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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8216/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Claudia Merlino Giudice dott. Alessandro Stefano Morgante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Volpi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 11.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 3.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto, depositato il 6.12.2024, i coniugi indicati in epigrafe hanno adìto questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 333/2025, pubblicata il 31.3.2025, questo Tribunale ha pronunciato la
1 separazione personale dei ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la domanda di divorzio alle condizioni concordate, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 27.6.2021 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente, atto n. 62 parte II serie A – anno 2021 – Comune di Genova – Ufficio 1);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
333/2025 del 31.3.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano essere recepite, risultando idonee ad assicurare una efficace tutela degli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 28.2.2023), e non ponendosi in contrasto con Per_1 norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
2 e , Parte_1 Parte_2
contratto a Genova (GE) il 27.6.2021;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova.
2. Confermare l'affidamento congiunto della minore.
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata senza prevalenza presso la dimora materna e Persona_2 paterna;
la dimora paterna è sita in Genova, Via Piacenza 174/22, quella materna sempre in
Genova in Via E. Massone 4/2, la madre ed il padre potranno esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna / paterna e comunque entro le ore 18:00; nei casi di malattia, compleanni e ricorrenze o per necessità imprevedibili, la minore avrà diritto di vedere l'altro genitore;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore una settimana o un periodo maggiore sempre preventivamente comunicato, da concordarsi entro il 01/04 di ogni anno, con la possibilità di modificare in base alle ferie di ciascun genitore.
3
5. Vi è accordo tra i genitori di non richiedere l'assegno di mantenimento per la figlia.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. (in questo ultimo caso sarà facoltà del singolo genitore fare sottoporre la minore alla visita di uno specialista di fiducia ed in caso di disaccordo richiedere solo il 10% della spesa) e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Confermare la non utilità dell'assegno divorzile.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 62, parte II, serie A, anno 2021) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Stefano Morgante dott.ssa Ada Lucca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Claudia Merlino Giudice dott. Alessandro Stefano Morgante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Volpi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 11.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 3.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto, depositato il 6.12.2024, i coniugi indicati in epigrafe hanno adìto questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 333/2025, pubblicata il 31.3.2025, questo Tribunale ha pronunciato la
1 separazione personale dei ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la domanda di divorzio alle condizioni concordate, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 27.6.2021 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente, atto n. 62 parte II serie A – anno 2021 – Comune di Genova – Ufficio 1);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
333/2025 del 31.3.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano essere recepite, risultando idonee ad assicurare una efficace tutela degli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 28.2.2023), e non ponendosi in contrasto con Per_1 norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
2 e , Parte_1 Parte_2
contratto a Genova (GE) il 27.6.2021;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova.
2. Confermare l'affidamento congiunto della minore.
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata senza prevalenza presso la dimora materna e Persona_2 paterna;
la dimora paterna è sita in Genova, Via Piacenza 174/22, quella materna sempre in
Genova in Via E. Massone 4/2, la madre ed il padre potranno esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna / paterna e comunque entro le ore 18:00; nei casi di malattia, compleanni e ricorrenze o per necessità imprevedibili, la minore avrà diritto di vedere l'altro genitore;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore una settimana o un periodo maggiore sempre preventivamente comunicato, da concordarsi entro il 01/04 di ogni anno, con la possibilità di modificare in base alle ferie di ciascun genitore.
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5. Vi è accordo tra i genitori di non richiedere l'assegno di mantenimento per la figlia.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. (in questo ultimo caso sarà facoltà del singolo genitore fare sottoporre la minore alla visita di uno specialista di fiducia ed in caso di disaccordo richiedere solo il 10% della spesa) e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Confermare la non utilità dell'assegno divorzile.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 62, parte II, serie A, anno 2021) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Stefano Morgante dott.ssa Ada Lucca
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