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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2024, n. 38235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38235 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR UE CUI 03P61E5 nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2018 del TRIBUNALE di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38235 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Prato, in data 6 luglio 2018, è stata applicata a SA UR la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Prato, il 24 aprile 2018 nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 1.1. UR era stato tratto in arresto in flagranza e, in esito all'udienza di convalida, aveva chiesto di definire il processo mediante l'applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, dopo avere ammesso l'addebito e risarcito il danno patito dalla persona offesa. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un solo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Rileva la difesa che celebrata, il 26 aprile 2018, l'udienza di convalida, l'imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, su richiesta di termine a difesa, il processo era rinviato all'udienza del 4 luglio 2018. A detta udienza l'imputato presente, in quanto tradotto, assistito dal procuratore speciale, chiedevano l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Il coimputato VA IC chiedeva la definizione del processo con il rito abbreviato. Alle 14,10 era sospesa l'udienza che riprendeva dopo trenta minuti e, a questo punto, le parti rassegnavano le proprie conclusioni. Il Tribunale riservava la decisione all'esito dell'udienza, facultava i difensori a farsi sostituire. L'imputato rinunciava alla lettura del dispositivo. L'udienza proseguiva con la trattazione degli altri processi, fino alle 16,30 quando il Giudice si ritirava in camera di consiglio. Alle 19,00, uscito dalla camera di consiglio il Giudice rilevava che "non si evince le modifiche/rettifiche alle distinte imputazioni. Pertanto chiede che il P.M. formalizzi la rettifica di cui la difesa ha già preso conoscenza e rifissa per eventuali repliche l'udienza del 6.7.2018". Alla successiva udienza il P.M. rinunciava alle repliche ed era pronunciata la sentenza oggetto del ricorso senza che l'imputato UR fosse stato autorizzato a presenziare benché detenuto per quella causa. Ciò avrebbe determinato la nullità assoluta e insanabile dell'intero giudizio e dunque della sentenza. 3. La Procura generale, in persona del sostituto Flavia Alemi, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rícorso è manifestamente infondato. 2 2. In primo luogo va osservato che, ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame non si ravvisa alcuna delle ipotesi indicate. La difesa, a fronte di una volontà ritualmente espressa da parte dell'imputato, alla stregua del consenso del Pubblico Ministero, si contesta che la decisione, riservata all'esito dell'udienza e rinviata per eventuali repliche, dopo la formalizzazione delle rettifiche apportate alle imputazioni, già rese note all'imputato, il giudice, rinunciate le repliche da parte del P.M., pronunciava sentenza senza che l'imputato fosse autorizzato a comparire benché detenuto per quella causa. 3. il vizio dedotto non sussiste poiché, dalla verifica degli atti, resasi necessaria in ragione del vizio dedotto, risulta che già in occasione del parere espresso dal Pubblico Ministero, sulla richiesta di pena avanzata dall'imputato, si faceva riferimento alla circostanza che del capo b) rispondeva solo l'imputato UR e non anche il coimputato VA e la pena era stata concordata in tal senso, facendo riferimento ad entrambi i reati. Dunque, la sentenza era perfettamente corrispondente alla manifestazione espressa dall'imputato e dal Pubblico Ministero. 4. L'imputato, allorquando il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, ha rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo. La mancata traduzione dell'imputato, all'udienza successiva, non determina alcuna nullità. Sul punto è costante l'indirizzo giurisprudenziale secono cui la rinuncia a comparire all'udienza da parte dell'imputato detenuto, a seguito della quale costui è legittimamente considerato assente, produce i suoi effetti non solo per l'udienza per la quale la stessa è formulata ma acnhe per le successive, fino a quando l'imputato non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. 4 n. 50444 del 10/12/2019 - Rv. 277950 - 01; v. anche Sez. 4, sentenza n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567; Sez. 6, sentenza n. 36708 del 22/07/2015, Piscìtelli, Rv. 264670). Alla luce di ciò non è corretto distinguere, come fa il difensore a pag. 5 del ricorso, il caso in cui l'imputato sia detenuto per la causa oggetto del processo o quella in cui, nelle more, lo stesso sia sottoposto a nuova restrizione per altra causa poiché sia nell'un caso che nell'altro si versa in ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato che, comunque, ha rinunciato alla traduzione con conseguente onere, da parte sua, ove intenda presenziare, di revocare la rinuncia già espressa. 3 Da quanto detto consegue che la rinuncia, pur esplicitata all'udienza del 4 luglio 2018, è rimasta valida anche per l'udienza del 6 luglio 2018. 5. Non si ravvisano neppure i profili dedotti con riferimento all'art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'assistenza o rappresentanza dell'imputato poiché il difensore di fiducia, al momento del rinvio dell'udienza era, comunque, presente, in quanto sostituito dal difensore d'ufficio nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. Peraltro in ogni caso, l'assenza del predetto difensore all'udienza successiva in cui il pubblico ministero rinunciava alle repliche e veniva data lettura del dispositivo, non determinava alcuna nullità. E' stato infatti affermato che "qualora l'udienza conclusiva del giudizio abbreviato, dopo la discussione, sia stata rinviata per repliche su richiesta del pubblico ministero e questi non si sia poi avvalso di tale facoltà, non costituisce motivo di nullità l'omessa pronuncia del giudice sull'istanza di rinvio di detta udienza per legittimo impedimento del difensore dell'imputato in quanto, in assenza di repliche del pubblico ministero, il difensore non avrebbe potuto compiere in concreto alcuna attività" (Sez. 2 n. 23528 del 18/4/2019 ud., Rv. 276662 -01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del procedimento, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 settembre 2024
