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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1186/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Seggio del Popolo, 22 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Di Monda che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Calvizzano al viale della Resistenza, 39
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.4M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il procuratore della ricorrente, riportandosi ai propri atti, documenti e conclusioni, ha chiesto la decisione della causa con la conferma delle condizioni del ricorso, con la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 1186/2022
Con ricorso depositato l' 1-2-2022, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, a Marano di Napoli il 27 giugno 2005 con il resistente (nato a
Villaricca il 28/10/1973), dal quale è nata una FI (nata a [...] il [...]) Per_1 attualmente maggiorenne- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione.
In particolare chiedeva l' affido esclusivo della FI;
la conferma dell' assegnazione della casa familiare;
la conferma a carico del resistente della corresponsione della somma di € 300,00 mensili da versarsi entro il 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la FI, da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie al 50%.
All'udienza del 12 ottobre 2022 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Zampogna) il quale, ascoltata la ricorrente, rinviava per bonario componimento.
Con ordinanza del 12 dicembre 2022, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente benché ritualmente evocato in giudizio, fallito l'accordo, confermava integralmente le condizioni della sentenza di separazione;
infine nominava G.I. se stesso rinviando all'udienza del
15.5.2023.
Dopo numerosi rinvii per la rinotifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e dell'estratto contributivo della FI Pt_2 maggiorenne, all'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art.190 c.p.c. vista la rinuncia del procuratore costituito.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 6.4.2018) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
2158/2020 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni del ricorso che riproducono le condizioni della separazione da intendersi richiamate, ad eccezione del regime di affido e diritto di visita essendo divenuta maggiorenne la FI . Per_1
2 R.G. n. 1186/2022
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia del convenuto e dell'esito della controversia.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del 22.2.2022 prot. n. 116/2022 vengono liquidati all' esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli in data
27 giugno 2005 (atto n. 101, parte II, Serie A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005 ) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Villaricca il 28/10/1973);
b) nulla dispone su affido e diritto di visita, essendo la FI della coppia maggiorenne;
c) conferma per il resto (ossia per il mantenimento della FI ed assegnazione della casa Per_1 familiare) la sentenza di separazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Seggio del Popolo, 22 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Di Monda che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Calvizzano al viale della Resistenza, 39
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.4M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il procuratore della ricorrente, riportandosi ai propri atti, documenti e conclusioni, ha chiesto la decisione della causa con la conferma delle condizioni del ricorso, con la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 1186/2022
Con ricorso depositato l' 1-2-2022, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, a Marano di Napoli il 27 giugno 2005 con il resistente (nato a
Villaricca il 28/10/1973), dal quale è nata una FI (nata a [...] il [...]) Per_1 attualmente maggiorenne- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione.
In particolare chiedeva l' affido esclusivo della FI;
la conferma dell' assegnazione della casa familiare;
la conferma a carico del resistente della corresponsione della somma di € 300,00 mensili da versarsi entro il 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la FI, da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie al 50%.
All'udienza del 12 ottobre 2022 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Zampogna) il quale, ascoltata la ricorrente, rinviava per bonario componimento.
Con ordinanza del 12 dicembre 2022, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente benché ritualmente evocato in giudizio, fallito l'accordo, confermava integralmente le condizioni della sentenza di separazione;
infine nominava G.I. se stesso rinviando all'udienza del
15.5.2023.
Dopo numerosi rinvii per la rinotifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e dell'estratto contributivo della FI Pt_2 maggiorenne, all'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art.190 c.p.c. vista la rinuncia del procuratore costituito.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 6.4.2018) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
2158/2020 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni del ricorso che riproducono le condizioni della separazione da intendersi richiamate, ad eccezione del regime di affido e diritto di visita essendo divenuta maggiorenne la FI . Per_1
2 R.G. n. 1186/2022
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia del convenuto e dell'esito della controversia.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del 22.2.2022 prot. n. 116/2022 vengono liquidati all' esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli in data
27 giugno 2005 (atto n. 101, parte II, Serie A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005 ) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Villaricca il 28/10/1973);
b) nulla dispone su affido e diritto di visita, essendo la FI della coppia maggiorenne;
c) conferma per il resto (ossia per il mantenimento della FI ed assegnazione della casa Per_1 familiare) la sentenza di separazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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