non è oggetto di contestazione.
3. Ha presentato memoria nell’interesse dell’indagato, il difensore di ufficio, Avv. EP EO IN. Nella memoria, si assume l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero, per un triplice ordine di ragioni. Si rileva innanzitutto che l’art. 23 cod. proc. pen., a seguito degli interventi della Corte costituzionale, prevede che, nel caso di dichiarazione di incompetenza, gli atti siano trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente e non al giudice competente. Si rappresenta, poi, che il ricorso presentato nella specie dal Pubblico Ministero non enuncia censure riconducibili ai motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., e non risponde ad alcun interesse concreto dell’Ufficio requirente, in quanto posto in condizione di autodeterminarsi. Si segnala, quindi, che la trasmissione degli atti al pubblico ministero per effetto della dichiarazione di incompetenza non lede alcun diritto dell’Ufficio requirente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione da esaminare è se sia abnorme il provvedimento del giudice distrettuale del dibattimento che, con riferimento a reati inclusi nell’elenco previsto dall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commessi nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, e per i quali l’azione penale è stata esercitata con citazione diretta a giudizio, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, e nell’individuare il diverso giudice competente, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso questo 2 giudice e non direttamente a detto giudice.
3. Occorre osservare che, in linea generale, per i procedimenti per i quali è prevista l’udienza preliminare, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si è ripetutamente pronunciata affermando che la trasmissione deve avvenire direttamente al giudice ritenuto competente quando la dichiarazione di incompetenza non determina un mutamento del pubblico ministero e del giudice dell’udienza preliminare.
3.1. Una prima fondamentale indicazione è fornita dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale. Corte cost., sent. n. 104 del 2001, ha affermato che non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. A fondamento di questo principio, la Corte costituzionale ha osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. E ha perciò concluso che il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto.
3.2. Sulla base di queste indicazioni, si è orientata la giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio in forza del quale il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270935 – 01). A fondamento di questo principio, le Sezioni Unite hanno richiamato quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ed hanno rimarcato che, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Nella medesima direzione si sono orientate anche ulteriori decisioni. 3 In particolare, una pronuncia ha ritenuto che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3- quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto - dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596 – 01).
4. In piena coerenza con questi principi deve ritenersi che il giudice distrettuale del dibattimento che dichiara la propria incompetenza per territorio con riguardo a reati inclusi nell’elenco previsto dall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., e commessi nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, se per gli stessi l’azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio, deve disporre la trasmissione degli atti direttamente al giudice ritenuto competente e non al pubblico ministero presso quel giudice, quando le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-quinquies, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. Invero, anche in questo caso, non sussiste la necessità della regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti davanti al pubblico ministero cui spettava di procedere e davanti al giudice per le indagini preliminari competente, anche per l’eventuale accesso ai riti alternativi consentiti in quella fase. Di conseguenza, anche in questo caso la regressione del procedimento al pubblico ministero costituirebbe un adempimento superfluo, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Ovviamente, nei procedimenti a citazione diretta, nella vigenza della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, e successive modificazioni, la sequenza procedimentale dovrà riprendere in funzione della fissazione della udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.
5. Ancora, occorre precisare che, nelle ipotesi indicate nel precedente § 4, il provvedimento del giudice che dispone la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso, è provvedimento abnorme. Invero, il provvedimento impugnato non è altrimenti impugnabile, determina la regressione del procedimento, ed investe una Procura della Repubblica cui non spetta l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, in quanto queste, nei reati di cui all’art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen., sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Di conseguenza, il precisato provvedimento, da un lato si pone in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, perché impone il compimento di un adempimento superfluo, e, dall’altro, determina una stasi del procedimento superabile soltanto con un atto invalido, ossia con l’esercizio dell’azione penale da parte di un ufficio del pubblico ministero diverso da quello cui sono attribuite per legge, e segnatamente dall’art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen., le funzioni inquirenti e requirenti. Sembra opportuno rilevare che questa conclusione risulta coerente con la complessiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia di abnormità. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che costituisce atto abnorme, ricorribile per cassazione, quello che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (così Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01). E, più in generale, alla luce del principio 4 costituzionale della ragionevole durata del processo, hanno affermato che è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 - 01).
