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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente e Relatore
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 12666/2025
proposto da
Ricorrente_1 08118638958 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000355005 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22452/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Nominativo_1, (C.F. CF_Ricorrente_1)), ex art. 18 bis Dlgs. n. 546/1992, proponeva, con il ministero del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica, ricorso in riassunzione (depositandolo in data 03/07/2025 innanzi codesta autorità giudiziaria e, successivamente, iscritto a ruolo RGR n. 12666/2025), a seguito della sentenza n. 1358/2025, emessa addì 05/03/2025 dalla Sezione 11^ della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano e depositata in data 24/03/2025; provvedimento, questo, che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del gravame, depositato il
20/11/2024 e di seguito iscritto a ruolo RGR n. 5648/2024; ricorso interposto avverso l'Iscrizione Ipotecaria
n. 07120231460000355005, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Asseriva, infatti, di essere venuto a conoscenza (per una verifica effettuata, casualmente) di tale peso sui beni di sua proprietà, iscritto, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Napoli, per crediti di natura tributaria, in capo agli Enti menzionati in epigrafe, per il complessivo importo di €. 286.965,00 sulla scorta delle cartelle esattoriali, sottese al provvedimento in esame,
Di conseguenza, reiterando le stesse doglianze di cui all'originario atto di opposizione, sostanziava l'impugnativa sull' omessa ovvero irregolare notificazione dei provvedimenti presupposti, giammai pervenuti nella sua sfera giuridico - conoscitiva e, se eventualmente notificati, nei luoghi dove non risultava residente, al momento del procedimento notificatorio, (come comprovava con le certificazioni di residenza storica, versate nel fascicolo telematico processuale, quale rilievo documentale, essenziale ai fini delle legittimità delle doglianze postulate nell'originario ricorso ed, in questa sede, riformulate, documentate e provate, per tabulas), eccepiva l'inesistenza giuridica della notificazione, in ogni caso, insanabile. Da qui, l'insussistenza della debenza tributaria, per violazione della sequenza procedimentale dei provvedimenti prodromici a quello oggetto di impugnazione;
per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento dei tributi de quibus, per decorrenza dei termini di legge, attesa l'estinzione del credito suddetto e, conseguentemente, la decadenza dall'azione di riscossione.
Ciò posto, evocava in giudizio, la prefata Concessionaria e gli Enti Impositori, specificati in rubrica, per sentirsi dichiarare l'illegittimità dell'opposta iscrizione, stante la sua infondatezza, in fatto ed in diritto;
per l'effetto, l'annullamento della medesima, nonché degli atti presupposti e consequenziali, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resistevano l'ADER, l'Agenzia delle Entrate DIP I Napoli ed il Comune di Napoli ( quest'ultimo per omesso pagamento della TARSU cartella ivi involucrati ruolo 2010/2011), che contestavano, estensivamente, l'assunto ex adverso;
in particolare, il surriferito Ente Impositore, deduceva - relativamente agli Avvisi di accertamento n. TF3011204699/2013 e n. TF3011204700/2013 - che i medesimi furono regolarmente notificati e, di seguito, impugnati dal contribuente;
in prime cure, il ricorso, accolto con sentenza n.
18129/33/2014 del 07/07/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
successivamente, impugnata dall'Ufficio, innanzi alla Commissione Tributaria della Campania che riformava la pronuncia, con sentenza n. 11152/15/2015, depositata in data 07/12/2015, non opposta e divenuta definitiva.
ADER eccepiva, inoltre, con il ministero del proprio difensore costituito, per quanto di ragione, il difetto di legittimazione passiva, stante la natura delle impugnazioni, afferenti al rapporto tributario sostanziale, la cui competenza, era da attribuirsi all'Ente Impositore, salvo per l'Amministrazione Comunale che aveva legittimato, per l'azione accertativa, all'epoca della generata pretesa, ex Equitalia SpA, oggi Agente della
Riscossione e, pertanto, il suidicato Comune, con controdeduzioni, instava l'estromissione dal giudizio de quo, essendo, altresì, responsabile, per tale attività, l' Agente della riscossione.
Nello specifico, quest'ultima, a supporto della correttezza del suo operato, forniva in atti la prova negativa delle prefate cartelle di pagamento, delle intimazioni e degli atti interruttivi, donde scaturiva l'opposto provvedimento.
