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Accoglimento
Sentenza 16 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04230/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 01210 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04230/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4230 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Surace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia N. 04230/2023 REG.RIC.
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, del 24 aprile 2023, n. 192, resa tra le parti.
'VISTI'
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Sant'Eufemia di Aspromonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Callipo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria.
Con ricorso proposto dinanzi a quel Tribunale amministrativo e recante il n. 230/2022
l'odierno appellante signor -OMISSIS- agiva per l'annullamento dell'ordinanza n. 1 del 3 febbraio 2022 con cui il comune di Santa Eufemia d'Aspromonte (RC) aveva ordinato al ricorrente la demolizione di opere abusive consistenti nella realizzazione di un immobile posto in località "Sera" o "Portene", identificato in catasto al foglio 2 particella 682. N. 04230/2023 REG.RIC.
L'impugnato provvedimento era stato adottato essendo stata accertata la realizzazione in assenza di titolo abilitativo di “…un corpo di fabbrica allo stato rustico, con struttura in c.a. e tamponatura in laterizio a tre piani f.t. oltre seminterrato, di cui il terzo piano f.t. privo della copertura a falde e delle relative travi in elevazione, ma con pilastri in c.a e tamponatura in laterizio. L'immobile ha forma irregolare- trapezoidale, con 2 Iati delle dimensioni di 24,25 mt x 10,60 mt circa e altezza della parte realizzata dalla quota di campagna di 10,30 mt circa…”.
Dal fascicolo di causa emerge che il ricorrente, in data 14 ottobre 2004, aveva ottenuto il rilascio di un permesso di costruire ai fini della realizzazione di un edificio composto da tre piani fuori terra, seminterrato e copertura a falde. In sede di esame di progetto in variante, la Regione Calabria, con nota in data 23 novembre 2006, cui faceva seguito analoga nota comunale n. 7257 del 6 dicembre 2006, aveva invitato l'interessato ad adeguare il progetto al punto C.3 del D.M. 16 gennaio 1996, in relazione all'altezza massima del fabbricato che era stata calcolata considerando l'edificio erigendo posto in angolo tra due strade (una vicinale della larghezza massima di ml. 2,5 e una strada di progetto della larghezza di ml. 10) e applicando altezza corrispondente alla strada più larga senza considerare che tale ultima strada non era stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche comunali e quindi non poteva essere assunta quale parametro per stabilire l'altezza massima del manufatto.
Con sentenza n. 978 del 22 novembre 2011, non impugnata e passata in giudicato, la il TAR della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria annullava le suddette note regionale e comunale, considerando sufficiente (ai fini della determinazione dell'altezza contestata) la previsione della strada nello strumento urbanistico generale.
Con permesso di costruire n. 265 del 17 dicembre 2012 - n. 256 del 18 dicembre 2012, il Comune assentiva quindi la richiesta variante al permesso di costruire n. 201 del 14 ottobre 2004. N. 04230/2023 REG.RIC.
A questo punto della vicenda le signore -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di proprietarie di un edificio residenziale sito in prossimità del fondo interessato dall'intervento edilizio, agivano dinanzi al TAR chiedendo l'annullamento del titolo edilizio recentemente rilasciato (ricorso RG 375/2013).
Con sentenza n. 333 dell'8 luglio 2014, respinte le eccezioni pregiudiziali, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, sul rilievo che: “l'effetto conformativo derivante dalla sentenza n. 978/2011 nei riguardi dell'autorità competente, imponeva a quest'ultima di verificare, in sede di rilascio del nuovo permesso di costruire…lo specifico accertamento sulla vigenza ovvero decadenza del vincolo relativo alla
“strada di previsione”... Invero la scadenza del vincolo urbanistico preordinato alla realizzazione della strada prevista nello strumento urbanistico comunale avrebbe prodotto l'inapplicabilità di quanto previsto dal D.M. 1602 del gennaio 96 (recante
“norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”) il cui punto C3 avrebbe consentito la realizzazione del fabbricato de quo come da progetto originario a tre piani f.t. Tali accertamenti non risultano essere stati minimamente posti in essere dal
Comune; mentre la decadenza del vincolo de quo emerge dalla nota della Regione
Calabria – Dip. n. 8 – Urbanistica e Governo del Territorio prot. n. 0210166 del
24.06.2013”.
La citata sentenza n. 333/2014 veniva confermata dalla IV sezione del Consiglio di
Stato con sentenza n. 4162 del 10 ottobre 2016, con cui veniva confermata l'illegittimità del titolo rilasciato all'odierno appellante, posto che l'Amministrazione, nell'istruttoria sfociata nel rilascio del permesso di costruire dell'ottobre 2004, non aveva verificato la persistenza ovvero la decadenza della previsione di piano relativa alla “strada prevista”, elemento questo imprescindibile per poter valutare lo stato delle altezze massime ammesse e dunque verificare la conformità del progetto dell'erigendo edificio. N. 04230/2023 REG.RIC.
Seguiva un nuovo procedimento sfociato nel rilascio del permesso di costruire del 18 luglio 2017, contro il quale insorgevano nuovamente -OMISSIS- e -OMISSIS- con il ricorso n. 132/2018, anch'esso definito dal TAR della Calabria – Sezione staccata di
Reggio Calabria con sentenza di accoglimento n. 132 del 22 marzo 2018. Rilevato infatti che il Comune aveva omesso di svolgere una concreta verifica circa la vigenza ovvero la decadenza del vincolo urbanistico preordinato alla realizzazione della
“strada prevista” di cui allo strumento urbanistico comunale, il citato titolo edilizio veniva dichiarato nullo, atteso che “il giudicato nascente dalla sentenza n. 333/2014 resa dall'intestato TAR, come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
4162/2016 postulava che l'effetto conformativo derivante dalla sentenza n. 278/2011 implicasse la verifica, in sede di rilascio del nuovo permesso di costruire, della vigenza ovvero decadenza del vincolo relativo alla “strada di previsione” de qua…”.
Preso atto della citata sentenza n. 132/2018 il Comune, visto il verbale di constatazione di illeciti edilizi in data 1° febbraio 2022, con ordinanza di demolizione n. 1 del 3 febbraio 2022 disponeva la demolizione delle opere abusive.
Pertanto, con ricorso proposto dinanzi al TAR della Calabria – Sezione staccata di
Reggio Calabria, l'odierno appellante impugnava l'ordinanza demolitoria e ne chiedeva l'annullamento articolando plurimi motivi di illegittimità.
Con l'impugnata sentenza n. 192 del 2023 il Tribunale amministrativo adìto respingeva il ricorso dichiarandolo infondato.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor -OMISSIS- il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 3 L. 241/90 in combinato disposto con l'art. 31 T.U.E.; mancato rilievo dei vizi degli atti amministrativi impugnati, segnatamente di eccesso di potere per contraddizione e/o travisamento del fatto, difetto di adeguata istruttoria e violazione del giudicato; correlazione con i motivi primo e secondo del ricorso di prime cure. N. 04230/2023 REG.RIC.
2) Violazione di legge art. 38 DPR 380/01 e 21 nonies L. 241/90; D.M. 16.1.1996; mancato rilievo dei vizi degli atti amministrativi impugnati, segnatamente di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o istruttoria contraddizione e/o travisamento del fatto, violazione del giudicato; correlazione con il motivo terzo e quarto del ricorso di prime cure.
3) Violazione di legge articoli 38, 34, 31 DPR 380/01; D.M. 16.1.1996; mancato rilievo dei vizi degli atti amministrativi impugnati, segnatamente di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o istruttoria, correlazione con il motivo quinto del ricorso di prime cure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Eufemia di Aspromonte il quale ha concluso nel senso dell'infondatezza dell'appello.
Si è altresì costituita in giudizio la signora -OMISSIS- la quale ha concluso nel senso dell'inammissibilità e/o dell'infondatezza dell'appello medesimo
Con ordinanza della Seconda Sezione di questo Consiglio n. 2305 del 6 giugno 2023
è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata per ravvisata carenza del fumus boni iuris.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor -
OMISSIS- (che ha realizzato a Sant'Eufemia d'Aspromonte un edificio di tre piani fuori terra sulla base di un originario titolo edilizio rilasciato ad ottobre del 2004) avverso la sentenza del TAR della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento del 3 febbraio
2022 con cui il Comune (all'esito di una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria) ha disposto la demolizione dell'edificio in questione. N. 04230/2023 REG.RIC.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che erroneamente il TAR abbia omesso di rilevare l'intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza comunale del 3 febbraio 2022 la quale ha disposto l'integrale demolizione del manufatto, prendendo le mosse dalla ritenuta assenza di un qualunque titolo legittimante alla sua edificazione (e quindi, dalla qualificazione dello stesso come manufatto totalmente abusivo).
In realtà, dagli atti di causa emergeva con chiarezza che il manufatto in questione fosse stato realizzato in modo conforme ai titoli rilasciati nel corso del tempo (dapprima nell'ottobre del 2004 e, successivamente, a dicembre del 2012 e a luglio del 2017), pur se tali titoli erano stati in seguito dichiarati illegittimi o radicalmente nulli dalle sentenze del TAR numm. 333/2014 e 132 del 2018 e dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 4126/2016.
Con il secondo motivo di appello (la cui rubrica, del pari, è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che erroneamente il TAR abbia omesso di rilevare il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti comunali i quali, lungi dal rispondere alla questione preliminare se la “strada prevista” fosse ancora realizzabile, si sono limitati a far discendere dall'annullamento (e dalla declaratoria di nullità) dei titoli rilasciati in favore dell'appellante il puro e semplice obbligo di demolire l'intero fabbricato.
Allo stesso modo il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che la possibilità o meno di realizzare ancora la “strada prevista” (circostanza dalla quale derivavano determinanti conseguenze in tema di applicabilità della disciplina in materia antisismica) non rilevasse al fine di impartire l'ordine demolitorio, il quale – secondo il primo Giudice
– rappresentava una conseguenza sostanzialmente obbligata delle richiamate pronunce giurisdizionali.
In tal modo decidendo il TAR avrebbe fatto cattivo governo del principio secondo cui,
a fronte di un titolo edilizio caducato in sede giurisdizionale, la conseguenza N. 04230/2023 REG.RIC.
necessitata non è nel senso della demolizione dello stesso, bensì, nella valutazione in concreto degli effetti conformativi delle decisioni giudiziali, anche al fine del rilascio di un nuovo titolo (scil: emendato dai vizi rilevati in sede giurisdizionale).
In definitiva, la decisione impugnata avrebbe fatto cattivo governo dei princìpi in tema di fiscalizzazione degli abusi e delle irregolarità edilizie da ultimo trasfusi nella previsione di cui all'art. 38 del d.P.R. 380 del 2001 (vengono a tal fine invocati i princìpi enunciati dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 17 del 2020).
In definitiva, il TAR avrebbe omesso di rilevare che in modo erroneo il Comune avesse trascurato di riavviare (a seguito delle richiamate pronunce giurisdizionali) la serie amministrativa e che in modo parimenti erroneo avesse omesso di indagare la possibilità di rilasciare un nuovo titolo, emendato dai vizi censurati in sede giurisdizionale, anche ai sensi del richiamato articolo 38 del T.U. Edilizia.
Inoltre, il TAR avrebbe omesso di rilevare l'erroneità dell'operato del Comune il quale non si era curato di verificare se la “strada prevista” fosse ancora realizzabile
(circostanza che, come in precedenza accennato, rilevava al fine di individuare la disciplina antisismica applicabile e – in via mediata – l'altezza massima consentita in quella porzione del territorio comunale).
Sotto tale aspetto il Comune (con deduzione non rilevata dal primo Giudice) si sarebbe erroneamente limitato a confermare la determinazione demolitoria semplicemente richiamando la zona urbanistica dell'opera e la sussistenza in loco di un vincolo sismico e paesaggistico.
Con il terzo motivo di appello (la cui rubrica, pure, è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che erroneamente il TAR abbia omesso di rilevare la violazione, da parte del Comune, degli articoli 34 e 38 del T.U. Edilizia in tema di opzione fra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria.
In particolare, pur risultando in atti il carattere solo parziale dell'abuso e la possibilità di una sua solo parziale rimozione (ad esempio, eliminando i soli pilastri appoggiati N. 04230/2023 REG.RIC.
al solaio di separazione tra secondo e terzo livello fuori terra) il Comune avrebbe immotivatamente concluso per la necessità di demolire l'intero fabbricato.
Ed infatti, laddove il Comune avesse correttamente applicato la pertinente regula iuris
(secondo cui occorre previamente valutare la possibilità che le parti abusive possano essere demolite sena pregiudizio per la rimanente struttura), avrebbe necessariamente dovuto escludere l'integrale demolizione del manufatto, procedendo – se del caso – a una demolizione solo parziale e/o a una altrettanto parziale o integrale fiscalizzazione.
Il TAR avrebbe a propria volta errato nel non rilevare tale evidente violazione, in tal modo concretando un error in iudicando che vizierebbe in modo evidente la decisione impugnata.
2.1. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati (che possono essere esaminati in modo congiunto) sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.
2.1.1. Emerge con evidenza dalla narrativa che precede il rilievo determinante, ai fini della vicenda per cui è causa, assunto dalla questione della realizzabilità o meno della
“strada prevista”: tale circostanza assume un rilievo determinante ai fini del rispetto delle previsioni di cui al D.M. 16 gennaio 1996 (recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”) e, in via mediata, ai fini della determinazione dell'altezza massima del fabbricato ammissibile in quella porzione del territorio comunale.
Il carattere determinante di tale rilievo è confermato:
- dalla sentenza del TAR della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n.
978/2011 (la quale ha accolto il ricorso dell'odierno appellante e ha conseguentemente annullato il provvedimento inibitorio comunale del 6 dicembre 2006 proprio sul rilievo della mancata considerazione della “strada prevista”, la cui presenza avrebbe giustificato l'edificazione del manufatto secondo le dimensioni esistenti -);
- dalla successiva sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 333/2014 (la quale ha invece accolto il ricorso dell'odierna controinteressata, sig.ra -OMISSIS- e N. 04230/2023 REG.RIC.
ha conseguentemente annullato il permesso di costruire in variante – a sanatoria – del
18 dicembre 2012 per non avere il Comune adeguatamente valutato, prima del rilascio del titolo, l'effettiva realizzabilità della “strada prevista”);
- dalla sentenza di questo Consiglio n. 4162/2016 (la quale, nel respingere l'appello avverso la richiamata sentenza n. 333/2014, ha confermato che il Comune non avesse adeguatamente valutato l'effettiva possibilità di realizzare tale strada, anche in relazione alla persistente efficacia delle pertinenti previsioni di Piano);
- dal permesso di costruire in variante (a sanatoria) rilasciato il 18 luglio 2017 dal
Comune (il quale aveva in tale occasione confermato la realizzabilità della “strada prevista” in quanto inclusa in un piano attuativo);
- dalla successiva sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 132/2018 (la quale – in accoglimento del ricorso della sig.ra -OMISSIS- - ha dichiarato la nullità del titolo rilasciato a luglio del 2017 osservando che il Comune non avesse dimostrato che il vincolo vòlto alla realizzazione della “strada prevista” fosse ancora efficace).
Dal complesso della documentazione in atti (e dall'esame del provvedimento comunale del 3 febbraio 2022, impugnato in primo grado) emerge che il Comune abbia infine interpretato la sentenza n. 132/2018, cit. come definitivamente ostativa al rilascio di un titolo edilizio per il manufatto all'origine dei fatti di causa e che ne abbia tratto conclusioni quanto mai afflittive, nel senso della radicale insanabilità di tale manufatto e dell'impossibilità di percorrere la via della c.d. 'fiscalizzazione' ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 380 del 2001.
