Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2025, proposto dalla sig.ra LU CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberta De Benedictis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelmauro, non costituito in giudizio;
nei confronti
Energia Verde S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 76/2025 del 25.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Campobasso, con la sentenza n. 76/2025 del 25.02.2025, nel definire il relativo giudizio, ha condannato il Comune di Castelmauro alla rifusione delle spese processuali in favore dell’odierna ricorrente liquidandole in “ in euro 43,00 per esborsi, euro 65,00 per compensi fase studio, euro 65,00 per compensi fase introduttiva, ed euro 135,00 per compensi fase decisoria, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge ” (cfr. sentenza n. 76/2025 in atti).
2. La predetta sentenza:
- non è stata fatta oggetto di appello;
- è stata munita di attestazione di conformità dell’avvocato in data 28.02.2025;
- è stata notificata, munita di attestazione di conformità, al Comune di Castelmauro il 28.02.2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
3. Ciò premesso, con il presente ricorso l’interessata in epigrafe, nel dedurre che il Comune di Castelmauro non aveva ottemperato nei termini di legge al pagamento delle spese processuali disposte in suo favore dal Giudice di Pace di Campobasso, ha chiesto a questo T.A.R. di:
- ordinare al Comune debitore di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza, entro il termine di 30 giorni;
- nominare un commissario ad acta , per l’adozione di tutti i provvedimenti ed atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute;
- condannare, infine, lo stesso Comune al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato versato, pari ad euro 300,00.
Il Comune di Castelmauro, sebbene regolarmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non si è costituito nel presente giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la difesa della parte ricorrente riportarsi ai propri scritti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
- all’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla dichiarazione all’uopo rilasciata dal competente ufficio in data 8.07.2025;
- all’avvenuta notifica al Comune intimato della sentenza di condanna de qua, e al decorso del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669/1996 (convertito in Legge n. 30/1997), decorrente dalla notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale (a tale ultimo riguardo va precisato che, in base alle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dalle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, a decorrere dal 28 febbraio 2023 per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando allo scopo dell’ottemperanza sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale).
6. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
7. Il ricorso è altresì fondato, essendo incontroverso che il Comune intimato non abbia provveduto all’esecuzione della sentenza mediante il pagamento delle somme complessivamente dovute all’avente diritto.
Va, dunque, ordinato al Comune di Castelmauro di provvedere all’integrale pagamento delle somme riconosciute a titolo di spese processuali in favore dei ricorrenti dalla sentenza in epigrafe, oltre ai pertinenti accessori come per legge.
Il pagamento di tutti i menzionati importi qui riconosciuti alla presente parte ricorrente dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
8. In conformità alle richieste della ricorrente, occorre infine nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che può essere individuato, anche ratione muneris , nella persona del Segretario comunale del Comune di Castelmauro.
Il Commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 30 giorni.
9. Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Castelmauro di provvedere, nel termine ultimativo di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore, al pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza in epigrafe a titolo di spese processuali in favore della ricorrente, oltre ad accessori come per legge;
- per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato nomina sin d’ora commissario ad acta , anche ratione muneris , il Segretario comunale del Comune di Castelmauro, che a sua volta provvederà ad assicurare l’ottemperanza con le modalità di cui in motivazione;
- condanna, infine, lo stesso Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente lite, che liquida in euro 350,00, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato e degli esborsi di cancelleria relativi all’attestazione di passaggio in giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OC | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO