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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 3128 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3128/2023 R.G. promosso da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.so Parte_1 C.F._1
Buenos Aires n. 21/4 sc. sx, Genova, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Ceino, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
(P.IVA ), con sede legale in Via Università 1 a Controparte_1 P.IVA_1
RM (e sede amm.va in C.so di Porta Vigentina 9 a Milano), in persona del suo procuratore ad lites pro-tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Via Merlo n. 1, Milano, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. FABIO ALBANO, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
-PARTE RESISTENTE-
e contro
(C.F. ) con sede in Tortona (AL), Piazza Duomo n. 12, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo procuratore Dott. elettivamente domiciliata in Tortona Controparte_4
(AL), Corso della Repubblica n. 48 nello studio dell'Avv. PIETRO SAVARRO, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
-PARTE TERZA CHIAMATA-
Conclusioni della parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 6.10.2025.
Conclusioni della parte convenuta: come da atto di chiamata in causa del terzo.
Conclusioni di parte terza chiamata: come da comparsa di costituzione.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, datato 22.11.2024, ritualmente notificato, parte ricorrente chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 814.237,20, quale liquidazione complessiva delle polizze n° 540134335 (euro 157.318,48) e n° 545118219 (euro 656.918,72), oltre a quanto successivamente maturato sulle polizze dall'ultima contabilizzazione comunicata alla data del pagamento ed oltre agli interessi moratori, nella misura degli interessi legali di mora, con anatocismo dalla domanda giudiziale, quali definiti semestralmente dal Controparte_5
sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di
[...] otto punti percentuali, dal 16/05/2023 all'effettivo soddisfo e con anatocismo dalla domanda giudiziale e con il ristoro del maggior danno ex art. 1224 c.c..
Nello specifico la Sig,ra sseriva di essere creditrice di Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche semplicemente ”) in forza di due polizze vita stipulate con Controparte_1 quest'ultima dal Dott. rispettivamente in data 15.04.2016 e 20.04.2016, nelle quali Persona_1
il Dott. veva indicato come beneficiari in caso di sua morte i propri eredi legittimi. Pt_1
In particolare, parte ricorrente evidenziava che l'assicurato Sig. era deceduto in data Persona_1
16.11.2022 e che alla data del decesso quest'ultimo aveva lasciato quale unico erede legittimo proprio la ricorrente, parente in linea collaterale di IV grado;
evidenziava in sostanza che in forza di quanto statuito dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione 11421 del 2021 la sig.ra era beneficiaria Pt_1
delle due polizze in esame in quanto erede legittima al momento della morte del contraente, dovendosi infatti individuare gli eredi beneficiari al momento del decesso dello stipulante e non della designazione ed essendo altresì irrilevante l'eventuale istituzione di erede tramite testamento posteriore alla designazione nella polizza dei beneficiari come eredi legittimi.
Parte ricorrente affermava che le richieste di liquidazione indirizzate alla non Controparte_1 avevano sortito alcun effetto perchè l'assicuratore , a fronte di una concorrente Controparte_1 rivendica alla liquidazione delle polizze anche da parte dell'erede testamentario , Controparte_3
aveva comunicato con lettera del 25/05/2023 di non intendere liquidare alcunché.
Si costituiva in giudizio la resistente , chiedendo la fissazione di nuova udienza Controparte_1
al fine di consentire la chiamata in causa della erede universale del Sig. Controparte_3
e pertanto erede anche del patrimonio della di lui premorta sorella (deceduta senza Persona_1
lasciare testamento e con unico erede legittimo il fratello , beneficiaria delle polizze Persona_1
Crédit Agricole Vita Private Exclusive n. 540134335 e Crédit Agricole Vita Private Multy Straategy
n. 545118219 sin dal momento della stipulazione di tali contratti;
chiedendo nel merito il rigetto delle avversarie domande e per l'effetto, accertato il soggetto o i soggetti beneficiari delle citate polizze
2 Crédit Agricole Vita Private Exclusive n. 540134335 e Crédit Agricole Vita Private Multy Straategy
n. 545118219, di dichiarare il soggetto o i soggetti cui la Compagnia doveva liquidare tali polizze, nonché in che misura e/o quote effettuare la liquidazione.
Nello specifico la convenuta, confermata la conclusione con il Sig. delle polizze nn. Persona_1
540134335 e 545118219, rappresentava che il 25.9.2022 era deceduta a Viguzzolo (AL) la Sig.ra sorella del contraente assicurato delle polizze di cui sopra Sig. Persona_2 [...]