6. In considerazione dei rilievi precedentemente svolti, deve essere rilevata l’abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui, dopo aver dichiarato l’incompetenza del Tribunale di CI e la competenza del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, e non direttamente al Tribunale di Bergamo. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte appena precisata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON CO NE DR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI Di Nardo, che conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo;
lette le conclusioni, per l’indagato, dell’Avv. EP EO IN, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 aprile 2025, il Tribunale di CI, in composizione monocratica, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al procedimento nei confronti di XXXXXXXXXX per il reato di adescamento di minorenne di cui all’art. 609- undecies cod. pen., commesso dal marzo 2024 all’8 giugno 2024, e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo. Con la sentenza, il Giudice ha accolto l’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata congiuntamente dal Pubblico Ministero e dalla Difesa dell’imputato, ritenendo che in ordine al reato di adescamento di minorenne, commesso mediante l’invio di messaggi WhatsApp, la competenza territoriale si determini avendo riguardo al luogo in cui la minore ha ricevuto o percepito i messaggi, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., quale luogo di consumazione del reato.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, articolando un unico motivo di ricorso. Con il motivo, si denuncia l’abnormità funzionale della sentenza per indebita regressione del procedimento e determinazione di una stasi processuale. Si precisa, in via preliminare, che non si contesta l’individuazione del Tribunale di Bergamo quale giudice competente per la fase dibattimentale, ma la sola scelta inerente alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo, che ha così Penale Sent. Sez. 3 Num. 664 Anno 2026 Presidente: DR NE Relatore: CO ON Data Udienza: 18/11/2025 determinato un’indebita regressione nonché un’evidente stasi del procedimento. Si rappresenta che, rientrando l’art. 609-undecies cod. pen. nel novero dei reati di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., la competenza territoriale concerne la sola fase dibattimentale, mentre le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell’udienza preliminare sono attratte a livello distrettuale. Si deduce, quindi, che il giudice di CI, avendo dichiarato la propria incompetenza in favore di altro giudice del medesimo distretto, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti all’omologo organo giudicante del Tribunale di Bergamo, come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2001, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 39746 del 2017 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Rv. 283596-01). Si evidenzia che la ratio sottesa alla restituzione degli atti al pubblico ministero, nel caso di dichiarazione d’incompetenza da parte del giudice del dibattimento o del giudice di appello, risiede nell'esigenza di garantire la salvaguardia del diritto di difesa e delle prerogative a esso connesso, esigenza che non ricorre con riferimento ai reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quinquies, cod. proc. pen., quando l’incompetenza sia pronunciata in favore di un giudice del medesimo distretto. Si osserva che tale assetto normativo deve trovare applicazione anche in relazione all’art. 609-undecies cod. pen., ancorché si tratti di un reato a citazione diretta, atteso che in tali casi non è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto svolgersi innanzi al G.u.p. presso il Tribunale di CI. Si segnala che la stasi determinata dalle statuizioni del giudice di CI non potrebbe essere superata se non con un atto nullo o contra legem, quale l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero di Bergamo, essendo quest’ultimo incompetente. Si aggiunge, peraltro, che tale evenienza non sarebbe superabile né trasmettendo gli atti alla Procura di CI, poiché in tal modo si trasgredirebbe il dictum della sentenza impugnata, né sollecitando un conflitto di competenza da parte del Giudice di Bergamo, la cui competenza territoriale non è oggetto di contestazione.
