CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6627/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N.45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 985/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701D302093/2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente, Nominativo_1, Nominativo_2, Resistente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4 trasferivano a Nominativo_5 la piena proprietà di un appezzamento di terreno edificabile, per il prezzo dichiarato di € 200.000,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate rettificava il relativo valore - ai fini dell'imposta di Registro - in € 364.700,00: come da Avviso di rettifica e di liquidazione n. RJX20081T003179-000 (cfr. provvedimento in atti).
I predetti “venditori” impugnavano il provvedimento in parola dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
Il primo Giudice, con la sentenza epigrafata, ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il valore di cessione in € 300.000,00 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per la parte a se sfavorevole – la riforma (cfr. appello in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
L' Agenzia ha depositato documenti a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame va rigettato.
1.- Questa Corte di giustizia tributaria di II grado – sezione XV - con sentenza n. 3815 del 2025, ha rigettato sia l'appello dei Contribuenti che l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.
84/2018 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa Sez. IV, pubblicata il 09/01/2018, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso presentato nei confronti dell'Avviso n. RIX20081T003179000 di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto pubblico di vendita del 19.11.2008 dell' appezzamento di terreno edificabile (sito nel Comune di Avola ed esteso mq. 4949 - prezzo dichiarato euro 200.000 - euro 40,00 mq. - accertato euro 364.700,00 - euro 73,84 mq.)
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che il valore tassabile del terreno compravenduto era di euro 300.000,00: euro 60,728 mq.
2.- Con l'appena citata sentenza è stato (anche) ritenuto che il terreno in parola - secondo le previsioni del PRG del Comune di Avola vigente all'epoca - ricadeva in zona PL/8 – “Area di espansione residenziale”.
Con atto pubblico del 18.06.2008 il terreno era stato oggetto di vendita sottoposta a “condizione sospensiva” (stipula con il Comune di Avola di convenzione urbanistica per un programma di edilizia agevolata convenzionata - L. n. 457/1978).
Tale condizione si era quindi “avverata” il 14.09.2008: con successivo atto del 19.11.2008 le parti ne davano atto con conseguente effetto traslativo (cfr. documentazione in atti).
Con la sentenza in parola sono state rigettate le argomentazioni difensive dei Contribuenti i quali ritenevano che l'ara fosse “non edificabile” (“… dal momento che alla data del 19.11.2008 cui fa riferimento l'atto impositivo opposto era stata già stipulata la summenzionata convenzione urbanistica …” – cfr. sentenza citata), ed è stata rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate con riguardo al valore del terreno (“ … valore tassabile del terreno compravenduto pari alla somma di euro 300.000,00 (euro
60,728 mq): poiché si appalesa insufficiente - al fine di dimostrare l' attendibilità della determinazione del valore di mercato effettuata con l'atto impositivo opposto - il mero riferimento fatto alla stima dell'Ufficio del
Territorio, che non è supportata da alcun dato esterno di carattere oggettivo inerente al metodo comparativo utilizzato per la determinazione del valore di mercato del terreno in questione ….”).
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della contribuente appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6627/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N.45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 985/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701D302093/2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente, Nominativo_1, Nominativo_2, Resistente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4 trasferivano a Nominativo_5 la piena proprietà di un appezzamento di terreno edificabile, per il prezzo dichiarato di € 200.000,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate rettificava il relativo valore - ai fini dell'imposta di Registro - in € 364.700,00: come da Avviso di rettifica e di liquidazione n. RJX20081T003179-000 (cfr. provvedimento in atti).
I predetti “venditori” impugnavano il provvedimento in parola dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
Il primo Giudice, con la sentenza epigrafata, ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il valore di cessione in € 300.000,00 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per la parte a se sfavorevole – la riforma (cfr. appello in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
L' Agenzia ha depositato documenti a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame va rigettato.
1.- Questa Corte di giustizia tributaria di II grado – sezione XV - con sentenza n. 3815 del 2025, ha rigettato sia l'appello dei Contribuenti che l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.
84/2018 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa Sez. IV, pubblicata il 09/01/2018, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso presentato nei confronti dell'Avviso n. RIX20081T003179000 di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto pubblico di vendita del 19.11.2008 dell' appezzamento di terreno edificabile (sito nel Comune di Avola ed esteso mq. 4949 - prezzo dichiarato euro 200.000 - euro 40,00 mq. - accertato euro 364.700,00 - euro 73,84 mq.)
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che il valore tassabile del terreno compravenduto era di euro 300.000,00: euro 60,728 mq.
2.- Con l'appena citata sentenza è stato (anche) ritenuto che il terreno in parola - secondo le previsioni del PRG del Comune di Avola vigente all'epoca - ricadeva in zona PL/8 – “Area di espansione residenziale”.
Con atto pubblico del 18.06.2008 il terreno era stato oggetto di vendita sottoposta a “condizione sospensiva” (stipula con il Comune di Avola di convenzione urbanistica per un programma di edilizia agevolata convenzionata - L. n. 457/1978).
Tale condizione si era quindi “avverata” il 14.09.2008: con successivo atto del 19.11.2008 le parti ne davano atto con conseguente effetto traslativo (cfr. documentazione in atti).
Con la sentenza in parola sono state rigettate le argomentazioni difensive dei Contribuenti i quali ritenevano che l'ara fosse “non edificabile” (“… dal momento che alla data del 19.11.2008 cui fa riferimento l'atto impositivo opposto era stata già stipulata la summenzionata convenzione urbanistica …” – cfr. sentenza citata), ed è stata rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate con riguardo al valore del terreno (“ … valore tassabile del terreno compravenduto pari alla somma di euro 300.000,00 (euro
60,728 mq): poiché si appalesa insufficiente - al fine di dimostrare l' attendibilità della determinazione del valore di mercato effettuata con l'atto impositivo opposto - il mero riferimento fatto alla stima dell'Ufficio del
Territorio, che non è supportata da alcun dato esterno di carattere oggettivo inerente al metodo comparativo utilizzato per la determinazione del valore di mercato del terreno in questione ….”).
-Per le argomentazioni che precedono va rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della contribuente appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NN