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38235 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Prato, in data 6 luglio 2018, è stata applicata a SA UR la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Prato, il 24 aprile 2018 nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 1.1. UR era stato tratto in arresto in flagranza e, in esito all'udienza di convalida, aveva chiesto di definire il processo mediante l'applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, dopo avere ammesso l'addebito e risarcito il danno patito dalla persona offesa. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un solo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Rileva la difesa che celebrata, il 26 aprile 2018, l'udienza di convalida, l'imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, su richiesta di termine a difesa, il processo era rinviato all'udienza del 4 luglio 2018. A detta udienza l'imputato presente, in quanto tradotto, assistito dal procuratore speciale, chiedevano l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Il coimputato VA IC chiedeva la definizione del processo con il rito abbreviato. Alle 14,10 era sospesa l'udienza che riprendeva dopo trenta minuti e, a questo punto, le parti rassegnavano le proprie conclusioni. Il Tribunale riservava la decisione all'esito dell'udienza, facultava i difensori a farsi sostituire. L'imputato rinunciava alla lettura del dispositivo. L'udienza proseguiva con la trattazione degli altri processi, fino alle 16,30 quando il Giudice si ritirava in camera di consiglio. Alle 19,00, uscito dalla camera di consiglio il Giudice rilevava che "non si evince le modifiche/rettifiche alle distinte imputazioni. Pertanto chiede che il P.M. formalizzi la rettifica di cui la difesa ha già preso conoscenza e rifissa per eventuali repliche l'udienza del 6.7.2018". Alla successiva udienza il P.M. rinunciava alle repliche ed era pronunciata la sentenza oggetto del ricorso senza che l'imputato UR fosse stato autorizzato a presenziare benché detenuto per quella causa. Ciò avrebbe determinato la nullità assoluta e insanabile dell'intero giudizio e dunque della sentenza. 3. La Procura generale, in persona del sostituto Flavia Alemi, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rícorso è manifestamente infondato. 2 2. In primo luogo va osservato che, ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame non si ravvisa alcuna delle ipotesi indicate. La difesa, a fronte di una volontà ritualmente espressa da parte dell'imputato, alla stregua del consenso del Pubblico Ministero, si contesta che la decisione, riservata all'esito dell'udienza e rinviata per eventuali repliche, dopo la formalizzazione delle rettifiche apportate alle imputazioni, già rese note all'imputato, il giudice, rinunciate le repliche da parte del P.M., pronunciava sentenza senza che l'imputato fosse autorizzato a comparire benché detenuto per quella causa. 3. il vizio dedotto non sussiste poiché, dalla verifica degli atti, resasi necessaria in ragione del vizio dedotto, risulta che già in occasione del parere espresso dal Pubblico Ministero, sulla richiesta di pena avanzata dall'imputato, si faceva riferimento alla circostanza che del capo b) rispondeva solo l'imputato UR e non anche il coimputato VA e la pena era stata concordata in tal senso, facendo riferimento ad entrambi i reati. Dunque, la sentenza era perfettamente corrispondente alla manifestazione espressa dall'imputato e dal Pubblico Ministero. 4. L'imputato, allorquando il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, ha rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo. La mancata traduzione dell'imputato, all'udienza successiva, non determina alcuna nullità. Sul punto è costante l'indirizzo giurisprudenziale secono cui la rinuncia a comparire all'udienza da parte dell'imputato detenuto, a seguito della quale costui è legittimamente considerato assente, produce i suoi effetti non solo per l'udienza per la quale la stessa è formulata ma acnhe per le successive, fino a quando l'imputato non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. 4 n. 50444 del 10/12/2019 - Rv. 277950 - 01; v. anche Sez. 4, sentenza n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567; Sez. 6, sentenza n. 36708 del 22/07/2015, Piscìtelli, Rv. 264670). Alla luce di ciò non è corretto distinguere, come fa il difensore a pag. 5 del ricorso, il caso in cui l'imputato sia detenuto per la causa oggetto del processo o quella in cui, nelle more, lo stesso sia sottoposto a nuova restrizione per altra causa poiché sia nell'un caso che nell'altro si versa in ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato che, comunque, ha rinunciato alla traduzione con conseguente onere, da parte sua, ove intenda presenziare, di revocare la rinuncia già espressa. 3 Da quanto detto consegue che la rinuncia, pur esplicitata all'udienza del 4 luglio 2018, è rimasta valida anche per l'udienza del 6 luglio 2018. 5. Non si ravvisano neppure i profili dedotti con riferimento all'art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'assistenza o rappresentanza dell'imputato poiché il difensore di fiducia, al momento del rinvio dell'udienza era, comunque, presente, in quanto sostituito dal difensore d'ufficio nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. Peraltro in ogni caso, l'assenza del predetto difensore all'udienza successiva in cui il pubblico ministero rinunciava alle repliche e veniva data lettura del dispositivo, non determinava alcuna nullità. E' stato infatti affermato che "qualora l'udienza conclusiva del giudizio abbreviato, dopo la discussione, sia stata rinviata per repliche su richiesta del pubblico ministero e questi non si sia poi avvalso di tale facoltà, non costituisce motivo di nullità l'omessa pronuncia del giudice sull'istanza di rinvio di detta udienza per legittimo impedimento del difensore dell'imputato in quanto, in assenza di repliche del pubblico ministero, il difensore non avrebbe potuto compiere in concreto alcuna attività" (Sez. 2 n. 23528 del 18/4/2019 ud., Rv. 276662 -01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del procedimento, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 settembre 2024