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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, EL
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2551/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4736/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150158595088000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7491/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2551/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza n. 4736/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1
avverso l'avviso di intimazione n. 07120249019016372 BOLLO 2015.
A sostegno del ricorso di primo grado, la contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta decadenza, la prescrizione ed il difetto di motivazione.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che “Dalla documentazione versata in atti si rileva che il tributo richiesto è affetto da omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta decadenza/prescrizione e carenza di motivazione.”.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi:
.- nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art.36 co.2 n.4 del D.Lgs. n.546/1992, dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione;
.- errore del Giudice di prime cure, che ha accolto la censura di mancata notifica della cartella esattoriale, data la presentazione di un'istanza di adesione alla definizione agevolata da parte della ricorrente, atto incompatibile con la contestazione della notifica.
Ha, inoltre, riferito che l'AdER. ha prodotto in primo grado l'avviso d'intimazione n.07120189037666626000 con relativa relata di notifica, non impugnato dalla controparte, con la conseguenza che le è preclusa la contestazione della cartella sottostante.
Ha, infine, rilevato che la cartella si riferisce al contributo unificato del 2015, soggetto a prescrizione decennale, e tale termine è stato interrotto dall'adesione alla definizione agevolata e dalla notifica di atti successivi.
Si è costituita in giudizio la contribuente, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n. 27672) ha chiarito che se è vero che la domanda di definizione agevolata non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
Nel caso di specie, il termine prescrizionale decennale non risulta essere trascorso per effetto dell'atto interruttivo dato dall'adesione alla definizione agevolata e dalla notifica di atti successivi.
Ha, conseguentemente, errato il Giudice di prime cure, che, in assenza di un'adeguata motivazione e senza minimamente prendere in esame le eccezioni e la documentazione della resistente, si è limitato ad affermare l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta decadenza/prescrizione e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO, DICHIARA LEGITTIMO L'AVVISO OPPOSTO. CO LA
CONTRIBUENTE ALLE SPESE IN FAVORE DELL' ADER LIQUIDATE IN EURO 500,00 PER PRIMO
GRADO E 500,00 PER IL SECONDO GRADO, OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI .
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, EL
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2551/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4736/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150158595088000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7491/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2551/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza n. 4736/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1
avverso l'avviso di intimazione n. 07120249019016372 BOLLO 2015.
A sostegno del ricorso di primo grado, la contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta decadenza, la prescrizione ed il difetto di motivazione.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che “Dalla documentazione versata in atti si rileva che il tributo richiesto è affetto da omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta decadenza/prescrizione e carenza di motivazione.”.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi:
.- nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art.36 co.2 n.4 del D.Lgs. n.546/1992, dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione;
.- errore del Giudice di prime cure, che ha accolto la censura di mancata notifica della cartella esattoriale, data la presentazione di un'istanza di adesione alla definizione agevolata da parte della ricorrente, atto incompatibile con la contestazione della notifica.
Ha, inoltre, riferito che l'AdER. ha prodotto in primo grado l'avviso d'intimazione n.07120189037666626000 con relativa relata di notifica, non impugnato dalla controparte, con la conseguenza che le è preclusa la contestazione della cartella sottostante.
Ha, infine, rilevato che la cartella si riferisce al contributo unificato del 2015, soggetto a prescrizione decennale, e tale termine è stato interrotto dall'adesione alla definizione agevolata e dalla notifica di atti successivi.
Si è costituita in giudizio la contribuente, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n. 27672) ha chiarito che se è vero che la domanda di definizione agevolata non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
Nel caso di specie, il termine prescrizionale decennale non risulta essere trascorso per effetto dell'atto interruttivo dato dall'adesione alla definizione agevolata e dalla notifica di atti successivi.
Ha, conseguentemente, errato il Giudice di prime cure, che, in assenza di un'adeguata motivazione e senza minimamente prendere in esame le eccezioni e la documentazione della resistente, si è limitato ad affermare l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta decadenza/prescrizione e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO, DICHIARA LEGITTIMO L'AVVISO OPPOSTO. CO LA
CONTRIBUENTE ALLE SPESE IN FAVORE DELL' ADER LIQUIDATE IN EURO 500,00 PER PRIMO
GRADO E 500,00 PER IL SECONDO GRADO, OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI .