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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.08.1990 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Robol (C.F. (fax 0464/017072 – posta elettronica C.F._2
certificata , giusta procura allegata al presente ricorso, e Email_1
presso il suo studio elettivamente domiciliato in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa 16
RICORRENTE/ATTRICE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 C.F._3
Robol, DE Foro di Rovereto (C.F. - – C.F._2 Email_1
fax: ) giusta DEega allegata alla presente comparsa di risposta e presso lo P.IVA_1
stesso elettivamente domiciliato in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa 16
RESISTENTE/CONVENUTO
pagina 1 di 5 con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: separazione e divorzio- scioglimento DE matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “chiede che venga disposta la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto;
2. nella casa coniugale sita in Riva DE AR, Via Concordia 5, condotta in locazione dalla signora continuerà a risiedere la signora Pt_1 Pt_1
3. nessun assegno o provvidenza economica deve essere versato da un coniuge in favore DEl'altro.
4. chiede che, decorsi i termini di legge previsti dall'articolo 3 DEla legge 1 dicembre 1970
n. 898 e previo passaggio in giudicato DEla sentenza che pronuncia la separazione personale, la causa sia rimessa sul ruolo e previa fissazione DEl'udienza di comparizione DEle parti dinnanzi al giudice relatore, preso atto DEla volontà DEle parti di non volersi riconciliare a seguito DEla separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M per acquisirne il parere, il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare lo scioglimento DE matrimonio contratto in data 6 maggio 2024 a Riva DE
AR ai sensi DEl'art. 3 n. 2, lett b) legge n. 898/1970. 2. Nella casa coniugale sita in
Riva DE AR, via Concordia 5, condotta in locazione dalla ricorrente, continuerà a risiedere la signora 3. Nessun assegno o provvidenza economica deve essere Pt_1
versato da un coniuge in favore DEl'altro.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinchè il Tribunale accolga il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio depositato in data 16.10.2024 la signora ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse Parte_1
pronunciata la separazione giudiziale dal signor e, successivamente, CP_1
lo scioglimento DE matrimonio civile con lui contratto in data 06.05.2024 a Riva
pagina 2 di 5 DE AR (TN), rappresentando che: dall'unione non sono nati figli, e che a causa di incomprensioni sorte sin dall'inizio DE matrimonio, sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha, altresì, chiesto:
- prevedere che la signora continui a risiedere nella casa familiare, sita in Riva Pt_1
DE AR, Via Concordia 5, già condotta in locazione dalla stessa;
- prevedere che nulla sia dovuto dalle parti a titolo di mantenimento DE coniuge;
- al passaggio in giudicato DEla sentenza parziale nel capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, dichiarare lo scioglimento DE matrimonio contratto tra le parti.
1. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 28.11.2024 si è ritualmente costituito il signor , aderendo alla domanda di separazione proposta dall'attrice, e alle CP_1
medesime condizioni.
2. Con decreto DE 18.10.2024 il Giudice ha fissato l'udienza DE 12.02.2025 per la comparizione DEle parti.
3. Con atto dd. 28.11.2024, l'avv. Robol, costituendosi anche per il convenuto, ha chiesto la trasformazione DE rito, aderendo altresì alla richiesta di remissione DEla causa sul ruolo, decorsi i termini di legge, ai fini DEla pronuncia di scioglimento DE matrimonio.
Ha, inoltre, che l'udienza fissata per il 12.02.2025 venisse sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 473 bis 51 c.p.c.
3.1. Il Giudice, in accoglimento DEla richiesta, disponeva la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, con termine fino al 12.02.2025 per il deposito DEle stesse. Assegnava il medesimo termine fino al per il deposito DEla dichiarazione DEle parti di non volersi riconciliare (come previsto dall'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c.)
4. Con ordinanza dd. 14.02.2025, lette le note scritte e le conclusioni ivi contenute, il
Giudice, a scioglimento DEla riserva assunta per l'udienza DE 12.02.2025, si riservava di riferire al Collegio, previo invio degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
5. In data 18.03.2025, interveniva sentenza non definitiva n. 59/2025 (passata in giudicato il 03.11.2025) di separazione giudiziale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 3 di 5 - nella casa coniugale sita in Rovereto, via Concordia 5), condotta in locazione dalla signora continuerà a risiedere la stessa;
Pt_1
- nessun assegno o provvidenza deve essere versato da un coniuge in favore DEl'altro.
6. Con ordinanza di pari data veniva disposta la rimessione DEla causa sul ruolo per l'udienza DE 25.11.2025.
7. Con ordinanza dd. 27.11.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza DE 25.11.2025, rilevato che in dette note, alle quali erano allegate le dichiarazioni dei coniugi nelle quali le stesse dichiaravano che non intendevano riconciliarsi, erano state precisate le conclusioni, si riservava di riferire al collegio, previo invio degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
8. La domanda di scioglimento DE matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b DEla legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 DEla legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
8.1. È, infatti, incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al Tribunale di Rovereto nella procedura cumulativa di separazione e divorzio, nella quale è intervenuta sentenza non definitiva di separazione dd. 18.03.2025 (passata in giudicato il 03.11.2025), e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
8.2. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
8.3. In ragione DEl'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
dichiara lo scioglimento DE matrimonio civile contratto da e Parte_1
pagina 4 di 5 , in data 06.05.2024 a Riva DE AR (TN), alle seguenti condizioni: CP_1
1) la signora continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Rovereto, via Pt_1
Concordia 5), già condotta in locazione dalla stessa;
2) nessun assegno o provvidenza deve essere versato da un coniuge in favore DEl'altro.
