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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa GE AR, visto il proprio decreto del 28.10.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 10.12.2025, ore 9:00, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16241/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in San Marcellino (CE), Via Gramsci n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Conte,
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in , Piazza Marina n. 39, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Silvana Celesia, giusta procura generale alle liti rep. n.15 del 04.05.2021
depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , CP_2 CP_1
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede,
rappresentata e difesa dall'avv. Geltrude Bonura, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO CP_1
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 6.085,00, oltre interessi legali ai sensi del Parte_1
combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in € 5.341,00, Parte_1
di cui € 264,00 (€ 237,00 c.u.+ € 27,00 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Francesco Conte;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto;
CP_1 in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la Controparte_1
Con :
Con 4) condanna la a tenere indenne il di quanto lo stesso è tenuto a Controparte_1
versare all'attore in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo CP_1
sostenute, che liquida in € 5.314,00, di cui € 237,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso,
oltre rimborso spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2022, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie
di danno biologico permanente e temporaneo) per un totale di € 25.960,00 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esponeva, a tal fine, che:
- in data 9.08.2022 verso le ore 7,30/8,00 circa in , mentre praticava jogging CP_1
lungo Viale Margherita di Savoia, le cui condizioni apparivano in buono stato,
improvvisamente era inciampato, cadendo rovinosamente a terra a causa di piastrelle di cemento disconnesse e mancanti, le quali creavano un'alterazione del piano stradale;
- tale percorso era ricoperto da fogliame, carte e rifiuti vari, tali da rendere impercettibile il pericolo anche a chi percorresse il viale con la massima diligenza;
- a seguito della caduta, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera – Regione Siciliana Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, ove gli erano state refertate “fratture di III, IV, V, VI, VII costa di sinistra". Il , costituitosi, preliminarmente eccepiva la nullità della citazione ai Controparte_1
sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c.., per mancanza di indicazioni precise sul luogo teatro del sinistro e sulla dinamica dell'incidente.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, deduceva la riconducibilità del fatto all'esclusiva responsabilità della
Con (d'ora innanzi denominata soltanto ) e chiedeva Controparte_3
di essere autorizzato a chiamarla in giudizio, al fine di essere tenuto indenne;
ciò in forza del
Con contratto di servizio stipulato tra il e la il 10.07.2020, con cui la predetta società CP_1
aveva assunto, in particolare, l'obbligo di espletare i servizi di monitoraggio e di pronto intervento sulle strade cittadine e sui relativi manufatti.
Con Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza sia della domanda principale (o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada), sia della domanda di manleva, evidenziando, con riferimento a quest'ultima, l'assenza di prova circa la riconducibilità del fatto all'inadempimento di obblighi specifici previsti dal contratto di servizio del 10.07.2020.
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato.
La causa, quindi, all'udienza di discussione orale a trattazione scritta in data odierna,
dopo l'istruzione consistita nell'assunzione della prova testimoniale e nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare le eccezioni di nullità della citazione
Con sollevate dal e dalla nelle rispettive comparse di costituzione e Controparte_1
risposta, suscettibili di esame congiunto.
Tali eccezioni sono infondate.
L'attore, infatti, ha illustrato in modo chiaro la dinamica dell'incidente e, pur avendo omesso di indicare in citazione riferimenti circa il punto preciso in cui lo stesso si è verificato,
ha dedotto che è avvenuto in viale Margherita di Savoia e ha allegato all'atto di citazione la documentazione fotografica raffigurante l'insidia che ne ha cagionato la caduta, così
consentendo l'individuazione del luogo esatto di verificazione del sinistro.
Invero, la documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione ha una funzione integrativa dell'atto introduttivo.
Da ciò consegue la sufficiente determinatezza del petitum e, per l'effetto, l'infondatezza delle eccezioni in esame, che vanno dunque respinte.