ed unica erede legittima dello stesso;
che l'11.11.2022 il Sig. a mezzo di atto Per_1 Persona_1
ricevuto dal Notaio Dott.ssa aveva redatto testamento pubblico in cui, dopo aver Persona_3
disposto numerosi legati, aveva nominato erede del proprio patrimonio la Diocesi di e che in CP_3
data 16.11.2022 era deceduto il Sig. Persona_1
Ebbene parte resistente, in punto diritto, richiamava la pronuncia delle S.U. n. 11421/2021, affermando che, in virtù dei principi enunciati dalla Cassazione in tale sede, le polizze non potevano essere liquidate alla ricorrente, o comunque non in maniera esclusiva, così argomentando: “è vero che la Sig.ra fa parte della categoria degli eredi legittimi del Sig. Parte_1 Persona_1
e quindi con il decesso del contraente si dovrebbe essere espanso il suo diritto alla liquidazione delle polizze, nato con la stipulazione;
ma è altresì indubbio che tale diritto alla liquidazione era nato in [...] (anche o in via esclusiva?) alla Sig.ra la quale essendo nel frattempo Persona_2
deceduta dovrebbe aver passato tale diritto al suo unico erede cioè lo stesso Sig. e Persona_1 quindi per testamento, tale diritto dovrebbe essere passato alla Diocesi di ”; ancora CP_3
evidenziava che dato per certo che in base alle Sez. Un. sopra citate la alla morte Controparte_3
del testatore era divenuta erede acquisendo anche il diritto alla liquidazione delle polizze, ciò che risultava incerto erano le quote di liquidazione delle polizze stesse in quanto si poteva sostenere: 1) sia che al momento di stipulazione delle polizze (15/20.4.2016), l'unica erede legittima “in senso tecnico” del Sig. era la sorella Sig.ra in capo alla quale era Persona_1 Persona_2 nato “in via esclusiva” il diritto iure proprio alla liquidazione;
per cui a causa del suddetto passaggio successorio, la liquidazione delle polizze de quibus spettava unicamente alla , 2) Controparte_3
sia che al momento di stipulazione delle polizze il diritto alla loro liquidazione era nato in capo a [...]
i potenziali eredi legittimi, cioè a tutti i parenti entro il VI grado del Sig. cosicché la Persona_1 liquidazione delle polizze andava divisa tra l'erede legittima vivente Sig.ra e la Parte_1
. Controparte_3
Con comparsa, datata 12.09.2024, si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_3
, contestando quanto dedotto dalle controparti, domandando l'accertamento della propria
[...]
titolarità esclusiva dei diritti di credito derivanti dalla liquidazione delle polizze oggetto della presente controversia, e chiedendo la condanna di al pagamento per intero degli importi Controparte_1
3 da esse derivanti, oltre interessi legali sulle somme dovute, fino al saldo.
In particolare, la affermava di essere beneficiaria delle polizze in oggetto Controparte_3
in ragione del fatto che al momento della stipula delle polizze in questione, la Sig.ra Persona_2
sorella dell'assicurato, era da considerarsi l'unica erede legittima di quest'ultimo, e quindi
[...]
unica beneficiaria dei predetti contratti di assicurazione sulla vita, non avendo mai questi né contratto matrimonio né generato prole.
Inoltre, parte terza chiamata sosteneva che al momento del decesso della Sig.ra Persona_2
(morta senza aver redatto alcun testamento) il Sig. era unico erede
[...] Persona_1 legittimo della medesima ex art. 570 c.c. con la conseguenza dell'acquisto da parte di quest'ultimo dell'intero di lei patrimonio, comprensivo quindi anche del diritto di credito derivante dalle polizze in questione e che ancora alla morte di quest'ultimo, salvo l'obbligo di adempiere ai numerosi legati disposti nel testamento, tutto il patrimonio del Dottor - ricomprendente anche il diritto Persona_1
a ottenere la liquidazione delle polizze vita a suo tempo stipulate con - era stato trasmesso CP_6 in capo all'erede testamentario, , che aveva accettato tale istituzione;
con la Controparte_3
conseguenza che la doveva ritenersi unica ed esclusiva titolare del diritto di credito Controparte_3
nascente dalle polizze assicurative emesse da n. 540134335 e n. 545118219; che invero la CP_6
contraria affermazione della ricorrente, Signora di titolarità in capo a sé del Parte_1
diritto a riscuotere le polizze oggetto della presente lite si scontrava in modo inconciliabile con i principi stabiliti e ormai ritenuti pacifici dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 C.C., comma 2.
La terza chiamata deduceva infatti la natura di atto unilaterale inter vivos con effetti post mortem dell'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, affermando pertanto come l'evento morte dell'assicurato fosse sostanzialmente il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione relativa al diritto già previamente acquisito dal beneficiario al momento della designazione.
Infine, affermava la terza chiamata che con la pronuncia Cass. Civ. S.U. n. 11421/2021 veniva riconosciuta l'applicabilità del dettato dell'art. 1412, comma II c.c. anche all'ipotesi di premorienza del beneficiario allo stipulante nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita.
***
Preliminarmente deve rilevarsi come non siano state oggetto di contestazione, con la conseguenza che debbono essere considerate pacifiche, tanto l'avvenuta stipulazione dei due contratti di assicurazione sulla vita nn. 540134335 e 545118219, quanto i fatti relativi alla morte dell'assicurato
Sig. avvenuta il 16.11.2022 (cfr. doc. c) di parte ricorrente;
doc. n. 5 di parte Persona_1
resistente; all. n. 7 di parte terza chiamata), e della di lui sorella premorta Sig.ra Persona_2
4 deceduta invece in data 25.09.2022 (cfr. doc. n. 4 di parte resistente;
all. n. 5 di parte terza Per_2
chiamata).
