Ordinanza collegiale 10 ottobre 2022
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02606/2026REG.PROV.COLL.
N. 01463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2025, proposto da:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Airbnb Ireland Unlimited Company, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera e Marco Berliri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20323/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Airbnb Ireland Unlimited Company;
Visto l’atto del 2.3.2026, notificata il 26.2.2026, con il quale parte appellante ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. RE Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha appellato la sentenza n. 20323/2024, con cui il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, proposto da Airbnb avverso: i ) la delibera dell'A.G.Com. n. 200/21/CONS del 17 giugno 2021, avente ad oggetto “ Modifiche alla delibera n. 666/08/cons recante “Regolamento per la tenuta del registro degli operatori di comunicazione ” a seguito dell’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “ bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ”, e i relativi allegati; ii ) il provvedimento del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 14/21/PRES del 5 novembre 2021, ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online ”; iii ) la delibera dell'A.G.Com. n. 368/21/CONS dell’11 novembre 2021, di ratifica del provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES.
2. In data 2.3.2026 l’Autorità ha depositato atto di rinuncia all’appello “ visto l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia ”; l’atto di rinuncia è stato notificato alla parte appellata e depositato in giudizio.
3. Considerato che sussistono i presupposti per dichiarare il giudizio di appello estinto per rituale rinuncia atteso che: i ) la previsione di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso “ mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”; ii ) la disposizione di cui all’articolo 84, comma 3, c.p.a. impone di notificare la rinuncia alle altre parti almeno “ dieci giorni prima dell'udienza ”; iii ) nel caso di specie, la rinuncia è stata ritualmente notificata entro il termine di legge e, successivamente, depositata in giudizio.
4. Ritenuto di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio stante l’epilogo della controversia e considerata la mancata richiesta di liquidazione delle spese in base al principio di soccombenza virtuale da parte di Airbnb.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio di appello estinto per rinuncia. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RE RD, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE RD | AN TT |
IL SEGRETARIO