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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 303/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 303 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) - (c.f. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
( Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f ) - Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ) - Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8
dife v. Parte_9 C.F._9 AR ZI e dall'Avv. RANFAGNI ANDREA e dall'Avv. CONTE ANDREA, con domicilio eletto in P.ZZA DEI ROSSI 1 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. FORTE GAETANO, dall'Avv. FUGAGNOLI ALBERTO e dall'Avv. ARINUZZI CHIARA, con domicilio eletto in VIA GARIBALDI 90 - FERRARA
RESISTENTE
Oggetto: Lavoro privato -diritto all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro – pagamento differenze retributive. Conclusioni. - Parte ricorrente: (conclusioni riportate nelle note conclusive del 6.10.2025) nell'interesse dei signori
,:
1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che il tempo da essi impiegato nella Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro venga incluso nell'orario di lavoro;
2. Per l'effetto condannare l'azienda convenuta a retribuire ai ricorrenti a titolo retributivo un tempo di 10 minuti, o il diverso tempo che dovesse emergere in corso di causa, per ogni giorno di lavoro effettuato a decorrere dal luglio 2007 fino al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, o dalle e sino alle diverse date che dovesse emergere e/o essere ritenute di giustizia al termine del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo unificato nella misura di € 259,00 complessivi. Parte resistente: rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti, in quanto inammissibili nonché prescritte e/o infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte nelle memorie difensive in atti escludendo in ogni caso il periodo successivo al 19.03.2019 per il quale, come dichiarato da controparte, non è stata formulata espressamente la domanda. In via subordinata e gradata nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto di controparte alla retribuzione del c.d. “tempo-tuta”, Voglia il Giudice: a) Respingere la domanda dei ricorrenti di riconoscimento del diritto alla retribuzione del “tempo-tuta” dal momento della emanazione della Circolare dell'08.03.2013; b) Respingere la domanda dei ricorrenti di riconoscimento del diritto alla retribuzione del “tempo-tuta” dal momento dell'emanazione del regolamento Interno del 15 marzo 2019 in quanto non oggetto di specifica domanda nel ricorso. In ogni caso, dichiarare la prescrizione di tutti i crediti di lavoro anteriori al 09.02.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 30/01/2023 i lavoratori in epigrafe esponevano di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato della società , tutti inquadrati CP_1 al livello IV del CCNL ( tranne e con mansioni di addetti (al settore Pt_4 Pt_2 generi vari e libero servizio, al settore casse, al settore mercato-ortofrutta, macelleria e forneria), segnatamente:
- quanto a , per il periodo dal 2007 al 2015 è stato Parte_4 Pt_4 addetto presso il negozio di Poggibonsi con mansioni di caporeparto macelleria e dal 2017 al 2019 al negozio di colle Val D'Elsa sempre con mansioni di addetto caporeparto macelleria;
- dal 2007 fino all'intervenuto Parte_2 pensionamento è sempre stato addetto al negozio di Colle Val d'Elsa con mansioni di addetto al rifornimento generi vari;
- dal 2007 al pensionamento è Parte_3 sempre stata addetta al negozio di Colle Val d'Elsa con mansioni di addetta al reparto forneria;
- dal 2007 al pensionamento è stata addetta al negozio di Colle Parte_1 Val D'Elsa con mansioni di confezionatrice reparto macelleria;
- dal 2007 al Parte_5 pensionamento è stata addetto al marzo 2021 è stata addetta al negozio di Cascina di via Aldo Moro con mansioni di cassiera;
- dal 2007 al pensionamento è Parte_6 stata addetta all'ex Ipercoop di Navacchio ora Supercoop con mansioni di addetta alla pescheria dal 2007 al 2011 e quindi dal 2011 sino al termine del rapporto con mansioni di addetta alla cassa;
- dal 2007 è stato addetto presso il Parte_7 negozio di Montevarchi via Ammiraglio Barzagli come addetto al libero servizio (freschi, latticini e cassa); - e dal 2007 sempre Parte_9 Parte_8 addette al negozio di;
la con mansione di addetta al box e la CP_2 Pt_8 come addetta alle casse e al rifornimento generi vari;
Parte_9
I ricorrenti hanno altresì rappresentato di essere tenute a indossare i rispettivi indumenti di lavoro (vestina Coop, cappello bianco, scarpe antinfortunistiche, gilet loggato per l'accesso ai reparti frigo e gilet) ed i DPI da conservarsi presso il luogo di lavoro nell'armadietto personale, salvo il lavaggio, in forza del Regolamento Interno del luglio 2008, vigente fino al 15/03/2019, senza che il tempo necessario per la vestizione e svestizione, da attuarsi sempre sul luogo di lavoro, fosse stato computato nell'orario di lavoro e retribuito. Hanno precisato che a decorrere dal 16/03/2019 Regolamento Interno era stato modificato, prevedendo che la divisa obbligatoria potesse essere indossata a discrezione, nel luogo, nel tempo e nelle modalità, scelte dai lavoratori, senza che sia mutata, rispetto al pregresso, la doverosità del cambio degli indumenti da lavoro sul luogo di lavoro.