Ma il punto (del tutto centrale ai fini della presente decisione) è che la sentenza appena richiamata non si era affatto pronunciata nel senso della non sanabilità del presunto vizio che affliggerebbe l'edificazione, essendosi invece incentrata solo sull'aspetto motivazionale del titolo comunale (il quale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla “apparente scadenza del vincolo” – sic -). N. 04230/2023 REG.RIC.
Non è neppure il caso di sottolineare la determinante differenza che esiste fra (da un lato) una pronuncia giudiziale la quale abbia dichiarato il vizio di un titolo edilizio per mancata motivazione in ordine a uno dei presupposti per il suo rilascio e (dall'altro) una pronuncia che abbia escluso in radice la sussistenza di tale presupposto (facendone conseguentemente derivare l'insanabilità dell'edificato, così come l'impossibilità di rilasciare un qualunque titolo legittimante).
Ebbene, nonostante la sentenza del TAR n. 132/2018 si fosse limitata a censurare l'atto comunale del luglio del 2017 attraverso una – pur radicale – pronuncia di nullità, ciò che rilevava ai fini del successivo tratto amministrativo era che il Giudice non si fosse mai pronunciato nel senso di affermare l'ormai intervenuta impossibilità di realizzare la “strada di previsione” (con ogni conseguenza in ordine al mancato accertamento dell'insanabilità del manufatto nella sua attuale consistenza).
Né il Tribunale amministrativo si era mai pronunciato in ordine all'intervenuta scadenza o meno del vincolo urbanistico preordinato alla realizzazione della strada in questione, limitandosi piuttosto a contestare che il Comune avesse provveduto in favore dell'odierno appellante senza accertare tale circostanza e senza in alcun modo motivare sul punto.
A seguito della più volte richiamata decisione del 2018 gravava dunque sul Comune
l'obbligo di motivare in modo puntuale (come già richiesto da questo Consiglio con la sentenza n. 4152/2016 e poi dal TAR con la sentenza n. 132/2018) in ordine alla possibilità o meno che la “strada di previsione” fosse ancora realizzata (circostanza che, invero, non è mai stata definitivamente accertata o altrettanto definitivamente esclusa né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria).
Ciò che il Comune non avrebbe invece potuto fare (e invece ha fatto con l'impugnato provvedimento del 3 febbraio 2022) era trarre dalla mancata dimostrazione di una determinata circostanza – la realizzabilità della “strada di previsione” – una N. 04230/2023 REG.RIC.
conseguenza logico-applicativa mai affermata da alcuno – la sicura non realizzabilità di tale strada -.
Del resto (con deduzioni riproposte nel presente grado di appello) l'appellante aveva addotto alcune circostanze dotate di indubbia consistenza, che il Comune avrebbe dovuto doverosamente esaminare prima di pervenire alla conclusione della radicale insanabilità del manufatto.
Ci si riferisce, in particolare:
- alla verifica in ordine all'intervenuta decadenza o meno del Piano P.E.E.P., nonostante l'intervenuta urbanizzazione della zona e la realizzazione – secondo quanto riferito – di gran parte della “strada di previsione”;
- alla verifica in ordine all'inclusione di tale strada nell'ambito del PRG vigente
(ovvero in ordine alla perdurante previsione del PRG del 1977 il quale avrebbe previsto la realizzazione di tale strada);
- alla verifica in ordine alla possibile qualificazione dell'area su cui avrebbe dovuto essere realizzata la strada come 'zona bianca' con sua possibile qualificazione quale “spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale” ai sensi del
D.M. 16 gennaio 1996, pt. C3, lettera b).
2.1.2. In conclusione, l'impugnato provvedimento comunale del 3 febbraio 2022 risulta affetto dai lamentati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione per aver concluso – e in modo sostanzialmente indimostrato – nel senso della non realizzabilità del manufatto secondo le dimensioni esistenti, nonché nel senso della sua radicale insanabilità (senza invece procedere – come invece avrebbe dovuto – a una puntuale e motivata verifica – in senso positivo o negativo – circa la residua possibilità di realizzare la più volte richiamata “strada di progetto” e senza parimenti motivare, in modo chiaro e definitivo, in ordine al se le dimensioni del manufatto in questione fossero aliunde compatibili con la pertinente disciplina urbanistica ed edilizia). N. 04230/2023 REG.RIC.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di appello, il provvedimento comunale in questione deve essere annullato.
2.2. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso per le ragioni dinanzi esposte risulta assorbente ai fini del decidere ed esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori argomenti (in particolare, quelli articolati con il terzo motivo di appello) con i quali – anche ad ammettere il carattere parzialmente abusivo del manufatto – si lamenta l'illegittimità del provvedimento comunale che ne ha imposto la radicale demolizione, senza valutare la percorribilità delle previsioni di cui agli articoli 34 e 38 del d.P.R.
380 de 2001.
È evidente al riguardo che l'esame dei rimedi attivabili per l'ipotesi di - almeno parziale - abusività del manufatto (oggetto del terzo motivo di appello) risulti subordinata e, per così dire, sussidiaria rispetto all'esame degli argomenti (oggetto di primi due motivi di appello) che, laddove confermati, potrebbero far concludere nel senso della radicale legittimità dell'edificato.
3. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza di demolizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione comunale adotterà all'esito di una rinnovata valutazione della vicenda, svolta conformemente alle coordinate tracciate dalla presente decisione.
Anche in ragione della complessità della res controversa e dell'esito del presente appello – che riforma una decisione di primo grado di segno opposto - sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M. N. 04230/2023 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 04230/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/02/2026
N. 01210 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04230/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4230 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Surace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia N. 04230/2023 REG.RIC.