Spese di lite compensate.
dispone la trasmissione di copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza all'Ufficiale DElo
Stato civile DE Comune di Riva DE AR (TN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio DE 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.08.1990 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Robol (C.F. (fax 0464/017072 – posta elettronica C.F._2
certificata , giusta procura allegata al presente ricorso, e Email_1
presso il suo studio elettivamente domiciliato in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa 16
RICORRENTE/ATTRICE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 C.F._3
Robol, DE Foro di Rovereto (C.F. - – C.F._2 Email_1
fax: ) giusta DEega allegata alla presente comparsa di risposta e presso lo P.IVA_1
stesso elettivamente domiciliato in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa 16
RESISTENTE/CONVENUTO
pagina 1 di 5 con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: separazione e divorzio- scioglimento DE matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “chiede che venga disposta la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto;
2. nella casa coniugale sita in Riva DE AR, Via Concordia 5, condotta in locazione dalla signora continuerà a risiedere la signora Pt_1 Pt_1
3. nessun assegno o provvidenza economica deve essere versato da un coniuge in favore DEl'altro.
4. chiede che, decorsi i termini di legge previsti dall'articolo 3 DEla legge 1 dicembre 1970
n. 898 e previo passaggio in giudicato DEla sentenza che pronuncia la separazione personale, la causa sia rimessa sul ruolo e previa fissazione DEl'udienza di comparizione DEle parti dinnanzi al giudice relatore, preso atto DEla volontà DEle parti di non volersi riconciliare a seguito DEla separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M per acquisirne il parere, il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare lo scioglimento DE matrimonio contratto in data 6 maggio 2024 a Riva DE
AR ai sensi DEl'art. 3 n. 2, lett b) legge n. 898/1970. 2. Nella casa coniugale sita in
Riva DE AR, via Concordia 5, condotta in locazione dalla ricorrente, continuerà a risiedere la signora 3. Nessun assegno o provvidenza economica deve essere Pt_1
versato da un coniuge in favore DEl'altro.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinchè il Tribunale accolga il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio depositato in data 16.10.2024 la signora ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse Parte_1
pronunciata la separazione giudiziale dal signor e, successivamente, CP_1
lo scioglimento DE matrimonio civile con lui contratto in data 06.05.2024 a Riva
pagina 2 di 5 DE AR (TN), rappresentando che: dall'unione non sono nati figli, e che a causa di incomprensioni sorte sin dall'inizio DE matrimonio, sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha, altresì, chiesto:
- prevedere che la signora continui a risiedere nella casa familiare, sita in Riva Pt_1
DE AR, Via Concordia 5, già condotta in locazione dalla stessa;
- prevedere che nulla sia dovuto dalle parti a titolo di mantenimento DE coniuge;
- al passaggio in giudicato DEla sentenza parziale nel capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, dichiarare lo scioglimento DE matrimonio contratto tra le parti.
1. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 28.11.2024 si è ritualmente costituito il signor , aderendo alla domanda di separazione proposta dall'attrice, e alle CP_1
medesime condizioni.
2. Con decreto DE 18.10.2024 il Giudice ha fissato l'udienza DE 12.02.2025 per la comparizione DEle parti.
3. Con atto dd. 28.11.2024, l'avv. Robol, costituendosi anche per il convenuto, ha chiesto la trasformazione DE rito, aderendo altresì alla richiesta di remissione DEla causa sul ruolo, decorsi i termini di legge, ai fini DEla pronuncia di scioglimento DE matrimonio.
Ha, inoltre, che l'udienza fissata per il 12.02.2025 venisse sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 473 bis 51 c.p.c.
3.1. Il Giudice, in accoglimento DEla richiesta, disponeva la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, con termine fino al 12.02.2025 per il deposito DEle stesse. Assegnava il medesimo termine fino al per il deposito DEla dichiarazione DEle parti di non volersi riconciliare (come previsto dall'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c.)
4. Con ordinanza dd. 14.02.2025, lette le note scritte e le conclusioni ivi contenute, il
Giudice, a scioglimento DEla riserva assunta per l'udienza DE 12.02.2025, si riservava di riferire al Collegio, previo invio degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
5. In data 18.03.2025, interveniva sentenza non definitiva n. 59/2025 (passata in giudicato il 03.11.2025) di separazione giudiziale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 3 di 5 - nella casa coniugale sita in Rovereto, via Concordia 5), condotta in locazione dalla signora continuerà a risiedere la stessa;
Pt_1
- nessun assegno o provvidenza deve essere versato da un coniuge in favore DEl'altro.
6. Con ordinanza di pari data veniva disposta la rimessione DEla causa sul ruolo per l'udienza DE 25.11.2025.
7. Con ordinanza dd. 27.11.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza DE 25.11.2025, rilevato che in dette note, alle quali erano allegate le dichiarazioni dei coniugi nelle quali le stesse dichiaravano che non intendevano riconciliarsi, erano state precisate le conclusioni, si riservava di riferire al collegio, previo invio degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
8. La domanda di scioglimento DE matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b DEla legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 DEla legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
8.1. È, infatti, incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al Tribunale di Rovereto nella procedura cumulativa di separazione e divorzio, nella quale è intervenuta sentenza non definitiva di separazione dd. 18.03.2025 (passata in giudicato il 03.11.2025), e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
8.2. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
8.3. In ragione DEl'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
dichiara lo scioglimento DE matrimonio civile contratto da e Parte_1
pagina 4 di 5 , in data 06.05.2024 a Riva DE AR (TN), alle seguenti condizioni: CP_1
1) la signora continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Rovereto, via Pt_1
Concordia 5), già condotta in locazione dalla stessa;
2) nessun assegno o provvidenza deve essere versato da un coniuge in favore DEl'altro.
Spese di lite compensate.
dispone la trasmissione di copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza all'Ufficiale DElo
Stato civile DE Comune di Riva DE AR (TN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio DE 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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