Hanno altresì dedotto i ricorrenti che anche in base al nuovo Regolamento, pur essendo venute meno le espresse previsioni circa il divieto di uscire dal negozio con gli abiti aziendali, permarrebbe nondimeno un obbligo generale per i lavoratori di garantire l'igiene delle divise indossate.
Dovendo continuare tali attività ad essere incluse nel tempo di lavoro e quindi retribuite hanno agito in giudizio per il riconoscimento del loro diritto a che il tempo di vestizione e svestizione della divisa da lavoro venga incluso nell'orario di lavoro e,
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pertanto, retribuito, con la condanna dell'azienda a pagare le somme spettanti, a titolo di differenze retributive, per i periodi quotidianamente impiegati per tali operazioni da luglio 2007 sino al 16 marzo 2019.
2. - Radicato il contraddittorio, si è costituita parte datoriale eccependo, oltre la prescrizione quinquennale del credito e l'inammissibilità della domanda quanto al ricorrente in relazione alle sue mansioni di capo reparto, l'infondatezza nel Pt_4 merito del ricorso essendo i dipendenti liberi di decidere se vestirsi sul luogo di lavoro ovvero di presentarsi sul luogo di lavoro già indossando la divisa aziendale ed essendo liberi di allontanarsi al termine della prestazione ancora indossando la divisa, ai sensi della circolare interna dell'08/03/2013 in tema di vestiario e del nuovo Regolamento Interno vigente da marzo 2019.
La difesa resistente contesta poi la tesi sostenuta da parte ricorrente e recepita dalla giurisprudenza locale secondo cui l'implicita etero direzione deriverebbe altresì dalla particolare natura delle divise le quali (vestine con marchio Coop, gilet, cappellini, ecc..) non si prestano ad essere indossate secondo i comuni “criteri di normalità sociale” fuori dal luogo di lavoro.
Parte resistente, inoltre, ha chiesto di sollevare, ai sensi dell'art. 267 del Trattato UE, incidente sull'interpretazione dell'art. 2, punto n. 1 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 al fine di stabilire se nozione di “orario di lavoro” di cui di cui all'art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, debba essere interpretata nel senso che il tempo per indossare tale divisa vada retribuito, previa verifica dei canoni di normalità sociale, anche in presenza di una regolamentazione aziendale che lasci il lavoratore libero di indossare tale divisa nei tempi e nei modi che ritiene opportuni ovvero se la sussistenza di una regolamentazione aziendale, che consenta libertà di indossare la divisa nei temi e nei modi che il lavoratore predilige, non consenta di applicare il criterio interpretativo della “normalità sociale” della divisa stessa.
Nel corso del giudizio sono intervenute le conciliazioni giudiziali dei ricorrenti
, come da separati verbali allegati agli atti. Pt_2 Pt_4 Pt_3 Pt_1 Parte_9
Per il resto, la causa, istruita documentalmente, viene decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3. – Preliminarmente, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti , e la società Pt_2 Pt_4 Pt_3 Pt_1 Parte_9 ricorrente, essendo intervenuta conciliazione tra le parti che ha definito in via transattiva quanto oggetto del presente contenzioso. In considerazione dell'esito della lite le spese vanno interamente compensate tra le medesime parti, in conformità agli accordi presi da queste ultime ( punto 7 del verbale di conciliazione).
4. – Per il resto, la domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
Giova innanzi tutto premettere che la circostanza dedotta dai residui ricorrenti di espletare sul luogo di lavoro la vestizione, prima di timbrare e la svestizione, dopo avere timbrato, è pacifica tra le parti.