Invero, l'oggetto del contendere risulta essere esclusivamente incentrato sull'individuazione in concreto dei soggetti beneficiari di tali polizze, in esse semplicemente identificati con la generica dizione “GLI EREDI LEGITTIMI DELL'ASSICURATO, IN PARTI UGUALI” (cfr. docc. a) e b) di parte ricorrente;
docc. nn. 2 e 3 di parte resistente;
all. nn. 3 e 4 di parte terza chiamata).
Orbene, in tal senso è opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite, n. 11421/2021, peraltro richiamata da tutte le parti coinvolte nel presente procedimento.
La Suprema Corte con la sentenza sopra citata ha intanto ricostruito il panorama giurisprudenziale in materia precisando tra l'altro che: “
4. La giurisprudenza di questa Corte ha da epoca risalente sostenuto che nell'assicurazione sulla vita, come nell'assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina ricostruttiva desumibile dell'art. 1920 c.c., comma 3, secondo cui "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". La norma è riconducibile alla più generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo nell'assicurazione sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all'indennità, per effetto non della stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicchè egli può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l'estensione e le modalità di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza
28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207).”, ha riportato poi quanto affermato da diverse pronunce di legittimità, indicando in definitiva quanto segue: “
4.6. E' agevole concludere, per il momento, che la questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, emergente dalle richiamate pronunce, attiene, dunque, non alla natura del diritto (iure proprio, piuttosto che iure successionis) che il terzo, appartenente alla generica categoria degli "eredi" individuati ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquista per effetto della designazione, nè alla fonte di tale acquisto (il contratto, piuttosto che la delazione o
l'accettazione ereditarie), quanto alla sussistenza, o meno, di un criterio immanente di interpretazione presuntiva, in forza del quale la clausola dell'assicurazione sulla vita, che preveda quali beneficiari gli eredi dello stipulante, comporti anche un rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria.” (sottolineature della scrivente); successivamente la Corte di Cassazione ha prospettato una sintesi del dibattito dottrinale vertente sia sulla natura giuridica della designazione e del correlato diritto acquistato dal beneficiario
5 nella assicurazione sulla vita a favore di un terzo, sia su come operino le regole contrattuali e le regole successorie con riguardo a tale diffuso strumento di trasmissione della ricchezza post mortem (si veda in proposito il punto 5 della pronuncia in questione ove viene indicato tra l'altro al punto 5.1 che:
“…può dirsi ormai del tutto preponderante l'esegesi che ravvisa nell'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell'art. 1920 c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell'art. 1920 c.c., comma 2, ultimo periodo).” e ancora al punto 5.2. che “…L'opinione più ricorrente negli studi, conforme a quello che si è visto essere anche il pensiero della giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il riferimento agli "eredi" ne implica l'identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all'accettazione.”); la Corte di Cassazione al punto 6 fornisce poi risposta ai quesiti posti e così al punto 6.1. si legge “Nel rispondere unitariamente ai primi due quesiti, queste Sezioni Unite intendono riaffermare l'interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della Corte.
Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.
L'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi
l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto
6 contrattuale alla prestazione assicurativa.” (sottolineature della scrivente).
Ancora, la Suprema Corte con la pronuncia in esame affronta un'ulteriore questione di particolare interesse nel caso di specie, relativa in sostanza agli effetti della premorienza del beneficiario della designazione al contraente assicurato. Così in continuità con i principi suesposti statuisce che:
“L'attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì
l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale "la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente", con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tal caso, l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
Dunque, con la regola che implica l'identificazione degli "eredi" designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l'istituto previsto dall'art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all'art. 1921 c.c..” (sottolineature ed evidenziature della scrivente).
Ebbene alla luce di ciò, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, ricondotta nell'alveo del contratto in favore del terzo, è solamente in seguito alla designazione operata dall'assicurato che sorge un diritto di credito in capo al terzo ex art. 1920 c.c., la cui efficacia risulta però differita al verificarsi dell'evento futuro e certo che è la morte dell'assicurato stesso (in tal senso Cass. Civ. S.U. n.
11421/2021).
7 Nella presente controversia i contratti di assicurazione sulla vita nn. 540134335 e 545118219 risultano essere stati stipulati nelle date del 15.04.2016 e del 20.04.2016, con la conseguenza che, recando essi già al loro interno l'indicazione dei beneficiari, la designazione debba essere considerata come avvenuta contestualmente alla stipula (cfr. doc.ti a) e b) di parte ricorrente;
docc. nn. 2 e 3 di parte resistente;
all. nn. 3 e 4 di parte terza chiamata) pertanto in un momento storico in cui la Sig.ra risultava ancora in vita e unica erede legittima del Sig. Persona_2 Persona_1
ex art. 570 c.c..
È chiaro allora che la abbia al momento della designazione di cui sopra Persona_2
acquistato un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In altre parole, nel caso di specie, deve quindi ritenersi che con la designazione operata dal contraente assicurato, sia sorto un diritto di credito, seppur con efficacia differita al momento della morte del Sig. in capo alla Persona_1 sorella dell'assicurato Sig.ra unica erede legittima al momento della Pt_1 Persona_2
designazione.
Ciò detto, posto che risulta essere pacifico fra le parti che la Sig.ra sia Persona_2 premorta all'assicurato, deve qui trovare applicazione il principio enunciato dalle S.U. 11421/2021, relativo all'applicabilità al contratto di assicurazione sulla vita del dettato di cui all'art. 1412, II comma c.c., il quale recita che “La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”.
In forza di tale principio, pertanto, i beneficiari delle polizza in questione, quindi i creditori della prestazione assicurativa sono gli eredi di essendo sorto il diritto Persona_2
esclusivamente in capo a quest'ultima al momento della designazione (nel 2016) quando la stessa era ancora in vita, essendo in quel momento unica erede legittima dello stipulante ed Persona_1
essendo poi stato trasmesso iure hereditatis tale diritto di credito agli eredi della stessa Persona_2
, quindi a (cfr. atto notorietà doc. 8 di parte terza chiamata) e successivamente
[...] Persona_1 alla , erede universale di quest'ultimo come da testamento in atti (cfr. doc. 6 Controparte_3
resistente), avendo invero efficacia il diritto già acquisito dalla sorella di al momento Persona_1 della morte di quest'ultimo con la conseguenza che il soggetto in definitiva beneficiario delle polizze in esame è proprio la . Controparte_3
D'altronde quanto all'individuazione degli eredi di non è stato oggetto di Persona_2
contestazione che la stessa sia deceduta il 25.09.2022 senza lasciare prole od ascendenti e senza aver fatto testamento, con la conseguenza della vocazione ab intestato del fratello contraente le polizze
Sig. Persona_1
Infine, è provato in atti e comunque non contestato che il Sig. ia deceduto il 16.11.2022, Pt_1
8 avendo redatto testamento pubblico in data 11.11.2022, designando la quale Controparte_3
proprio erede universale, la quale ha accettato con beneficio di inventario il 29.11.2023 (cfr. all.ti nn.
12 e 13 di parte terza chiamata).
Si badi, invero, che come affermato dalla Cassazione con la regola che implica l'identificazione degli
"eredi" designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo; cosicché il beneficiario premorto non può che essere tenuto in considerazione nell'identificazione degli eredi al momento della morte del contraente, essendo lo stesso beneficiario premorto semplicemente
“sostituito” dai suoi eredi, subentranti nella sua posizione ed effettivi creditori della prestazione assicurativa al momento della morte del contraente assicurato. Da ciò consegue nel caso di specie l'esclusione di altri beneficiari delle polizze in esame, in quanto la asserita qualità di erede legittima della ricorrente parente in linea collaterale di quarto grado presupporrebbe ex art 572 c.c. che non vi fossero, tra l'altro, fratelli o sorelle del de cuius, situazione che non si può ritenere verificata nella fattispecie in esame ove la posizione della sorella di , , non è Persona_1 Persona_2
venuta meno, essendo solo subentrati alla stessa i suoi eredi al momento della morte del contraente assicurato.
Il fatto che la posizione della beneficiaria premorta rimanga ferma anche al momento della morte del contraente assicurato e debba quindi essere tenuta in considerazione nell'individuazione degli eredi legittimi è ulteriormente confermata dal fatto che, come indicato dalla Sez. Un. sopra citate del 2021,
“La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2 …”.
Neanche infine risulta una diversa volontà del contraente per il caso di premorienza dei beneficiari, né risulta alcuna revoca del beneficio ex art 1921 c.c..
Pertanto, in ragione delle motivazioni sopra esposte, deve ritenersi unico beneficiario delle polizze di assicurazione sulla vita nn. 540134335 e 545118219 la , si ribadisce in Controparte_3
quanto erede di quale erede di , con la conseguenza che la Persona_1 Persona_2
resistente sarà tenuta a versare alla terza chiamata gli importi derivanti dalla liquidazione delle polizze stesse, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite della convenuta e della terza chiamata vanno poste, in base ai principi di causazione e soccombenza, a carico di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del
9 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione da
520.001 a 1.000.000) esclusa la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende, compensi minimi per la fase decisionale assai contratta e compensi medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. ORDINA a , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1 pagare per intero in favore di gli importi derivanti dalle liquidazioni della Controparte_3 polizza Crédit Agricole Vita denominata “Private Exclusive” n. 540134335 e della polizza Crédit
Agricole Vita denominata “Private Multi Strategy” n. 545118219, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla domanda fino al saldo;
2. CO parte ricorrente a rifondere in favore di parte convenuta Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 1686.00 per esborsi, in € 11.653,00 per compenso, oltre 15%
[...] per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge;
3. CO parte ricorrente a rifondere in favore della terza chiamata le Controparte_3 spese di lite, liquidate in € 1713,00 per esborsi, in € 11.653,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 15/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3128/2023 R.G. promosso da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.so Parte_1 C.F._1
Buenos Aires n. 21/4 sc. sx, Genova, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Ceino, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
(P.IVA ), con sede legale in Via Università 1 a Controparte_1 P.IVA_1
RM (e sede amm.va in C.so di Porta Vigentina 9 a Milano), in persona del suo procuratore ad lites pro-tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Via Merlo n. 1, Milano, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. FABIO ALBANO, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
-PARTE RESISTENTE-
e contro
(C.F. ) con sede in Tortona (AL), Piazza Duomo n. 12, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo procuratore Dott. elettivamente domiciliata in Tortona Controparte_4
(AL), Corso della Repubblica n. 48 nello studio dell'Avv. PIETRO SAVARRO, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
-PARTE TERZA CHIAMATA-
Conclusioni della parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 6.10.2025.