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, del 24 aprile 2023, n. 192, resa tra le parti.
'VISTI'
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Sant'Eufemia di Aspromonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Callipo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria.
Con ricorso proposto dinanzi a quel Tribunale amministrativo e recante il n. 230/2022
l'odierno appellante signor -OMISSIS- agiva per l'annullamento dell'ordinanza n. 1 del 3 febbraio 2022 con cui il comune di Santa Eufemia d'Aspromonte (RC) aveva ordinato al ricorrente la demolizione di opere abusive consistenti nella realizzazione di un immobile posto in località "Sera" o "Portene", identificato in catasto al foglio 2 particella 682. N. 04230/2023 REG.RIC.
L'impugnato provvedimento era stato adottato essendo stata accertata la realizzazione in assenza di titolo abilitativo di “…un corpo di fabbrica allo stato rustico, con struttura in c.a. e tamponatura in laterizio a tre piani f.t. oltre seminterrato, di cui il terzo piano f.t. privo della copertura a falde e delle relative travi in elevazione, ma con pilastri in c.a e tamponatura in laterizio. L'immobile ha forma irregolare- trapezoidale, con 2 Iati delle dimensioni di 24,25 mt x 10,60 mt circa e altezza della parte realizzata dalla quota di campagna di 10,30 mt circa…”.
Dal fascicolo di causa emerge che il ricorrente, in data 14 ottobre 2004, aveva ottenuto il rilascio di un permesso di costruire ai fini della realizzazione di un edificio composto da tre piani fuori terra, seminterrato e copertura a falde. In sede di esame di progetto in variante, la Regione Calabria, con nota in data 23 novembre 2006, cui faceva seguito analoga nota comunale n. 7257 del 6 dicembre 2006, aveva invitato l'interessato ad adeguare il progetto al punto C.3 del D.M. 16 gennaio 1996, in relazione all'altezza massima del fabbricato che era stata calcolata considerando l'edificio erigendo posto in angolo tra due strade (una vicinale della larghezza massima di ml. 2,5 e una strada di progetto della larghezza di ml. 10) e applicando altezza corrispondente alla strada più larga senza considerare che tale ultima strada non era stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche comunali e quindi non poteva essere assunta quale parametro per stabilire l'altezza massima del manufatto.
Con sentenza n. 978 del 22 novembre 2011, non impugnata e passata in giudicato, la il TAR della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria annullava le suddette note regionale e comunale, considerando sufficiente (ai fini della determinazione dell'altezza contestata) la previsione della strada nello strumento urbanistico generale.
Con permesso di costruire n. 265 del 17 dicembre 2012 - n. 256 del 18 dicembre 2012, il Comune assentiva quindi la richiesta variante al permesso di costruire n. 201 del 14 ottobre 2004. N. 04230/2023 REG.RIC.
A questo punto della vicenda le signore -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di proprietarie di un edificio residenziale sito in prossimità del fondo interessato dall'intervento edilizio, agivano dinanzi al TAR chiedendo l'annullamento del titolo edilizio recentemente rilasciato (ricorso RG 375/2013).
Con sentenza n. 333 dell'8 luglio 2014, respinte le eccezioni pregiudiziali, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, sul rilievo che: “l'effetto conformativo derivante dalla sentenza n. 978/2011 nei riguardi dell'autorità competente, imponeva a quest'ultima di verificare, in sede di rilascio del nuovo permesso di costruire…lo specifico accertamento sulla vigenza ovvero decadenza del vincolo relativo alla
“strada di previsione”... Invero la scadenza del vincolo urbanistico preordinato alla realizzazione della strada prevista nello strumento urbanistico comunale avrebbe prodotto l'inapplicabilità di quanto previsto dal D.M. 1602 del gennaio 96 (recante
“norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”) il cui punto C3 avrebbe consentito la realizzazione del fabbricato de quo come da progetto originario a tre piani f.t. Tali accertamenti non risultano essere stati minimamente posti in essere dal
Comune; mentre la decadenza del vincolo de quo emerge dalla nota della Regione
Calabria – Dip. n. 8 – Urbanistica e Governo del Territorio prot. n. 0210166 del
24.06.2013”.
La citata sentenza n. 333/2014 veniva confermata dalla IV sezione del Consiglio di
Stato con sentenza n. 4162 del 10 ottobre 2016, con cui veniva confermata l'illegittimità del titolo rilasciato all'odierno appellante, posto che l'Amministrazione, nell'istruttoria sfociata nel rilascio del permesso di costruire dell'ottobre 2004, non aveva verificato la persistenza ovvero la decadenza della previsione di piano relativa alla “strada prevista”, elemento questo imprescindibile per poter valutare lo stato delle altezze massime ammesse e dunque verificare la conformità del progetto dell'erigendo edificio. N. 04230/2023 REG.RIC.