4.1. - Ebbene nel presente giudizio si dibatte se sussista in capo a ciascun dipendente l'obbligo di indossare la divisa e il correlativo potere del datore di lavoro di
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rifiutare la prestazione ovvero di sanzionare il lavoratore che tale obbligo abbia violato (essendo irrilevante il fatto che tale potere venga in concreto esercitato); se, invece, in base al nuovo Regolamento aziendale in vigore dal 16 marzo 2019, permanga comunque un esercizio del potere datoriale che imponga al dipendente un obbligo comportamentale nell'esecuzione della prestazione lavorativa la cui attuazione si traduca in un tempo di messa a disposizione vincolata e dunque da includere nell'orario di lavoro, è questione sulla quale non è chiesto di pronunciarsi posto che la domanda è stata espressamente limitata al periodo dal luglio 2007 sino al 16 marzo 2019, con conseguente rinuncia al periodo precedente come meglio specificato nelle note difensive di parte ricorrente del 16 settembre 2025.
4.2. – Nel merito, l'abbondante produzione giurisprudenziale di merito e di legittimità, consente di dare sicura risposta positiva riguardo al periodo pregresso al Regolamento 2019.
Vale richiamare in proposito - ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - quanto già raffermato in precedenti di questo Tribunale ( vedi tra tante Trib. Firenze n. 680/2022 e altre, in parte richiamate nella produzione di parte ricorrente ) che hanno ricevuto l'avallo della Corte territoriale e della Corte di legittimità.
<< Nel periodo antecedente all'entrata in vigore del Regolamento Interno 16/03/2019, risulta accertato che l'obbligo di vestizione sia interamente eterodiretto in quanto:
a. salvo eccezioni autorizzate, è fatto divieto ai dipendenti di recarsi al lavoro con la divisa, che deve essere conservata in azienda in appositi spazi, armadietti guardaroba (capitolo 3 Regolamento interno del luglio 2008, doc. 1 ricorrenti CP_1
“In generale, il personale dipendente deve recarsi a lavoro e lasciare la propria sede lavorativa con abiti propri, fatta eccezione per le persone espressamente autorizzate dalla Cooperativa. Nel rispetto della normativa sanitaria vigente non è consentita l'uscita dal Punto di Vendita o dal Centro Commerciale senza prima aver depositato la divisa negli appositi spazi indicati dalla azienda (armadietti guardaroba). L'unica eccezione è rappresentata dall'asporto per procedere alla pulizia della divisa.”;
b. il dipendente è tenuto a presentarsi all'orario di inizio presso la postazione con indosso la divisa (capitolo 4 Regolamento interno del luglio 2008 “All'orario CP_1 previsto per l'inizio dell'attività lavorativa il dipendente è tenuto a presentarsi presso la propria postazione di lavoro avendo indossato la divisa, nei casi in cui sia prevista, ed essendosi dotato degli altri strumenti di lavoro prescritti, già pronto per iniziare l'attività lavorativa”; “Nei luoghi ove siano stati predisposti lettori di badge abilitati alla rilevazione delle presenze, è fatto obbligo ai dipendenti di segnalare tramite detti strumenti sia l'inizio che il termine dell'attività lavorativa”; “Per inizio dell'attività lavorativa s'intende l'esecuzione della prima operazione inerente l'attività alla quale ciascun dipendente è preposto e non l'arrivo o l'entrata nei locali della sede lavorativa: mentre per fine dell'attività lavorativa si intende l'ultima operazione lavorativa effettuata entro l'orario prestabilito ed esposto sul luogo di lavoro”) e quindi da effettuare la marcatura in entrata con indosso la divisa e in uscita prima di dismettere la divisa (p. 5 memoria ); CP_1
c. durante la pausa è fatto divieto al lavoratore di recarsi fuori dal punto vendita con la divisa, che dovrà essere tolta (capitolo 5 Regolamento interno del CP_1
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luglio 2008 “Ai fini del rispetto delle normative igienico-sanitarie, il dipendente che durante la pausa intende recarsi in locali posti fuori dal Punto di Vendita dovrà togliersi gli abiti utilizzati per il lavoro”);
d. la divisa aziendale (e gli indumenti ricevuti) deve essere conservata presso il luogo di lavoro nell'armadietto personale all'interno dello spogliatoio (capitolo 10 Regolamento interno del luglio 2008 “Gli indumenti ricevuti devono essere CP_1 conservati presso il luogo di lavoro nell'armadietto personale posto all'interno dello spogliatoio”).