Passando, quindi, all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata
Con da , si osserva che a fondamento della stessa la società terza chiamata ha rilevato di non essere più responsabile, a seguito della stipula del nuovo contratto di servizio del 10 luglio
2020 con il , del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Controparte_1
superficie viarie e pedonali del e di occuparsi soltanto del servizio di monitoraggio e CP_1
pronto intervento ed emergenze, il cui inadempimento non è stato provato dal ma CP_1
tale questione attiene, piuttosto, al merito della controversia e non alla legittimazione passiva,
la quale deve ritenersi sussistente in base alla prospettazione del convenuto. CP_1
Nel merito, la domanda attorea contro il è fondata e va accolta per quanto di CP_1
ragione. Giova rilevare, in proposito, che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è
giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in
relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti
locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019;
conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno. Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_1
, per i danni dallo stesso subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697
c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato,
in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e , escussi nel corso Testimone_1 Testimone_2
dell'udienza del 8.04.2024.
In particolare, la teste : Testimone_1
- in relazione alle circostanze sub a) indicate in atto di citazione (“che il giorno 09/08/2022
verso le ore 7,30/8,00 circa in l'attore praticava jogging lungo Viale Margherita di CP_1
Savoia”), ha dichiarato: “confermo il capitolo a) precisando che io stavo facendo
jogging insieme a mio padre”;
- in relazione alle circostanze sub b) indicate in atto di citazione (“che in tali circostanze
di tempo e di luogo, percorrendo la predetta strada, le cui condizioni apparivano in buon stato,
improvvisamente l'attore inciampava, cadendo rovinosamente a terra;
infatti, il percorso in
quel punto era reso pericoloso dalle piastrelle di cemento disconnesse e mancanti, le quali
creavano un'alterazione del piano stradale”), ha dichiarato: “in ordine al capitolo b)
confermo che mio padre è caduto a terra in quanto è inciampato su delle piastrelle sconnesse, che non si vedevano in quanto coperte da foglie e cartacce, che si trovavano
sul marciapiede, ove correvamo, che costeggia la strada. Io mi trovavo dietro mio padre
a circa 5 metri di distanza. Aggiungo che le piastrelle erano sollevate perché sotto di esse vi
erano le radici di un albero. Il tratto già percorso si trovava in discrete condizioni. Preciso che
era la prima volta che abbiamo fatto quel percorso”;
- in relazione alle circostanze sub d) indicate in atto di citazione (“che a causa della caduta,
l'attore era trasportato presso l'Azienda Ospedaliera - Regione Siciliana Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello, ove veniva refertato con verbale di Pronto Soccorso n. 036614, riscontrandogli
con esame eseguito in regime di urgenza “fratture di III, IV, V, VI, VII costa di sinistra”), ha dichiarato: “confermo il capitolo n. d) anche se non ricordo il numero del verbale del Pronto
soccorso e il numero di coste fratturate”.
Sentito sui medesimi capitoli, il teste ha dichiarato: Testimone_2
“A.D.R. Confermo il capitolo a) ma preciso che sono a conoscenza della detta circostanza
in quanto stavamo correndo insieme.
A.D.R. In ordine al capitolo b) confermo che l'attore è inciampato ed è caduto a terra sul
lato sinistro del corpo poiché sul marciapiede, ove correvamo, vi erano delle piastrelle di cui
alcune rotte ed altre rialzate che non si vedevano in quanto coperte da fogliame e da
spazzatura. Io mi trovavo dietro l'attore a circa 5 metri di distanza e poi dietro di me c'era sua figlia.
Aggiungo che le piastrelle erano sollevate perché sotto di esse vi erano le radici di un albero. Che io
sappia il non aveva fatto mai quel percorso, quanto meno insieme a me. Pt_1
onfermo il capitolo n. d) ma non ricordo il numero del verbale del Pronto soccorso”. Tes_3
Ora, le deposizioni sono da ritenersi attendibili perché non presentano incongruenze né
contraddizioni e trovano per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attore.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'arrivo del lo stesso giorno Pt_1
del sinistro alle ore 09:17, e riporta, sotto la voce “modalità di trauma”, l'indicazione “Altro -
incidente in luogo aperto. Lesioni riportate il 09/08/2022 alle 8:00”, mentre nella sezione “anamnesi” risulta “Rif trauma contusivo arto sup sx e emitorace sx avvenuto oggi in viale regina margherita
mentre faceva joking...”.
L'attore ha, in proposito, chiarito sin da subito nel proprio atto introduttivo che nel verbale sopra indicato è erroneamente riportato che il fatto è avvenuto in via Regina Margherita,
quando in realtà lo stesso si è verificato in via Margherita di Savoia, sicché non può ravvisarsi un'incongruenza in quanto riportato nel verbale medesimo.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto,
idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, considerato che il sinistro si è verificato in pieno giorno (ore 07:30/08:00 di una mattina di agosto), quindi in condizioni di piena visibilità, e che soprattutto il tratto di strada in cui si è verificato il fatto, come emerge chiaramente dalle fotografie allegate, si presenta in condizioni di evidente dissesto generale anche in punti diversi da quello in cui è avvenuta la caduta, si ritiene che l'attore abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr.
anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire il pericolo derivante dalla presenza dell'insidia
(anche in presenza di foglie e cartacce che coprivano la buca, se si considerano le condizioni generali del manto stradale nel tratto in questione), sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento, che appare congruo quantificare nella misura del 30%.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
[...]
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attore dei CP_1
danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, nella misura del 70% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio,
dott. , ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in Persona_1
atti, condivise da questo giudice – che “la dinamica dell'incidente, sulla scorta dei dati anamnestici
e documentali acclusi agli atti, appare compatibile con una vis lesiva idonea a determinare valido trauma
fratturativo a carico di coste. Gli attuali accertamenti medico-legali hanno evidenziato una sindrome
algico disfunzionale a carico dell'emicostato di sinistra che si estrinseca tramite dolorabilità diffusa alla
digitopressione sull'emicostato sinistro che si acuisce con gli atti profondi del respiro. Si sottolinea che
iltrauma, inizialmente, ha determinato un pneumotorace che, allo stato attuale, risulta andato incontro
a piena restitutio ad integram e non comporta alcuna disfunzionalità degna di nota. Ad ulteriore conferma di ciò, non vi è alcuna certificazione pneumologica che ne attesti ancora la sua permanenza o
i suoi residui funzionali;
inoltre, all'atto dell'anamnesi, non viene lamentato alcun disturbo respiratorio
ad esso collegato”.
Sulla scorta dei suesposti rilievi, il medesimo C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità
temporanea assoluta di giorni 10, un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a gg.
10, e al 50%, pari a gg. 20 e, al 25%, nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 5%.
Alle conclusioni del c.t.u, non contestate dalle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata,
avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di
Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio
equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere
aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle
normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale",
appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento
alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018). Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo,
per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti
dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo
nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore,
della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente
risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza,
del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo,
per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ.
nn. 12408 e 14402/2011), spetta a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (64 anni compiuti), la somma complessiva di € 5.965,00 in moneta attuale, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 1.741,60 (escluso l'aumento per danno morale del 25%), da moltiplicare per il grado di invalidità (5%) e per il coefficiente
(0,685) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 3.162,50 (€ 1.150,00 + € 862,50 + € 1.150,00) in moneta attuale, per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Dalla sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 9.127,50, va decurtato il 30% (pari a € 3.042,50) corrispondente al concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore, pervenendosi ad un totale pari a € 6.085,00 che costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale in moneta attuale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle
di Milano, in considerazione del difetto assoluto di allegazione e dell'assenza di prova anche presuntiva sul punto.
Parimenti, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno,
in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Per quanto concerne il danno da ritardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “nell'obbligazione risarcitoria
da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria
dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari
attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione
economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del
creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento
della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal
rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione,
essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi
costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso
che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Nella specie, l'attore si è limitato a chiedere gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, senza assolvere gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Ne consegue che, essendo le poste di danno liquidate già espresse in moneta attuale, non occorre procedere alla rivalutazione di ulteriori voci risarcitorie.
Sulla predetta somma di € 6.085,00 – al cui pagamento va condannato il CP_1
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali, ai sensi del combinato disposto degli
[...]
artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza
(momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Invero: la necessaria domanda di parte può ritenersi sussistente in base alla richiesta di
“interessi sino al soddisfo” e la previsione di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito e non soltanto alle obbligazioni di natura contrattuale (cfr. Cass. n. 61/2023 e Cass. n. 7677/2025)
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , CP_1
questa appare fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, il ha lamentato l'inadempimento da parte della Controparte_1
degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri servizi”, lettere
Con f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio della rete
stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali
su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo
immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1
del suddetto contratto (vedi allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Con Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al CP_1
servizio di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito, altresì, che il non ha fornito prova di inadempimenti specifici relativi allo CP_1
svolgimento dei servizi in questione.