Osservava, pertanto, l'inammissibilità dell'azione ex adverso, per essere manifestamente infondata in fatto ed in diritto, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21 comma 1 Dlgs. 546/1992, stante la tempestiva notifica degli atti presupposti, nel rispetto della sequenza procedimentale, non opposti e divenuti definitivi;
da qui, l'irretrattabilità del credito intimato.
Concludevano, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio, a carico del contribuente.
All'udienza di merito del 15/12/2025, la Corte, all'esito del contradditorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in pari data, decideva, come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato.
Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti.
Invero, trattasi di un obbligo,espressamente,introdotto dalla riforma Cartabia.
Al riguardo, sia la difesa del ricorrente, sia le parti resistenti non hanno depositato la surriferita attestazone e, per l'effetto, l'inutilizzabilità del ricorso, delle controdeduzioni, nonché della documentazione, versata nel fascicolo processuale telematico.
Di conseguenza, la violazione della prefata disposizione, entrata in vigore a far data dal 1° settembre 2024, impedisce la disamina dell'incarto documentale ed ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra impugnativa.
Ne discende che tale omissione - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità dei medesimi, nel presente giudizio.
Sicché, in assenza della prescritta certificazione, tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto le argomentazioni di cui alle controdeduzioni, oltre qualsiasi rilievo documentale versato dalle parti, non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma.
Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia quelle della parte resistente.
Da qui, l'inammissibilità del gravame e delle controdeduzioni!
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito. Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalle parti.
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023/ 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la mancanza di una parte effettivamente soccombente, discendente dall'inammissibilità dell'azione e dalla mancata trattazione del merito, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
In definitiva, la combinazione di una pronuncia d' inammissibilità definitiva e di una posizione processuale priva di soccombenza sostanziale impone la delibazione della compensazione delle spese del giudizio, escludendo qualsiasi attribuzione, in mancanza di una parte formalmente e sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 12666/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso, come da motivazione.
Compensa le spese di lite, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio, in data 15 dicembre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente e Relatore
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 12666/2025
proposto da
Ricorrente_1 08118638958 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000355005 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22452/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Nominativo_1, (C.F. CF_Ricorrente_1)), ex art. 18 bis Dlgs. n. 546/1992, proponeva, con il ministero del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica, ricorso in riassunzione (depositandolo in data 03/07/2025 innanzi codesta autorità giudiziaria e, successivamente, iscritto a ruolo RGR n. 12666/2025), a seguito della sentenza n. 1358/2025, emessa addì 05/03/2025 dalla Sezione 11^ della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano e depositata in data 24/03/2025; provvedimento, questo, che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del gravame, depositato il
20/11/2024 e di seguito iscritto a ruolo RGR n. 5648/2024; ricorso interposto avverso l'Iscrizione Ipotecaria
n. 07120231460000355005, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Asseriva, infatti, di essere venuto a conoscenza (per una verifica effettuata, casualmente) di tale peso sui beni di sua proprietà, iscritto, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Napoli, per crediti di natura tributaria, in capo agli Enti menzionati in epigrafe, per il complessivo importo di €. 286.965,00 sulla scorta delle cartelle esattoriali, sottese al provvedimento in esame,
Di conseguenza, reiterando le stesse doglianze di cui all'originario atto di opposizione, sostanziava l'impugnativa sull' omessa ovvero irregolare notificazione dei provvedimenti presupposti, giammai pervenuti nella sua sfera giuridico - conoscitiva e, se eventualmente notificati, nei luoghi dove non risultava residente, al momento del procedimento notificatorio, (come comprovava con le certificazioni di residenza storica, versate nel fascicolo telematico processuale, quale rilievo documentale, essenziale ai fini delle legittimità delle doglianze postulate nell'originario ricorso ed, in questa sede, riformulate, documentate e provate, per tabulas), eccepiva l'inesistenza giuridica della notificazione, in ogni caso, insanabile. Da qui, l'insussistenza della debenza tributaria, per violazione della sequenza procedimentale dei provvedimenti prodromici a quello oggetto di impugnazione;
per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento dei tributi de quibus, per decorrenza dei termini di legge, attesa l'estinzione del credito suddetto e, conseguentemente, la decadenza dall'azione di riscossione.