Hanno analogo contenuto le previsioni del capitolo 4.3 del regolamento Interno
“Norma per il comportamento del personale e disciplinari applicabili negli ipermercati”, che ai sensi dell'art. 23 CCNL è stato adottato dalla convenuta dal 2003 fino alla sua sostituzione da parte del Regolamento interno Unicoop cit. (doc. 2).
I divieti e obblighi aziendali citati costituiscono pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il luogo di esecuzione del cambio di abiti, ossia lo spogliatoio e il fatto che, all'inizio dell'attività lavorativa, i dipendenti debbano indossare la propria divisa (e debbono dismetterla una volta cessata l'attività di lavoro). Pertanto l'attività preparatoria ( e di dismissione) deve considerarsi eterodiretta.
Non modifica questa conclusione l'adozione della circolare in data 08/03/2013 (doc. 3 convenuta) ove si legge che “ciascun lavoratore deve indossare l'abbigliamento di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa senza particolari prescrizioni riguardo al momento ed al luogo in cui indossarlo e conservare in modo appropriato la dotazione di indumenti ricevuta nonché provvedere a tutti gli accorgimenti necessari per mantenerla in uno stato decoroso”, considerata la perdurante vigenza del Regolamento Interno contenente puntuali obblighi e divieti in tema di vestizione e svestizione e conservazione della divisa aziendale.
Il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa aziendale deve quindi essere ricompreso nell'orario di lavoro ed essere retribuito. Conformemente ad altre pronunce adottate da questo Tribunale e dalla locale Corte di Appello, si quantifica, sulla base della comune esperienza, in dieci minuti giornalieri complessivi il tempo necessario per la vestizione e la svestizione (5+5).>> ( Trib. Firenze 680/2022 cit.; vedi pure Trib. Firenze 408/2022; Trib. Firenze 806/2022; Corte di Appello Firenze n. 639/2021; CdA Firenze n. 212/2021).
5.4. - La ricostruzione in fatto della fattispecie operata dalla locale Corte di merito, incensurabile sul piano della legittimità e perfettamente sovrapponibile alla presente controversia, trova piena condivisione da parte del Tribunale, talché è sufficiente ai fini della motivazione farvi richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
5.6. - Alla stregua di tali considerazioni rimane assorbita, per difetto di rilevanza, l'ulteriore richiesta di rimessione degli atti alla CGEU per rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato UE, ben potendo la presente controversia essere risolta alla stregua dell'interpretazione datane dal Giudice di legittimità, come sopra richiamata.
6. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto con declaratoria del diritto all'inclusione nell'orario di lavoro per ciascun giorno di effettiva presenza del tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (tempo-tuta) della durata giornaliera complessiva di dieci minuti, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore dei lavoratori ricorrenti delle correlative differenze
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retributive maturate con le decorrenze indicate in ricorso, oltre accessori a norma dell'art. 429 c.p.c., da quantificarsi in separata sede.
7. – L'eccezione di prescrizione siccome sollevata dalla società datrice non è fondata posto che, secondo il più recente ed accreditato indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( Cass. 26426/2022; v. pure conf. Cass. 18008/2024).
8. – La regolamentazione delle spese tra le parti rimaste in giudizio va effettuata secondo il criterio della soccombenza sostanziale della società resistente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m. comprensivi delle riduzioni ex art. 4,co 4, ed applicate le maggiorazioni ex art. 4, co. 2, attesa la presenza di una pluralità di parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra Pt_2
, , , e la
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_9
con spese interamente compensate tra le parti;
Controparte_1
II) per il resto, accoglie il ricorso e, per l'effetto, - dichiarato il diritto dei restanti ricorrenti , , , Parte_6 Parte_8 Parte_7 Parte_5 all'inclusione nell'orario di lavoro per ciascun giorno di effettiva presenza del tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (tempo-tuta) della durata giornaliera complessiva di dieci minuti - condanna la società resistente, al pagamento, in favore dei medesimi ricorrenti, delle correlative differenze retributive maturate con decorrenza dal mese di luglio 2007, oltre accessori a norma dell'art. 429 c.p.c., il tutto da quantificarsi in separata sede.
III) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, a favore dei ricorrenti
, , , , che liquida in € Parte_6 Parte_8 Parte_7 Parte_5
6.500,00, per compensi ex DM 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, € 259 per C.U, IVA e CAP come per legge.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 303 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) - (c.f. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
( Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f ) - Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ) - Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8
dife v. Parte_9 C.F._9 AR ZI e dall'Avv. RANFAGNI ANDREA e dall'Avv. CONTE ANDREA, con domicilio eletto in P.ZZA DEI ROSSI 1 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. FORTE GAETANO, dall'Avv. FUGAGNOLI ALBERTO e dall'Avv. ARINUZZI CHIARA, con domicilio eletto in VIA GARIBALDI 90 - FERRARA
RESISTENTE
Oggetto: Lavoro privato -diritto all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro – pagamento differenze retributive. Conclusioni. - Parte ricorrente: (conclusioni riportate nelle note conclusive del 6.10.2025) nell'interesse dei signori
,:
1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che il tempo da essi impiegato nella Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro venga incluso nell'orario di lavoro;
2. Per l'effetto condannare l'azienda convenuta a retribuire ai ricorrenti a titolo retributivo un tempo di 10 minuti, o il diverso tempo che dovesse emergere in corso di causa, per ogni giorno di lavoro effettuato a decorrere dal luglio 2007 fino al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, o dalle e sino alle diverse date che dovesse emergere e/o essere ritenute di giustizia al termine del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo unificato nella misura di € 259,00 complessivi. Parte resistente: rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti, in quanto inammissibili nonché prescritte e/o infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte nelle memorie difensive in atti escludendo in ogni caso il periodo successivo al 19.03.2019 per il quale, come dichiarato da controparte, non è stata formulata espressamente la domanda. In via subordinata e gradata nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto di controparte alla retribuzione del c.d. “tempo-tuta”, Voglia il Giudice: a) Respingere la domanda dei ricorrenti di riconoscimento del diritto alla retribuzione del “tempo-tuta” dal momento della emanazione della Circolare dell'08.03.2013; b) Respingere la domanda dei ricorrenti di riconoscimento del diritto alla retribuzione del “tempo-tuta” dal momento dell'emanazione del regolamento Interno del 15 marzo 2019 in quanto non oggetto di specifica domanda nel ricorso. In ogni caso, dichiarare la prescrizione di tutti i crediti di lavoro anteriori al 09.02.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
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1. - Con ricorso depositato in data 30/01/2023 i lavoratori in epigrafe esponevano di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato della società , tutti inquadrati CP_1 al livello IV del CCNL ( tranne e con mansioni di addetti (al settore Pt_4 Pt_2 generi vari e libero servizio, al settore casse, al settore mercato-ortofrutta, macelleria e forneria), segnatamente:
- quanto a , per il periodo dal 2007 al 2015 è stato Parte_4 Pt_4 addetto presso il negozio di Poggibonsi con mansioni di caporeparto macelleria e dal 2017 al 2019 al negozio di colle Val D'Elsa sempre con mansioni di addetto caporeparto macelleria;
- dal 2007 fino all'intervenuto Parte_2 pensionamento è sempre stato addetto al negozio di Colle Val d'Elsa con mansioni di addetto al rifornimento generi vari;
- dal 2007 al pensionamento è Parte_3 sempre stata addetta al negozio di Colle Val d'Elsa con mansioni di addetta al reparto forneria;
- dal 2007 al pensionamento è stata addetta al negozio di Colle Parte_1 Val D'Elsa con mansioni di confezionatrice reparto macelleria;
- dal 2007 al Parte_5 pensionamento è stata addetto al marzo 2021 è stata addetta al negozio di Cascina di via Aldo Moro con mansioni di cassiera;
- dal 2007 al pensionamento è Parte_6 stata addetta all'ex Ipercoop di Navacchio ora Supercoop con mansioni di addetta alla pescheria dal 2007 al 2011 e quindi dal 2011 sino al termine del rapporto con mansioni di addetta alla cassa;
- dal 2007 è stato addetto presso il Parte_7 negozio di Montevarchi via Ammiraglio Barzagli come addetto al libero servizio (freschi, latticini e cassa); - e dal 2007 sempre Parte_9 Parte_8 addette al negozio di;
la con mansione di addetta al box e la CP_2 Pt_8 come addetta alle casse e al rifornimento generi vari;
Parte_9
I ricorrenti hanno altresì rappresentato di essere tenute a indossare i rispettivi indumenti di lavoro (vestina Coop, cappello bianco, scarpe antinfortunistiche, gilet loggato per l'accesso ai reparti frigo e gilet) ed i DPI da conservarsi presso il luogo di lavoro nell'armadietto personale, salvo il lavaggio, in forza del Regolamento Interno del luglio 2008, vigente fino al 15/03/2019, senza che il tempo necessario per la vestizione e svestizione, da attuarsi sempre sul luogo di lavoro, fosse stato computato nell'orario di lavoro e retribuito. Hanno precisato che a decorrere dal 16/03/2019 Regolamento Interno era stato modificato, prevedendo che la divisa obbligatoria potesse essere indossata a discrezione, nel luogo, nel tempo e nelle modalità, scelte dai lavoratori, senza che sia mutata, rispetto al pregresso, la doverosità del cambio degli indumenti da lavoro sul luogo di lavoro.