3. Ha presentato memoria nell’interesse dell’indagato, il difensore di ufficio, Avv. EP EO IN. Nella memoria, si assume l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero, per un triplice ordine di ragioni. Si rileva innanzitutto che l’art. 23 cod. proc. pen., a seguito degli interventi della Corte costituzionale, prevede che, nel caso di dichiarazione di incompetenza, gli atti siano trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente e non al giudice competente. Si rappresenta, poi, che il ricorso presentato nella specie dal Pubblico Ministero non enuncia censure riconducibili ai motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., e non risponde ad alcun interesse concreto dell’Ufficio requirente, in quanto posto in condizione di autodeterminarsi. Si segnala, quindi, che la trasmissione degli atti al pubblico ministero per effetto della dichiarazione di incompetenza non lede alcun diritto dell’Ufficio requirente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione da esaminare è se sia abnorme il provvedimento del giudice distrettuale del dibattimento che, con riferimento a reati inclusi nell’elenco previsto dall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commessi nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, e per i quali l’azione penale è stata esercitata con citazione diretta a giudizio, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, e nell’individuare il diverso giudice competente, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso questo 2 giudice e non direttamente a detto giudice.
3. Occorre osservare che, in linea generale, per i procedimenti per i quali è prevista l’udienza preliminare, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si è ripetutamente pronunciata affermando che la trasmissione deve avvenire direttamente al giudice ritenuto competente quando la dichiarazione di incompetenza non determina un mutamento del pubblico ministero e del giudice dell’udienza preliminare.
3.1. Una prima fondamentale indicazione è fornita dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale. Corte cost., sent. n. 104 del 2001, ha affermato che non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. A fondamento di questo principio, la Corte costituzionale ha osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. E ha perciò concluso che il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto.
3.2. Sulla base di queste indicazioni, si è orientata la giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio in forza del quale il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270935 – 01). A fondamento di questo principio, le Sezioni Unite hanno richiamato quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ed hanno rimarcato che, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Nella medesima direzione si sono orientate anche ulteriori decisioni. 3 In particolare, una pronuncia ha ritenuto che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3- quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto - dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596 – 01).
4. In piena coerenza con questi principi deve ritenersi che il giudice distrettuale del dibattimento che dichiara la propria incompetenza per territorio con riguardo a reati inclusi nell’elenco previsto dall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., e commessi nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, se per gli stessi l’azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio, deve disporre la trasmissione degli atti direttamente al giudice ritenuto competente e non al pubblico ministero presso quel giudice, quando le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-quinquies, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. Invero, anche in questo caso, non sussiste la necessità della regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti davanti al pubblico ministero cui spettava di procedere e davanti al giudice per le indagini preliminari competente, anche per l’eventuale accesso ai riti alternativi consentiti in quella fase. Di conseguenza, anche in questo caso la regressione del procedimento al pubblico ministero costituirebbe un adempimento superfluo, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Ovviamente, nei procedimenti a citazione diretta, nella vigenza della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, e successive modificazioni, la sequenza procedimentale dovrà riprendere in funzione della fissazione della udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.
5. Ancora, occorre precisare che, nelle ipotesi indicate nel precedente § 4, il provvedimento del giudice che dispone la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso, è provvedimento abnorme. Invero, il provvedimento impugnato non è altrimenti impugnabile, determina la regressione del procedimento, ed investe una Procura della Repubblica cui non spetta l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, in quanto queste, nei reati di cui all’art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen., sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Di conseguenza, il precisato provvedimento, da un lato si pone in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, perché impone il compimento di un adempimento superfluo, e, dall’altro, determina una stasi del procedimento superabile soltanto con un atto invalido, ossia con l’esercizio dell’azione penale da parte di un ufficio del pubblico ministero diverso da quello cui sono attribuite per legge, e segnatamente dall’art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen., le funzioni inquirenti e requirenti. Sembra opportuno rilevare che questa conclusione risulta coerente con la complessiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia di abnormità. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che costituisce atto abnorme, ricorribile per cassazione, quello che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (così Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01). E, più in generale, alla luce del principio 4 costituzionale della ragionevole durata del processo, hanno affermato che è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 - 01).
6. In considerazione dei rilievi precedentemente svolti, deve essere rilevata l’abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui, dopo aver dichiarato l’incompetenza del Tribunale di CI e la competenza del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, e non direttamente al Tribunale di Bergamo. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte appena precisata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON CO NE DR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5