Seguiva un nuovo procedimento sfociato nel rilascio del permesso di costruire del 18 luglio 2017, contro il quale insorgevano nuovamente -OMISSIS- e -OMISSIS- con il ricorso n. 132/2018, anch'esso definito dal TAR della Calabria – Sezione staccata di
Reggio Calabria con sentenza di accoglimento n. 132 del 22 marzo 2018. Rilevato infatti che il Comune aveva omesso di svolgere una concreta verifica circa la vigenza ovvero la decadenza del vincolo urbanistico preordinato alla realizzazione della
“strada prevista” di cui allo strumento urbanistico comunale, il citato titolo edilizio veniva dichiarato nullo, atteso che “il giudicato nascente dalla sentenza n. 333/2014 resa dall'intestato TAR, come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
4162/2016 postulava che l'effetto conformativo derivante dalla sentenza n. 278/2011 implicasse la verifica, in sede di rilascio del nuovo permesso di costruire, della vigenza ovvero decadenza del vincolo relativo alla “strada di previsione” de qua…”.
Preso atto della citata sentenza n. 132/2018 il Comune, visto il verbale di constatazione di illeciti edilizi in data 1° febbraio 2022, con ordinanza di demolizione n. 1 del 3 febbraio 2022 disponeva la demolizione delle opere abusive.
Pertanto, con ricorso proposto dinanzi al TAR della Calabria – Sezione staccata di
Reggio Calabria, l'odierno appellante impugnava l'ordinanza demolitoria e ne chiedeva l'annullamento articolando plurimi motivi di illegittimità.
Con l'impugnata sentenza n. 192 del 2023 il Tribunale amministrativo adìto respingeva il ricorso dichiarandolo infondato.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor -OMISSIS- il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 3 L. 241/90 in combinato disposto con l'art. 31 T.U.E.; mancato rilievo dei vizi degli atti amministrativi impugnati, segnatamente di eccesso di potere per contraddizione e/o travisamento del fatto, difetto di adeguata istruttoria e violazione del giudicato; correlazione con i motivi primo e secondo del ricorso di prime cure. N. 04230/2023 REG.RIC.
2) Violazione di legge art. 38 DPR 380/01 e 21 nonies L. 241/90; D.M. 16.1.1996; mancato rilievo dei vizi degli atti amministrativi impugnati, segnatamente di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o istruttoria contraddizione e/o travisamento del fatto, violazione del giudicato; correlazione con il motivo terzo e quarto del ricorso di prime cure.
3) Violazione di legge articoli 38, 34, 31 DPR 380/01; D.M. 16.1.1996; mancato rilievo dei vizi degli atti amministrativi impugnati, segnatamente di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o istruttoria, correlazione con il motivo quinto del ricorso di prime cure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Eufemia di Aspromonte il quale ha concluso nel senso dell'infondatezza dell'appello.
Si è altresì costituita in giudizio la signora -OMISSIS- la quale ha concluso nel senso dell'inammissibilità e/o dell'infondatezza dell'appello medesimo
Con ordinanza della Seconda Sezione di questo Consiglio n. 2305 del 6 giugno 2023
è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata per ravvisata carenza del fumus boni iuris.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor -
OMISSIS- (che ha realizzato a Sant'Eufemia d'Aspromonte un edificio di tre piani fuori terra sulla base di un originario titolo edilizio rilasciato ad ottobre del 2004) avverso la sentenza del TAR della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento del 3 febbraio
2022 con cui il Comune (all'esito di una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria) ha disposto la demolizione dell'edificio in questione. N. 04230/2023 REG.RIC.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che erroneamente il TAR abbia omesso di rilevare l'intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza comunale del 3 febbraio 2022 la quale ha disposto l'integrale demolizione del manufatto, prendendo le mosse dalla ritenuta assenza di un qualunque titolo legittimante alla sua edificazione (e quindi, dalla qualificazione dello stesso come manufatto totalmente abusivo).
In realtà, dagli atti di causa emergeva con chiarezza che il manufatto in questione fosse stato realizzato in modo conforme ai titoli rilasciati nel corso del tempo (dapprima nell'ottobre del 2004 e, successivamente, a dicembre del 2012 e a luglio del 2017), pur se tali titoli erano stati in seguito dichiarati illegittimi o radicalmente nulli dalle sentenze del TAR numm. 333/2014 e 132 del 2018 e dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 4126/2016.
Con il secondo motivo di appello (la cui rubrica, del pari, è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che erroneamente il TAR abbia omesso di rilevare il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti comunali i quali, lungi dal rispondere alla questione preliminare se la “strada prevista” fosse ancora realizzabile, si sono limitati a far discendere dall'annullamento (e dalla declaratoria di nullità) dei titoli rilasciati in favore dell'appellante il puro e semplice obbligo di demolire l'intero fabbricato.
Allo stesso modo il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che la possibilità o meno di realizzare ancora la “strada prevista” (circostanza dalla quale derivavano determinanti conseguenze in tema di applicabilità della disciplina in materia antisismica) non rilevasse al fine di impartire l'ordine demolitorio, il quale – secondo il primo Giudice
– rappresentava una conseguenza sostanzialmente obbligata delle richiamate pronunce giurisdizionali.
In tal modo decidendo il TAR avrebbe fatto cattivo governo del principio secondo cui,
a fronte di un titolo edilizio caducato in sede giurisdizionale, la conseguenza N. 04230/2023 REG.RIC.
necessitata non è nel senso della demolizione dello stesso, bensì, nella valutazione in concreto degli effetti conformativi delle decisioni giudiziali, anche al fine del rilascio di un nuovo titolo (scil: emendato dai vizi rilevati in sede giurisdizionale).
In definitiva, la decisione impugnata avrebbe fatto cattivo governo dei princìpi in tema di fiscalizzazione degli abusi e delle irregolarità edilizie da ultimo trasfusi nella previsione di cui all'art. 38 del d.P.R. 380 del 2001 (vengono a tal fine invocati i princìpi enunciati dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 17 del 2020).
