TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2083/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2083/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 17/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rosario Monforte, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Calogero Di Forti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 31/05/2006.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/05/2006 in Comune di
Noto;
- che dall'unione nascevano i figli (il 10/11/1999), (il 25/4/2001), Per_1 Per_2
(l'8/1/2003) e (il 2/10/2004) tutti economicamente indipendenti;
Per_3 Per_4
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2488/2024 pronunciata da questo
Tribunale in data 17/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare residenza e dimora ove loro aggraderà, prestandosi reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e carta di identità valida per l'espatrio;
2) attese le attuali condizioni reddituali dei coniugi, nessuno dei coniugi sarà impegnato a corrispondere all'altro alcuna somma a titolo di mantenimento né ad altro titolo;
3) la casa coniugale, condotta in locazione, allo scioglimento della coabitazione è stata regolarmente restituita al legittimo proprietario/locatore;
4) i figli sono tutti maggiorenni, indipendenti economicamente e separatamente domiciliati.
Gli stessi mantengono regolari rapporti con i genitori.
Per effetto dei sopraindicati patti, le parti hanno convenuto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver già regolarizzato i rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuna di esse”.
Preso atto, con provvedimento del 17/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice
pagina 2 di 4 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Noto il 31/05/2006 (Anno 2006 – n. 11 – Parte II- Serie C).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
31/05/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Noto dell'anno 2006 (Atto n. 11 - Parte II – Serie C); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
20/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2083/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 17/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rosario Monforte, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Calogero Di Forti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 31/05/2006.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/05/2006 in Comune di
Noto;
- che dall'unione nascevano i figli (il 10/11/1999), (il 25/4/2001), Per_1 Per_2
(l'8/1/2003) e (il 2/10/2004) tutti economicamente indipendenti;
Per_3 Per_4
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2488/2024 pronunciata da questo
Tribunale in data 17/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare residenza e dimora ove loro aggraderà, prestandosi reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e carta di identità valida per l'espatrio;
2) attese le attuali condizioni reddituali dei coniugi, nessuno dei coniugi sarà impegnato a corrispondere all'altro alcuna somma a titolo di mantenimento né ad altro titolo;
3) la casa coniugale, condotta in locazione, allo scioglimento della coabitazione è stata regolarmente restituita al legittimo proprietario/locatore;
4) i figli sono tutti maggiorenni, indipendenti economicamente e separatamente domiciliati.
Gli stessi mantengono regolari rapporti con i genitori.
Per effetto dei sopraindicati patti, le parti hanno convenuto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver già regolarizzato i rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuna di esse”.
Preso atto, con provvedimento del 17/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice
pagina 2 di 4 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Noto il 31/05/2006 (Anno 2006 – n. 11 – Parte II- Serie C).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
31/05/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Noto dell'anno 2006 (Atto n. 11 - Parte II – Serie C); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
20/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4