Conclusioni della parte convenuta: come da atto di chiamata in causa del terzo.
Conclusioni di parte terza chiamata: come da comparsa di costituzione.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, datato 22.11.2024, ritualmente notificato, parte ricorrente chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 814.237,20, quale liquidazione complessiva delle polizze n° 540134335 (euro 157.318,48) e n° 545118219 (euro 656.918,72), oltre a quanto successivamente maturato sulle polizze dall'ultima contabilizzazione comunicata alla data del pagamento ed oltre agli interessi moratori, nella misura degli interessi legali di mora, con anatocismo dalla domanda giudiziale, quali definiti semestralmente dal Controparte_5
sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di
[...] otto punti percentuali, dal 16/05/2023 all'effettivo soddisfo e con anatocismo dalla domanda giudiziale e con il ristoro del maggior danno ex art. 1224 c.c..
Nello specifico la Sig,ra sseriva di essere creditrice di Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche semplicemente ”) in forza di due polizze vita stipulate con Controparte_1 quest'ultima dal Dott. rispettivamente in data 15.04.2016 e 20.04.2016, nelle quali Persona_1
il Dott. veva indicato come beneficiari in caso di sua morte i propri eredi legittimi. Pt_1
In particolare, parte ricorrente evidenziava che l'assicurato Sig. era deceduto in data Persona_1
16.11.2022 e che alla data del decesso quest'ultimo aveva lasciato quale unico erede legittimo proprio la ricorrente, parente in linea collaterale di IV grado;
evidenziava in sostanza che in forza di quanto statuito dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione 11421 del 2021 la sig.ra era beneficiaria Pt_1
delle due polizze in esame in quanto erede legittima al momento della morte del contraente, dovendosi infatti individuare gli eredi beneficiari al momento del decesso dello stipulante e non della designazione ed essendo altresì irrilevante l'eventuale istituzione di erede tramite testamento posteriore alla designazione nella polizza dei beneficiari come eredi legittimi.
Parte ricorrente affermava che le richieste di liquidazione indirizzate alla non Controparte_1 avevano sortito alcun effetto perchè l'assicuratore , a fronte di una concorrente Controparte_1 rivendica alla liquidazione delle polizze anche da parte dell'erede testamentario , Controparte_3
aveva comunicato con lettera del 25/05/2023 di non intendere liquidare alcunché.
Si costituiva in giudizio la resistente , chiedendo la fissazione di nuova udienza Controparte_1
al fine di consentire la chiamata in causa della erede universale del Sig. Controparte_3
e pertanto erede anche del patrimonio della di lui premorta sorella (deceduta senza Persona_1
lasciare testamento e con unico erede legittimo il fratello , beneficiaria delle polizze Persona_1
Crédit Agricole Vita Private Exclusive n. 540134335 e Crédit Agricole Vita Private Multy Straategy
n. 545118219 sin dal momento della stipulazione di tali contratti;
chiedendo nel merito il rigetto delle avversarie domande e per l'effetto, accertato il soggetto o i soggetti beneficiari delle citate polizze
2 Crédit Agricole Vita Private Exclusive n. 540134335 e Crédit Agricole Vita Private Multy Straategy
n. 545118219, di dichiarare il soggetto o i soggetti cui la Compagnia doveva liquidare tali polizze, nonché in che misura e/o quote effettuare la liquidazione.
Nello specifico la convenuta, confermata la conclusione con il Sig. delle polizze nn. Persona_1
540134335 e 545118219, rappresentava che il 25.9.2022 era deceduta a Viguzzolo (AL) la Sig.ra sorella del contraente assicurato delle polizze di cui sopra Sig. Persona_2 [...]