In definitiva, il TAR avrebbe omesso di rilevare che in modo erroneo il Comune avesse trascurato di riavviare (a seguito delle richiamate pronunce giurisdizionali) la serie amministrativa e che in modo parimenti erroneo avesse omesso di indagare la possibilità di rilasciare un nuovo titolo, emendato dai vizi censurati in sede giurisdizionale, anche ai sensi del richiamato articolo 38 del T.U. Edilizia.
Inoltre, il TAR avrebbe omesso di rilevare l'erroneità dell'operato del Comune il quale non si era curato di verificare se la “strada prevista” fosse ancora realizzabile
(circostanza che, come in precedenza accennato, rilevava al fine di individuare la disciplina antisismica applicabile e – in via mediata – l'altezza massima consentita in quella porzione del territorio comunale).
Sotto tale aspetto il Comune (con deduzione non rilevata dal primo Giudice) si sarebbe erroneamente limitato a confermare la determinazione demolitoria semplicemente richiamando la zona urbanistica dell'opera e la sussistenza in loco di un vincolo sismico e paesaggistico.
Con il terzo motivo di appello (la cui rubrica, pure, è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che erroneamente il TAR abbia omesso di rilevare la violazione, da parte del Comune, degli articoli 34 e 38 del T.U. Edilizia in tema di opzione fra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria.
In particolare, pur risultando in atti il carattere solo parziale dell'abuso e la possibilità di una sua solo parziale rimozione (ad esempio, eliminando i soli pilastri appoggiati N. 04230/2023 REG.RIC.
al solaio di separazione tra secondo e terzo livello fuori terra) il Comune avrebbe immotivatamente concluso per la necessità di demolire l'intero fabbricato.
Ed infatti, laddove il Comune avesse correttamente applicato la pertinente regula iuris
(secondo cui occorre previamente valutare la possibilità che le parti abusive possano essere demolite sena pregiudizio per la rimanente struttura), avrebbe necessariamente dovuto escludere l'integrale demolizione del manufatto, procedendo – se del caso – a una demolizione solo parziale e/o a una altrettanto parziale o integrale fiscalizzazione.
Il TAR avrebbe a propria volta errato nel non rilevare tale evidente violazione, in tal modo concretando un error in iudicando che vizierebbe in modo evidente la decisione impugnata.
2.1. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati (che possono essere esaminati in modo congiunto) sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.
2.1.1. Emerge con evidenza dalla narrativa che precede il rilievo determinante, ai fini della vicenda per cui è causa, assunto dalla questione della realizzabilità o meno della
“strada prevista”: tale circostanza assume un rilievo determinante ai fini del rispetto delle previsioni di cui al D.M. 16 gennaio 1996 (recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”) e, in via mediata, ai fini della determinazione dell'altezza massima del fabbricato ammissibile in quella porzione del territorio comunale.
Il carattere determinante di tale rilievo è confermato:
- dalla sentenza del TAR della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n.
978/2011 (la quale ha accolto il ricorso dell'odierno appellante e ha conseguentemente annullato il provvedimento inibitorio comunale del 6 dicembre 2006 proprio sul rilievo della mancata considerazione della “strada prevista”, la cui presenza avrebbe giustificato l'edificazione del manufatto secondo le dimensioni esistenti -);
- dalla successiva sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 333/2014 (la quale ha invece accolto il ricorso dell'odierna controinteressata, sig.ra -OMISSIS- e N. 04230/2023 REG.RIC.
ha conseguentemente annullato il permesso di costruire in variante – a sanatoria – del
18 dicembre 2012 per non avere il Comune adeguatamente valutato, prima del rilascio del titolo, l'effettiva realizzabilità della “strada prevista”);
- dalla sentenza di questo Consiglio n. 4162/2016 (la quale, nel respingere l'appello avverso la richiamata sentenza n. 333/2014, ha confermato che il Comune non avesse adeguatamente valutato l'effettiva possibilità di realizzare tale strada, anche in relazione alla persistente efficacia delle pertinenti previsioni di Piano);
- dal permesso di costruire in variante (a sanatoria) rilasciato il 18 luglio 2017 dal
Comune (il quale aveva in tale occasione confermato la realizzabilità della “strada prevista” in quanto inclusa in un piano attuativo);
- dalla successiva sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 132/2018 (la quale – in accoglimento del ricorso della sig.ra -OMISSIS- - ha dichiarato la nullità del titolo rilasciato a luglio del 2017 osservando che il Comune non avesse dimostrato che il vincolo vòlto alla realizzazione della “strada prevista” fosse ancora efficace).
Dal complesso della documentazione in atti (e dall'esame del provvedimento comunale del 3 febbraio 2022, impugnato in primo grado) emerge che il Comune abbia infine interpretato la sentenza n. 132/2018, cit. come definitivamente ostativa al rilascio di un titolo edilizio per il manufatto all'origine dei fatti di causa e che ne abbia tratto conclusioni quanto mai afflittive, nel senso della radicale insanabilità di tale manufatto e dell'impossibilità di percorrere la via della c.d. 'fiscalizzazione' ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 380 del 2001.