Hanno altresì dedotto i ricorrenti che anche in base al nuovo Regolamento, pur essendo venute meno le espresse previsioni circa il divieto di uscire dal negozio con gli abiti aziendali, permarrebbe nondimeno un obbligo generale per i lavoratori di garantire l'igiene delle divise indossate.
Dovendo continuare tali attività ad essere incluse nel tempo di lavoro e quindi retribuite hanno agito in giudizio per il riconoscimento del loro diritto a che il tempo di vestizione e svestizione della divisa da lavoro venga incluso nell'orario di lavoro e,
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N. 303/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
pertanto, retribuito, con la condanna dell'azienda a pagare le somme spettanti, a titolo di differenze retributive, per i periodi quotidianamente impiegati per tali operazioni da luglio 2007 sino al 16 marzo 2019.
2. - Radicato il contraddittorio, si è costituita parte datoriale eccependo, oltre la prescrizione quinquennale del credito e l'inammissibilità della domanda quanto al ricorrente in relazione alle sue mansioni di capo reparto, l'infondatezza nel Pt_4 merito del ricorso essendo i dipendenti liberi di decidere se vestirsi sul luogo di lavoro ovvero di presentarsi sul luogo di lavoro già indossando la divisa aziendale ed essendo liberi di allontanarsi al termine della prestazione ancora indossando la divisa, ai sensi della circolare interna dell'08/03/2013 in tema di vestiario e del nuovo Regolamento Interno vigente da marzo 2019.
La difesa resistente contesta poi la tesi sostenuta da parte ricorrente e recepita dalla giurisprudenza locale secondo cui l'implicita etero direzione deriverebbe altresì dalla particolare natura delle divise le quali (vestine con marchio Coop, gilet, cappellini, ecc..) non si prestano ad essere indossate secondo i comuni “criteri di normalità sociale” fuori dal luogo di lavoro.
Parte resistente, inoltre, ha chiesto di sollevare, ai sensi dell'art. 267 del Trattato UE, incidente sull'interpretazione dell'art. 2, punto n. 1 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 al fine di stabilire se nozione di “orario di lavoro” di cui di cui all'art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, debba essere interpretata nel senso che il tempo per indossare tale divisa vada retribuito, previa verifica dei canoni di normalità sociale, anche in presenza di una regolamentazione aziendale che lasci il lavoratore libero di indossare tale divisa nei tempi e nei modi che ritiene opportuni ovvero se la sussistenza di una regolamentazione aziendale, che consenta libertà di indossare la divisa nei temi e nei modi che il lavoratore predilige, non consenta di applicare il criterio interpretativo della “normalità sociale” della divisa stessa.
Nel corso del giudizio sono intervenute le conciliazioni giudiziali dei ricorrenti
, come da separati verbali allegati agli atti. Pt_2 Pt_4 Pt_3 Pt_1 Parte_9
Per il resto, la causa, istruita documentalmente, viene decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3. – Preliminarmente, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti , e la società Pt_2 Pt_4 Pt_3 Pt_1 Parte_9 ricorrente, essendo intervenuta conciliazione tra le parti che ha definito in via transattiva quanto oggetto del presente contenzioso. In considerazione dell'esito della lite le spese vanno interamente compensate tra le medesime parti, in conformità agli accordi presi da queste ultime ( punto 7 del verbale di conciliazione).
4. – Per il resto, la domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
Giova innanzi tutto premettere che la circostanza dedotta dai residui ricorrenti di espletare sul luogo di lavoro la vestizione, prima di timbrare e la svestizione, dopo avere timbrato, è pacifica tra le parti.