ed unica erede legittima dello stesso;
che l'11.11.2022 il Sig. a mezzo di atto Per_1 Persona_1
ricevuto dal Notaio Dott.ssa aveva redatto testamento pubblico in cui, dopo aver Persona_3
disposto numerosi legati, aveva nominato erede del proprio patrimonio la Diocesi di e che in CP_3
data 16.11.2022 era deceduto il Sig. Persona_1
Ebbene parte resistente, in punto diritto, richiamava la pronuncia delle S.U. n. 11421/2021, affermando che, in virtù dei principi enunciati dalla Cassazione in tale sede, le polizze non potevano essere liquidate alla ricorrente, o comunque non in maniera esclusiva, così argomentando: “è vero che la Sig.ra fa parte della categoria degli eredi legittimi del Sig. Parte_1 Persona_1
e quindi con il decesso del contraente si dovrebbe essere espanso il suo diritto alla liquidazione delle polizze, nato con la stipulazione;
ma è altresì indubbio che tale diritto alla liquidazione era nato in [...] (anche o in via esclusiva?) alla Sig.ra la quale essendo nel frattempo Persona_2
deceduta dovrebbe aver passato tale diritto al suo unico erede cioè lo stesso Sig. e Persona_1 quindi per testamento, tale diritto dovrebbe essere passato alla Diocesi di ”; ancora CP_3
evidenziava che dato per certo che in base alle Sez. Un. sopra citate la alla morte Controparte_3
del testatore era divenuta erede acquisendo anche il diritto alla liquidazione delle polizze, ciò che risultava incerto erano le quote di liquidazione delle polizze stesse in quanto si poteva sostenere: 1) sia che al momento di stipulazione delle polizze (15/20.4.2016), l'unica erede legittima “in senso tecnico” del Sig. era la sorella Sig.ra in capo alla quale era Persona_1 Persona_2 nato “in via esclusiva” il diritto iure proprio alla liquidazione;
per cui a causa del suddetto passaggio successorio, la liquidazione delle polizze de quibus spettava unicamente alla , 2) Controparte_3
sia che al momento di stipulazione delle polizze il diritto alla loro liquidazione era nato in capo a [...]
i potenziali eredi legittimi, cioè a tutti i parenti entro il VI grado del Sig. cosicché la Persona_1 liquidazione delle polizze andava divisa tra l'erede legittima vivente Sig.ra e la Parte_1
. Controparte_3
Con comparsa, datata 12.09.2024, si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_3
, contestando quanto dedotto dalle controparti, domandando l'accertamento della propria
[...]
titolarità esclusiva dei diritti di credito derivanti dalla liquidazione delle polizze oggetto della presente controversia, e chiedendo la condanna di al pagamento per intero degli importi Controparte_1
3 da esse derivanti, oltre interessi legali sulle somme dovute, fino al saldo.
In particolare, la affermava di essere beneficiaria delle polizze in oggetto Controparte_3
in ragione del fatto che al momento della stipula delle polizze in questione, la Sig.ra Persona_2
sorella dell'assicurato, era da considerarsi l'unica erede legittima di quest'ultimo, e quindi
[...]
unica beneficiaria dei predetti contratti di assicurazione sulla vita, non avendo mai questi né contratto matrimonio né generato prole.
Inoltre, parte terza chiamata sosteneva che al momento del decesso della Sig.ra Persona_2
(morta senza aver redatto alcun testamento) il Sig. era unico erede
[...] Persona_1 legittimo della medesima ex art. 570 c.c. con la conseguenza dell'acquisto da parte di quest'ultimo dell'intero di lei patrimonio, comprensivo quindi anche del diritto di credito derivante dalle polizze in questione e che ancora alla morte di quest'ultimo, salvo l'obbligo di adempiere ai numerosi legati disposti nel testamento, tutto il patrimonio del Dottor - ricomprendente anche il diritto Persona_1
a ottenere la liquidazione delle polizze vita a suo tempo stipulate con - era stato trasmesso CP_6 in capo all'erede testamentario, , che aveva accettato tale istituzione;
con la Controparte_3
conseguenza che la doveva ritenersi unica ed esclusiva titolare del diritto di credito Controparte_3
nascente dalle polizze assicurative emesse da n. 540134335 e n. 545118219; che invero la CP_6
contraria affermazione della ricorrente, Signora di titolarità in capo a sé del Parte_1
diritto a riscuotere le polizze oggetto della presente lite si scontrava in modo inconciliabile con i principi stabiliti e ormai ritenuti pacifici dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 C.C., comma 2.
La terza chiamata deduceva infatti la natura di atto unilaterale inter vivos con effetti post mortem dell'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, affermando pertanto come l'evento morte dell'assicurato fosse sostanzialmente il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione relativa al diritto già previamente acquisito dal beneficiario al momento della designazione.
Infine, affermava la terza chiamata che con la pronuncia Cass. Civ. S.U. n. 11421/2021 veniva riconosciuta l'applicabilità del dettato dell'art. 1412, comma II c.c. anche all'ipotesi di premorienza del beneficiario allo stipulante nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita.
***
Preliminarmente deve rilevarsi come non siano state oggetto di contestazione, con la conseguenza che debbono essere considerate pacifiche, tanto l'avvenuta stipulazione dei due contratti di assicurazione sulla vita nn. 540134335 e 545118219, quanto i fatti relativi alla morte dell'assicurato
Sig. avvenuta il 16.11.2022 (cfr. doc. c) di parte ricorrente;
doc. n. 5 di parte Persona_1
resistente; all. n. 7 di parte terza chiamata), e della di lui sorella premorta Sig.ra Persona_2
4 deceduta invece in data 25.09.2022 (cfr. doc. n. 4 di parte resistente;
all. n. 5 di parte terza Per_2
chiamata).