Ma il punto (del tutto centrale ai fini della presente decisione) è che la sentenza appena richiamata non si era affatto pronunciata nel senso della non sanabilità del presunto vizio che affliggerebbe l'edificazione, essendosi invece incentrata solo sull'aspetto motivazionale del titolo comunale (il quale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla “apparente scadenza del vincolo” – sic -). N. 04230/2023 REG.RIC.
Non è neppure il caso di sottolineare la determinante differenza che esiste fra (da un lato) una pronuncia giudiziale la quale abbia dichiarato il vizio di un titolo edilizio per mancata motivazione in ordine a uno dei presupposti per il suo rilascio e (dall'altro) una pronuncia che abbia escluso in radice la sussistenza di tale presupposto (facendone conseguentemente derivare l'insanabilità dell'edificato, così come l'impossibilità di rilasciare un qualunque titolo legittimante).
Ebbene, nonostante la sentenza del TAR n. 132/2018 si fosse limitata a censurare l'atto comunale del luglio del 2017 attraverso una – pur radicale – pronuncia di nullità, ciò che rilevava ai fini del successivo tratto amministrativo era che il Giudice non si fosse mai pronunciato nel senso di affermare l'ormai intervenuta impossibilità di realizzare la “strada di previsione” (con ogni conseguenza in ordine al mancato accertamento dell'insanabilità del manufatto nella sua attuale consistenza).
Né il Tribunale amministrativo si era mai pronunciato in ordine all'intervenuta scadenza o meno del vincolo urbanistico preordinato alla realizzazione della strada in questione, limitandosi piuttosto a contestare che il Comune avesse provveduto in favore dell'odierno appellante senza accertare tale circostanza e senza in alcun modo motivare sul punto.
A seguito della più volte richiamata decisione del 2018 gravava dunque sul Comune
l'obbligo di motivare in modo puntuale (come già richiesto da questo Consiglio con la sentenza n. 4152/2016 e poi dal TAR con la sentenza n. 132/2018) in ordine alla possibilità o meno che la “strada di previsione” fosse ancora realizzata (circostanza che, invero, non è mai stata definitivamente accertata o altrettanto definitivamente esclusa né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria).
Ciò che il Comune non avrebbe invece potuto fare (e invece ha fatto con l'impugnato provvedimento del 3 febbraio 2022) era trarre dalla mancata dimostrazione di una determinata circostanza – la realizzabilità della “strada di previsione” – una N. 04230/2023 REG.RIC.
conseguenza logico-applicativa mai affermata da alcuno – la sicura non realizzabilità di tale strada -.
Del resto (con deduzioni riproposte nel presente grado di appello) l'appellante aveva addotto alcune circostanze dotate di indubbia consistenza, che il Comune avrebbe dovuto doverosamente esaminare prima di pervenire alla conclusione della radicale insanabilità del manufatto.
Ci si riferisce, in particolare:
- alla verifica in ordine all'intervenuta decadenza o meno del Piano P.E.E.P., nonostante l'intervenuta urbanizzazione della zona e la realizzazione – secondo quanto riferito – di gran parte della “strada di previsione”;
- alla verifica in ordine all'inclusione di tale strada nell'ambito del PRG vigente
(ovvero in ordine alla perdurante previsione del PRG del 1977 il quale avrebbe previsto la realizzazione di tale strada);
- alla verifica in ordine alla possibile qualificazione dell'area su cui avrebbe dovuto essere realizzata la strada come 'zona bianca' con sua possibile qualificazione quale “spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale” ai sensi del
D.M. 16 gennaio 1996, pt. C3, lettera b).
2.1.2. In conclusione, l'impugnato provvedimento comunale del 3 febbraio 2022 risulta affetto dai lamentati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione per aver concluso – e in modo sostanzialmente indimostrato – nel senso della non realizzabilità del manufatto secondo le dimensioni esistenti, nonché nel senso della sua radicale insanabilità (senza invece procedere – come invece avrebbe dovuto – a una puntuale e motivata verifica – in senso positivo o negativo – circa la residua possibilità di realizzare la più volte richiamata “strada di progetto” e senza parimenti motivare, in modo chiaro e definitivo, in ordine al se le dimensioni del manufatto in questione fossero aliunde compatibili con la pertinente disciplina urbanistica ed edilizia). N. 04230/2023 REG.RIC.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di appello, il provvedimento comunale in questione deve essere annullato.
2.2. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso per le ragioni dinanzi esposte risulta assorbente ai fini del decidere ed esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori argomenti (in particolare, quelli articolati con il terzo motivo di appello) con i quali – anche ad ammettere il carattere parzialmente abusivo del manufatto – si lamenta l'illegittimità del provvedimento comunale che ne ha imposto la radicale demolizione, senza valutare la percorribilità delle previsioni di cui agli articoli 34 e 38 del d.P.R.
380 de 2001.
È evidente al riguardo che l'esame dei rimedi attivabili per l'ipotesi di - almeno parziale - abusività del manufatto (oggetto del terzo motivo di appello) risulti subordinata e, per così dire, sussidiaria rispetto all'esame degli argomenti (oggetto di primi due motivi di appello) che, laddove confermati, potrebbero far concludere nel senso della radicale legittimità dell'edificato.
3. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza di demolizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione comunale adotterà all'esito di una rinnovata valutazione della vicenda, svolta conformemente alle coordinate tracciate dalla presente decisione.
Anche in ragione della complessità della res controversa e dell'esito del presente appello – che riforma una decisione di primo grado di segno opposto - sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M. N. 04230/2023 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 04230/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO