Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2606
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Ordinanza collegiale 10 ottobre 2022
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Sentenza 15 novembre 2024
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Rinuncia al ricorso in appello

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato il giudizio di appello estinto per rinuncia, dato che la rinuncia è stata ritualmente notificata alle altre parti e depositata in giudizio nei termini di legge.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com.) ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 20323/2024, la quale aveva accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, di Airbnb Ireland Unlimited Company. La controversia verteva sull'impugnazione di tre provvedimenti dell'A.G.Com.: la delibera n. 200/21/CONS del 17 giugno 2021, recante modifiche al regolamento per la tenuta del registro degli operatori di comunicazione a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 178/2020; il provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES del 5 novembre 2021, concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 dai soggetti operanti nei settori dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online; e la delibera n. 368/21/CONS dell'11 novembre 2021, di ratifica del suddetto provvedimento presidenziale. L'appellante, l'A.G.Com., ha successivamente depositato un atto di rinuncia all'appello in data 2.3.2026, motivando tale decisione con il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale in materia.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello per intervenuta rinuncia. Ha ritenuto che la rinuncia fosse stata ritualmente proposta ai sensi dell'art. 84, comma 1, del codice del processo amministrativo, essendo stata sottoscritta e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., e successivamente depositata in giudizio. In considerazione dell'epilogo della controversia e della mancata richiesta di liquidazione delle spese da parte di Airbnb secondo il principio di soccombenza virtuale, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2606
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2606
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo