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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02122 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02122 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 25.2.2025 la “Ricorrente_1 S.r.l.s.”, ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate proponendo opposizione avverso un avviso di accertamento
(meglio individuato in ricorso) emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza con cui era stata accertava, induttivamente, una maggiore IRES per € 37.985,00 ed una maggiore IRAP per
€ 6.172,00, oltre interessi e sanzioni, relative all'anno d'imposta 2020. Espone, in sintesi, l'opponente:
l'errata ricostruzione dei ricavi per il mancato riconoscimento dei costi rinvenuti in sede di verifica;
l'illegittimità ed infondatezza della ricostruzione induttiva dei ricavi stante il mancato riconoscimento in termini percentuali dei costi correlati;
la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/92 e del principio dell'onere probatorio gravante sull'ufficio.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine la rideterminazione dell'avviso di accertamento riconoscendo i costi correlati ai ricavi. Vinte le spese.
Si è regolarmente costituito l'ufficio impositore, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza pubblica del 15.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato e va rigettato.
L'avviso in contestazione è stato emesso sulla base dell'accertamento induttivo di maggiori IRES ed IRAP per l'anno d'imposta 2022, a seguito della verifica della Guardia di Finanza che ha accertato la tenuta irregolare dei documenti fiscali e contabili da parte della società ricorrente.
Per converso, a fronte di tali dettagliati rilievi, la ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione, limitandosi a dedurre l'illegittimità del ricorso al metodo induttivo e la mancata considerazione dei costi senza tuttavia offrire alcun concreto elemento documentale per smentire le risultanze dell'accertamento, pienamente legittimato dalla non regolare tenuta della contabilità, secondo quanto dispongono gli artt. 39
e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Ne deriva l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato poiché, a fronte dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, grava sul contribuente l'onere probatorio in ordine alla correttezza della contabilità e dell'inerenza dei costi eventualmente sostenuti
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all'attività svolta - vanno poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Ufficio resistente, delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi.
Cosi deciso in Catania, 15 gennaio 2026.
Il Presidente - relatore dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02122 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02122 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 25.2.2025 la “Ricorrente_1 S.r.l.s.”, ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate proponendo opposizione avverso un avviso di accertamento
(meglio individuato in ricorso) emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza con cui era stata accertava, induttivamente, una maggiore IRES per € 37.985,00 ed una maggiore IRAP per
€ 6.172,00, oltre interessi e sanzioni, relative all'anno d'imposta 2020. Espone, in sintesi, l'opponente:
l'errata ricostruzione dei ricavi per il mancato riconoscimento dei costi rinvenuti in sede di verifica;
l'illegittimità ed infondatezza della ricostruzione induttiva dei ricavi stante il mancato riconoscimento in termini percentuali dei costi correlati;
la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/92 e del principio dell'onere probatorio gravante sull'ufficio.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine la rideterminazione dell'avviso di accertamento riconoscendo i costi correlati ai ricavi. Vinte le spese.
Si è regolarmente costituito l'ufficio impositore, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza pubblica del 15.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato e va rigettato.
L'avviso in contestazione è stato emesso sulla base dell'accertamento induttivo di maggiori IRES ed IRAP per l'anno d'imposta 2022, a seguito della verifica della Guardia di Finanza che ha accertato la tenuta irregolare dei documenti fiscali e contabili da parte della società ricorrente.
Per converso, a fronte di tali dettagliati rilievi, la ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione, limitandosi a dedurre l'illegittimità del ricorso al metodo induttivo e la mancata considerazione dei costi senza tuttavia offrire alcun concreto elemento documentale per smentire le risultanze dell'accertamento, pienamente legittimato dalla non regolare tenuta della contabilità, secondo quanto dispongono gli artt. 39
e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Ne deriva l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato poiché, a fronte dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, grava sul contribuente l'onere probatorio in ordine alla correttezza della contabilità e dell'inerenza dei costi eventualmente sostenuti
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all'attività svolta - vanno poste a carico della ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Ufficio resistente, delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi.
Cosi deciso in Catania, 15 gennaio 2026.
Il Presidente - relatore dott. Roberto Paolo Cordio