Invero, l'oggetto del contendere risulta essere esclusivamente incentrato sull'individuazione in concreto dei soggetti beneficiari di tali polizze, in esse semplicemente identificati con la generica dizione “GLI EREDI LEGITTIMI DELL'ASSICURATO, IN PARTI UGUALI” (cfr. docc. a) e b) di parte ricorrente;
docc. nn. 2 e 3 di parte resistente;
all. nn. 3 e 4 di parte terza chiamata).
Orbene, in tal senso è opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite, n. 11421/2021, peraltro richiamata da tutte le parti coinvolte nel presente procedimento.
La Suprema Corte con la sentenza sopra citata ha intanto ricostruito il panorama giurisprudenziale in materia precisando tra l'altro che: “
4. La giurisprudenza di questa Corte ha da epoca risalente sostenuto che nell'assicurazione sulla vita, come nell'assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina ricostruttiva desumibile dell'art. 1920 c.c., comma 3, secondo cui "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". La norma è riconducibile alla più generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo nell'assicurazione sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all'indennità, per effetto non della stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicchè egli può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l'estensione e le modalità di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza
28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207).”, ha riportato poi quanto affermato da diverse pronunce di legittimità, indicando in definitiva quanto segue: “
4.6. E' agevole concludere, per il momento, che la questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, emergente dalle richiamate pronunce, attiene, dunque, non alla natura del diritto (iure proprio, piuttosto che iure successionis) che il terzo, appartenente alla generica categoria degli "eredi" individuati ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquista per effetto della designazione, nè alla fonte di tale acquisto (il contratto, piuttosto che la delazione o
l'accettazione ereditarie), quanto alla sussistenza, o meno, di un criterio immanente di interpretazione presuntiva, in forza del quale la clausola dell'assicurazione sulla vita, che preveda quali beneficiari gli eredi dello stipulante, comporti anche un rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria.” (sottolineature della scrivente); successivamente la Corte di Cassazione ha prospettato una sintesi del dibattito dottrinale vertente sia sulla natura giuridica della designazione e del correlato diritto acquistato dal beneficiario
5 nella assicurazione sulla vita a favore di un terzo, sia su come operino le regole contrattuali e le regole successorie con riguardo a tale diffuso strumento di trasmissione della ricchezza post mortem (si veda in proposito il punto 5 della pronuncia in questione ove viene indicato tra l'altro al punto 5.1 che:
“…può dirsi ormai del tutto preponderante l'esegesi che ravvisa nell'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell'art. 1920 c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell'art. 1920 c.c., comma 2, ultimo periodo).” e ancora al punto 5.2. che “…L'opinione più ricorrente negli studi, conforme a quello che si è visto essere anche il pensiero della giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il riferimento agli "eredi" ne implica l'identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all'accettazione.”); la Corte di Cassazione al punto 6 fornisce poi risposta ai quesiti posti e così al punto 6.1. si legge “Nel rispondere unitariamente ai primi due quesiti, queste Sezioni Unite intendono riaffermare l'interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della Corte.
Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.
L'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi
l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto
6 contrattuale alla prestazione assicurativa.” (sottolineature della scrivente).
Ancora, la Suprema Corte con la pronuncia in esame affronta un'ulteriore questione di particolare interesse nel caso di specie, relativa in sostanza agli effetti della premorienza del beneficiario della designazione al contraente assicurato. Così in continuità con i principi suesposti statuisce che:
“L'attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì
l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale "la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente", con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tal caso, l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
Dunque, con la regola che implica l'identificazione degli "eredi" designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l'istituto previsto dall'art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all'art. 1921 c.c..” (sottolineature ed evidenziature della scrivente).
Ebbene alla luce di ciò, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, ricondotta nell'alveo del contratto in favore del terzo, è solamente in seguito alla designazione operata dall'assicurato che sorge un diritto di credito in capo al terzo ex art. 1920 c.c., la cui efficacia risulta però differita al verificarsi dell'evento futuro e certo che è la morte dell'assicurato stesso (in tal senso Cass. Civ. S.U. n.
11421/2021).
7 Nella presente controversia i contratti di assicurazione sulla vita nn. 540134335 e 545118219 risultano essere stati stipulati nelle date del 15.04.2016 e del 20.04.2016, con la conseguenza che, recando essi già al loro interno l'indicazione dei beneficiari, la designazione debba essere considerata come avvenuta contestualmente alla stipula (cfr. doc.ti a) e b) di parte ricorrente;
docc. nn. 2 e 3 di parte resistente;
all. nn. 3 e 4 di parte terza chiamata) pertanto in un momento storico in cui la Sig.ra risultava ancora in vita e unica erede legittima del Sig. Persona_2 Persona_1
ex art. 570 c.c..