4.1. - Ebbene nel presente giudizio si dibatte se sussista in capo a ciascun dipendente l'obbligo di indossare la divisa e il correlativo potere del datore di lavoro di
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rifiutare la prestazione ovvero di sanzionare il lavoratore che tale obbligo abbia violato (essendo irrilevante il fatto che tale potere venga in concreto esercitato); se, invece, in base al nuovo Regolamento aziendale in vigore dal 16 marzo 2019, permanga comunque un esercizio del potere datoriale che imponga al dipendente un obbligo comportamentale nell'esecuzione della prestazione lavorativa la cui attuazione si traduca in un tempo di messa a disposizione vincolata e dunque da includere nell'orario di lavoro, è questione sulla quale non è chiesto di pronunciarsi posto che la domanda è stata espressamente limitata al periodo dal luglio 2007 sino al 16 marzo 2019, con conseguente rinuncia al periodo precedente come meglio specificato nelle note difensive di parte ricorrente del 16 settembre 2025.
4.2. – Nel merito, l'abbondante produzione giurisprudenziale di merito e di legittimità, consente di dare sicura risposta positiva riguardo al periodo pregresso al Regolamento 2019.
Vale richiamare in proposito - ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - quanto già raffermato in precedenti di questo Tribunale ( vedi tra tante Trib. Firenze n. 680/2022 e altre, in parte richiamate nella produzione di parte ricorrente ) che hanno ricevuto l'avallo della Corte territoriale e della Corte di legittimità.
<< Nel periodo antecedente all'entrata in vigore del Regolamento Interno 16/03/2019, risulta accertato che l'obbligo di vestizione sia interamente eterodiretto in quanto:
a. salvo eccezioni autorizzate, è fatto divieto ai dipendenti di recarsi al lavoro con la divisa, che deve essere conservata in azienda in appositi spazi, armadietti guardaroba (capitolo 3 Regolamento interno del luglio 2008, doc. 1 ricorrenti CP_1
“In generale, il personale dipendente deve recarsi a lavoro e lasciare la propria sede lavorativa con abiti propri, fatta eccezione per le persone espressamente autorizzate dalla Cooperativa. Nel rispetto della normativa sanitaria vigente non è consentita l'uscita dal Punto di Vendita o dal Centro Commerciale senza prima aver depositato la divisa negli appositi spazi indicati dalla azienda (armadietti guardaroba). L'unica eccezione è rappresentata dall'asporto per procedere alla pulizia della divisa.”;
b. il dipendente è tenuto a presentarsi all'orario di inizio presso la postazione con indosso la divisa (capitolo 4 Regolamento interno del luglio 2008 “All'orario CP_1 previsto per l'inizio dell'attività lavorativa il dipendente è tenuto a presentarsi presso la propria postazione di lavoro avendo indossato la divisa, nei casi in cui sia prevista, ed essendosi dotato degli altri strumenti di lavoro prescritti, già pronto per iniziare l'attività lavorativa”; “Nei luoghi ove siano stati predisposti lettori di badge abilitati alla rilevazione delle presenze, è fatto obbligo ai dipendenti di segnalare tramite detti strumenti sia l'inizio che il termine dell'attività lavorativa”; “Per inizio dell'attività lavorativa s'intende l'esecuzione della prima operazione inerente l'attività alla quale ciascun dipendente è preposto e non l'arrivo o l'entrata nei locali della sede lavorativa: mentre per fine dell'attività lavorativa si intende l'ultima operazione lavorativa effettuata entro l'orario prestabilito ed esposto sul luogo di lavoro”) e quindi da effettuare la marcatura in entrata con indosso la divisa e in uscita prima di dismettere la divisa (p. 5 memoria ); CP_1
c. durante la pausa è fatto divieto al lavoratore di recarsi fuori dal punto vendita con la divisa, che dovrà essere tolta (capitolo 5 Regolamento interno del CP_1
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luglio 2008 “Ai fini del rispetto delle normative igienico-sanitarie, il dipendente che durante la pausa intende recarsi in locali posti fuori dal Punto di Vendita dovrà togliersi gli abiti utilizzati per il lavoro”);
d. la divisa aziendale (e gli indumenti ricevuti) deve essere conservata presso il luogo di lavoro nell'armadietto personale all'interno dello spogliatoio (capitolo 10 Regolamento interno del luglio 2008 “Gli indumenti ricevuti devono essere CP_1 conservati presso il luogo di lavoro nell'armadietto personale posto all'interno dello spogliatoio”).