Ciò posto, evocava in giudizio, la prefata Concessionaria e gli Enti Impositori, specificati in rubrica, per sentirsi dichiarare l'illegittimità dell'opposta iscrizione, stante la sua infondatezza, in fatto ed in diritto;
per l'effetto, l'annullamento della medesima, nonché degli atti presupposti e consequenziali, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resistevano l'ADER, l'Agenzia delle Entrate DIP I Napoli ed il Comune di Napoli ( quest'ultimo per omesso pagamento della TARSU cartella ivi involucrati ruolo 2010/2011), che contestavano, estensivamente, l'assunto ex adverso;
in particolare, il surriferito Ente Impositore, deduceva - relativamente agli Avvisi di accertamento n. TF3011204699/2013 e n. TF3011204700/2013 - che i medesimi furono regolarmente notificati e, di seguito, impugnati dal contribuente;
in prime cure, il ricorso, accolto con sentenza n.
18129/33/2014 del 07/07/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
successivamente, impugnata dall'Ufficio, innanzi alla Commissione Tributaria della Campania che riformava la pronuncia, con sentenza n. 11152/15/2015, depositata in data 07/12/2015, non opposta e divenuta definitiva.
ADER eccepiva, inoltre, con il ministero del proprio difensore costituito, per quanto di ragione, il difetto di legittimazione passiva, stante la natura delle impugnazioni, afferenti al rapporto tributario sostanziale, la cui competenza, era da attribuirsi all'Ente Impositore, salvo per l'Amministrazione Comunale che aveva legittimato, per l'azione accertativa, all'epoca della generata pretesa, ex Equitalia SpA, oggi Agente della
Riscossione e, pertanto, il suidicato Comune, con controdeduzioni, instava l'estromissione dal giudizio de quo, essendo, altresì, responsabile, per tale attività, l' Agente della riscossione.
Nello specifico, quest'ultima, a supporto della correttezza del suo operato, forniva in atti la prova negativa delle prefate cartelle di pagamento, delle intimazioni e degli atti interruttivi, donde scaturiva l'opposto provvedimento.
Osservava, pertanto, l'inammissibilità dell'azione ex adverso, per essere manifestamente infondata in fatto ed in diritto, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21 comma 1 Dlgs. 546/1992, stante la tempestiva notifica degli atti presupposti, nel rispetto della sequenza procedimentale, non opposti e divenuti definitivi;
da qui, l'irretrattabilità del credito intimato.
Concludevano, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio, a carico del contribuente.
All'udienza di merito del 15/12/2025, la Corte, all'esito del contradditorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in pari data, decideva, come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato.
Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti.
Invero, trattasi di un obbligo,espressamente,introdotto dalla riforma Cartabia.
Al riguardo, sia la difesa del ricorrente, sia le parti resistenti non hanno depositato la surriferita attestazone e, per l'effetto, l'inutilizzabilità del ricorso, delle controdeduzioni, nonché della documentazione, versata nel fascicolo processuale telematico.
Di conseguenza, la violazione della prefata disposizione, entrata in vigore a far data dal 1° settembre 2024, impedisce la disamina dell'incarto documentale ed ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra impugnativa.
Ne discende che tale omissione - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità dei medesimi, nel presente giudizio.
Sicché, in assenza della prescritta certificazione, tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto le argomentazioni di cui alle controdeduzioni, oltre qualsiasi rilievo documentale versato dalle parti, non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma.
Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia quelle della parte resistente.
Da qui, l'inammissibilità del gravame e delle controdeduzioni!
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito. Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalle parti.
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023/ 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la mancanza di una parte effettivamente soccombente, discendente dall'inammissibilità dell'azione e dalla mancata trattazione del merito, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
In definitiva, la combinazione di una pronuncia d' inammissibilità definitiva e di una posizione processuale priva di soccombenza sostanziale impone la delibazione della compensazione delle spese del giudizio, escludendo qualsiasi attribuzione, in mancanza di una parte formalmente e sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 12666/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso, come da motivazione.
Compensa le spese di lite, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio, in data 15 dicembre 2025