Al riguardo, deve innanzitutto escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 10.7.2020, la abbia assunto un obbligo generale di manleva dell' CP_2 [...]
indipendente dall'inadempimento degli specifici obblighi dalla stessa assunti con CP_4
il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, al punto CP_1
1) dell'art. 13, che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli
eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il da CP_1
qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale”. Interpretando la suddetta disposizione contrattuale, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di previsto dal sopra indicato punto 1) dell'art. 13, specificamente CP_2
invocato dal a sostegno della propria domanda di garanzia) si attiva unicamente in CP_1
presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici)
di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
È pur vero, tuttavia, che il non ha dedotto la sussistenza di un obbligo CP_1
Con generalizzato di manleva a carico di , ma ha specificamente allegato l'inadempimento da
Con parte della degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 (“Altri Servizi”), lettere “f” e “g”, del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di monitoraggio e pronto intervento della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte Controparte_1
negli allegati tecnici.
Con A tal proposito, appare destituito di fondamento il rilievo effettuato al riguardo dalla ,
sulla base del quale non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento dei propri obblighi contrattuali, non avendo il fornito prova che il dissesto del manto stradale, dedotto CP_1
da parte attrice, rientrasse tra gli ammaloramenti che dovevano formare oggetto delle attività
Con di monitoraggio, pronto intervento ed emergenza demandate alla , sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio del 10.07.2020.
Infatti, da un'attenta analisi del predetto contratto e delle schede di definizione tecnica dei
Con servizi di cui all'Allegato 1), come precisato dalla stessa , si evince infatti che rientrasse tra i suoi gli obblighi contrattuali la prestazione dei seguenti servizi:
1. servizio di monitoraggio di tutte le pavimentazioni stradali, viarie e pedonali, presenti sul territorio comunale, finalizzato all'individuazione e registrazione dei degradi sovrastrutturali delle stesse, con particolare riguardo a quelle di alta gravità - ma non solo limitatamente a queste ultime (cfr pagg. 1 e 2 del summenzionato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servizio”, prodotto in
Con allegato all'atto di costituzione della );
2. servizio di pronto intervento per il ripristino di inefficienza circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali pubbliche di proprietà del CP_1
, nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità
[...]
(cfr pagg. 5 e 6 del citato contratto di servizio, prodotto in allegato all'atto di costituzione della
; CP_2
3. servizio di emergenza per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e/o di modesta entità presenti su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, consistente non solo nello svolgimento dell'attività di riparazione rapida di buche di alta gravità (gravità 3), ma anche nel transennamento di anomalie puntuali e circoscritte (cfr pagg. 7 e 8 del citato contratto di servizio, ai paragrafi denominati “oggetto del servizio” e “standard di qualità del servizio”, prodotto in allegato all'atto di costituzione della . CP_2
Pertanto, sulla base di quanto previsto dal citato contratto nonché dalle schede di definizione tecnica dei servizi di cui all'Allegato 1), nelle ipotesi, come quella oggetto di causa,
Con in cui fosse presente un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la ,
pur non ritenendo il dissesto stradale di gravità 3, avrebbe dovuto comunque attivare il servizio di pronto intervento per il ripristino dell'inefficienza e il servizio di emergenza per il transennamento dell'area; ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Con Ora, la non ha fornito prova né di avere espletato il servizio di monitoraggio, né di essere intervenuta mediante i servizi di pronto intervento e di emergenza, non adempiendo così l'onere probatorio sulla stessa ricadente in base ai criteri di ripartizione della responsabilità contrattuale. Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attore per capitale, interessi e CP_1
spese.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del va CP_1
accolta nei limiti sopra indicati;
parimenti la domanda di garanzia proposta dal CP_1
contro la CP_2
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
[...]
Tali spese di liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate CP_1
nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel
DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a €26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda.
Così deciso in Palermo il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
GE AR
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal
Giudice GE AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.