Hanno analogo contenuto le previsioni del capitolo 4.3 del regolamento Interno
“Norma per il comportamento del personale e disciplinari applicabili negli ipermercati”, che ai sensi dell'art. 23 CCNL è stato adottato dalla convenuta dal 2003 fino alla sua sostituzione da parte del Regolamento interno Unicoop cit. (doc. 2).
I divieti e obblighi aziendali citati costituiscono pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il luogo di esecuzione del cambio di abiti, ossia lo spogliatoio e il fatto che, all'inizio dell'attività lavorativa, i dipendenti debbano indossare la propria divisa (e debbono dismetterla una volta cessata l'attività di lavoro). Pertanto l'attività preparatoria ( e di dismissione) deve considerarsi eterodiretta.
Non modifica questa conclusione l'adozione della circolare in data 08/03/2013 (doc. 3 convenuta) ove si legge che “ciascun lavoratore deve indossare l'abbigliamento di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa senza particolari prescrizioni riguardo al momento ed al luogo in cui indossarlo e conservare in modo appropriato la dotazione di indumenti ricevuta nonché provvedere a tutti gli accorgimenti necessari per mantenerla in uno stato decoroso”, considerata la perdurante vigenza del Regolamento Interno contenente puntuali obblighi e divieti in tema di vestizione e svestizione e conservazione della divisa aziendale.
Il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa aziendale deve quindi essere ricompreso nell'orario di lavoro ed essere retribuito. Conformemente ad altre pronunce adottate da questo Tribunale e dalla locale Corte di Appello, si quantifica, sulla base della comune esperienza, in dieci minuti giornalieri complessivi il tempo necessario per la vestizione e la svestizione (5+5).>> ( Trib. Firenze 680/2022 cit.; vedi pure Trib. Firenze 408/2022; Trib. Firenze 806/2022; Corte di Appello Firenze n. 639/2021; CdA Firenze n. 212/2021).
5.4. - La ricostruzione in fatto della fattispecie operata dalla locale Corte di merito, incensurabile sul piano della legittimità e perfettamente sovrapponibile alla presente controversia, trova piena condivisione da parte del Tribunale, talché è sufficiente ai fini della motivazione farvi richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
5.6. - Alla stregua di tali considerazioni rimane assorbita, per difetto di rilevanza, l'ulteriore richiesta di rimessione degli atti alla CGEU per rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato UE, ben potendo la presente controversia essere risolta alla stregua dell'interpretazione datane dal Giudice di legittimità, come sopra richiamata.
6. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto con declaratoria del diritto all'inclusione nell'orario di lavoro per ciascun giorno di effettiva presenza del tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (tempo-tuta) della durata giornaliera complessiva di dieci minuti, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore dei lavoratori ricorrenti delle correlative differenze
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retributive maturate con le decorrenze indicate in ricorso, oltre accessori a norma dell'art. 429 c.p.c., da quantificarsi in separata sede.
7. – L'eccezione di prescrizione siccome sollevata dalla società datrice non è fondata posto che, secondo il più recente ed accreditato indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( Cass. 26426/2022; v. pure conf. Cass. 18008/2024).
8. – La regolamentazione delle spese tra le parti rimaste in giudizio va effettuata secondo il criterio della soccombenza sostanziale della società resistente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m. comprensivi delle riduzioni ex art. 4,co 4, ed applicate le maggiorazioni ex art. 4, co. 2, attesa la presenza di una pluralità di parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra Pt_2
, , , e la
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_9
con spese interamente compensate tra le parti;
Controparte_1
II) per il resto, accoglie il ricorso e, per l'effetto, - dichiarato il diritto dei restanti ricorrenti , , , Parte_6 Parte_8 Parte_7 Parte_5 all'inclusione nell'orario di lavoro per ciascun giorno di effettiva presenza del tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (tempo-tuta) della durata giornaliera complessiva di dieci minuti - condanna la società resistente, al pagamento, in favore dei medesimi ricorrenti, delle correlative differenze retributive maturate con decorrenza dal mese di luglio 2007, oltre accessori a norma dell'art. 429 c.p.c., il tutto da quantificarsi in separata sede.
III) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, a favore dei ricorrenti
, , , , che liquida in € Parte_6 Parte_8 Parte_7 Parte_5
6.500,00, per compensi ex DM 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, € 259 per C.U, IVA e CAP come per legge.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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