È chiaro allora che la abbia al momento della designazione di cui sopra Persona_2
acquistato un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In altre parole, nel caso di specie, deve quindi ritenersi che con la designazione operata dal contraente assicurato, sia sorto un diritto di credito, seppur con efficacia differita al momento della morte del Sig. in capo alla Persona_1 sorella dell'assicurato Sig.ra unica erede legittima al momento della Pt_1 Persona_2
designazione.
Ciò detto, posto che risulta essere pacifico fra le parti che la Sig.ra sia Persona_2 premorta all'assicurato, deve qui trovare applicazione il principio enunciato dalle S.U. 11421/2021, relativo all'applicabilità al contratto di assicurazione sulla vita del dettato di cui all'art. 1412, II comma c.c., il quale recita che “La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”.
In forza di tale principio, pertanto, i beneficiari delle polizza in questione, quindi i creditori della prestazione assicurativa sono gli eredi di essendo sorto il diritto Persona_2
esclusivamente in capo a quest'ultima al momento della designazione (nel 2016) quando la stessa era ancora in vita, essendo in quel momento unica erede legittima dello stipulante ed Persona_1
essendo poi stato trasmesso iure hereditatis tale diritto di credito agli eredi della stessa Persona_2
, quindi a (cfr. atto notorietà doc. 8 di parte terza chiamata) e successivamente
[...] Persona_1 alla , erede universale di quest'ultimo come da testamento in atti (cfr. doc. 6 Controparte_3
resistente), avendo invero efficacia il diritto già acquisito dalla sorella di al momento Persona_1 della morte di quest'ultimo con la conseguenza che il soggetto in definitiva beneficiario delle polizze in esame è proprio la . Controparte_3
D'altronde quanto all'individuazione degli eredi di non è stato oggetto di Persona_2
contestazione che la stessa sia deceduta il 25.09.2022 senza lasciare prole od ascendenti e senza aver fatto testamento, con la conseguenza della vocazione ab intestato del fratello contraente le polizze
Sig. Persona_1
Infine, è provato in atti e comunque non contestato che il Sig. ia deceduto il 16.11.2022, Pt_1
8 avendo redatto testamento pubblico in data 11.11.2022, designando la quale Controparte_3
proprio erede universale, la quale ha accettato con beneficio di inventario il 29.11.2023 (cfr. all.ti nn.
12 e 13 di parte terza chiamata).
Si badi, invero, che come affermato dalla Cassazione con la regola che implica l'identificazione degli
"eredi" designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo; cosicché il beneficiario premorto non può che essere tenuto in considerazione nell'identificazione degli eredi al momento della morte del contraente, essendo lo stesso beneficiario premorto semplicemente
“sostituito” dai suoi eredi, subentranti nella sua posizione ed effettivi creditori della prestazione assicurativa al momento della morte del contraente assicurato. Da ciò consegue nel caso di specie l'esclusione di altri beneficiari delle polizze in esame, in quanto la asserita qualità di erede legittima della ricorrente parente in linea collaterale di quarto grado presupporrebbe ex art 572 c.c. che non vi fossero, tra l'altro, fratelli o sorelle del de cuius, situazione che non si può ritenere verificata nella fattispecie in esame ove la posizione della sorella di , , non è Persona_1 Persona_2
venuta meno, essendo solo subentrati alla stessa i suoi eredi al momento della morte del contraente assicurato.
Il fatto che la posizione della beneficiaria premorta rimanga ferma anche al momento della morte del contraente assicurato e debba quindi essere tenuta in considerazione nell'individuazione degli eredi legittimi è ulteriormente confermata dal fatto che, come indicato dalla Sez. Un. sopra citate del 2021,
“La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2 …”.
Neanche infine risulta una diversa volontà del contraente per il caso di premorienza dei beneficiari, né risulta alcuna revoca del beneficio ex art 1921 c.c..
Pertanto, in ragione delle motivazioni sopra esposte, deve ritenersi unico beneficiario delle polizze di assicurazione sulla vita nn. 540134335 e 545118219 la , si ribadisce in Controparte_3
quanto erede di quale erede di , con la conseguenza che la Persona_1 Persona_2
resistente sarà tenuta a versare alla terza chiamata gli importi derivanti dalla liquidazione delle polizze stesse, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite della convenuta e della terza chiamata vanno poste, in base ai principi di causazione e soccombenza, a carico di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del
9 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione da
520.001 a 1.000.000) esclusa la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende, compensi minimi per la fase decisionale assai contratta e compensi medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. ORDINA a , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1 pagare per intero in favore di gli importi derivanti dalle liquidazioni della Controparte_3 polizza Crédit Agricole Vita denominata “Private Exclusive” n. 540134335 e della polizza Crédit
Agricole Vita denominata “Private Multi Strategy” n. 545118219, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla domanda fino al saldo;
2. CO parte ricorrente a rifondere in favore di parte convenuta Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 1686.00 per esborsi, in € 11.653,00 per compenso, oltre 15%
[...] per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge;
3. CO parte ricorrente a rifondere in favore della terza chiamata le Controparte_3 spese di lite, liquidate in € 1713,00 per esborsi, in € 11.653,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 15/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino
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