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Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00727 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00482/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2025, proposto da
Engie Grecanico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Mattia Malinverni, Daniele Chiatante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana- Presidenza, Regione Siciliana-Assessorato Territorio e Ambiente,
Regione Siciliana-Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana,
Commissione Tecnica Specialistica per Le Autorizzazioni Ambientali di Competenza
Regionale, Regione Siciliana- Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
n. 182; N. 00482/2025 REG.RIC.
nei confronti
Italia Nostra – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico
e Naturale della Nazione, Wwf Italia Ets, non costituiti in giudizio;
Comune di AC, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n.
3/GAB del 10 gennaio 2025, recante il giudizio negativo di VIA in relazione all'“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC (AG),
TA (AG), CI (AG), IB (AG) e FR SI (AG)”, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o connessi, incluso il Parere
Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (la, “CTS VIA”), n. 459/2024 del
26/07/2024 reso con nota prot. DRA n. 55476 del 30/07/2024, con il quale è stato espresso parere sfavorevole riguardo alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto di “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC (AG), TA (AG), CI (AG), IB
(AG) e FR SI (AG)”, nonché, ove occorrer possa, il parere negativo reso dal Comune di AC con nota del 20 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00482/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali e del Comune di AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. OL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 3/11/2023, acquisita il 14.12.2020 con prot. MATTM/104774, la
Società ENGIE GRECANICO S.r.l. (nel seguito, la “Società”) presentava all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente istanza per l'avvio del procedimento di
V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 (“TUA”) per la realizzazione di un nuovo impianto eolico denominato Grecanico, composto da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5 MW (potenza complessiva pari a 30 MW) nonché dalle opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di AC (AG), TA
(AG), CI (AG), IB (AG) e FR SI (AG).
Con nota prot. n. 92210 del 21/12/2023 la Regione comunicava al proponente, alla
C.T.S. ed a tutti gli Enti e alle Amministrazioni potenzialmente interessati la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione in pari data, sul portale ambientale SIVVI, dello studio d'Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, dell'Avviso al pubblico aggiornato di cui all'art. 23 comma 1 lett. e) del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e della relativa documentazione progettuale allegata.
Avviata la fase di consultazione con il pubblico (avviso del 21 dicembre 2023, scadenza termini 19 febbraio 2024), il Comune di AC rendeva il proprio parere negativo con nota del 20 febbraio 2024, affermando che (i) la Regione ha individuato le aree non idonee con Decreto Presidenziale 10 ottobre 2017; (ii) l'impianto della
Società non ricade nelle aree idonee previste dall'art. 20 del D.Lgs. 199/2021. N. 00482/2025 REG.RIC.
Rispetto a tale parere negativo, la Società formulava puntuali osservazioni con nota del 01/03/2024 acquisita al prot. DRA n. 13566 del 01/03/2024, evidenziando che l'impianto non ricade tra le aree non idonee individuate dalla Regione e che cinque dei sei aerogeneratori ricadono in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c- quater del D.Lgs. 199/2021, con la precisazione che anche l'unico aerogeneratore che non vi rientra è comunque localizzato al di fuori delle aree non idonee perimetrate dalla Regione.
Conclusa la fase di consultazione, le associazioni Italia Nostra Sezione AC e
WWF Sicilia Area Mediterranea ODV facevano pervenire tardivamente le proprie osservazioni, assistete dalla Relazione Tecnica a firma Ing. Mario di Giovanna, con le quali contestavano diverse carenze della relazione paesaggistica, l'esistenza di impatti significativi sull'avifauna tutelata, il sovradimensionamento dell'impianto e l'incompatibilità del progetto con gli obiettivi del PEARS 2030.
La CTS VIA rendeva successivamente il proprio parere negativo n. 459/2024 del
26/07/2024, giusta nota prot. DRA n. 55476 del 30/07/2024, evidenziando criticità di ordine tecnico, paesaggistico, ambientale e amministrativo, così riassumibili:
1) l'area di progetto è prossima a siti protetti di rilevanza comunitaria, per cui sarebbe stato necessario l'avvio della procedura di VinCa al livello II di approfondimento;
2) l'impianto interferirebbe con le rotte di diversi uccelli migratori e mette in pericolo i rari esemplari ormai esistenti in Sicilia e in Europa di due uccelli rapaci protetti
(aquila di Bonelli e falco lanario);
3) il progetto sarebbe in contrasto con le previsioni del Piano energetico siciliano
PEARS 2030, essendo stati non solo superati ma addirittura triplicati i 362 MW che il
Piano consentiva di produrre con l'installazione di nuovi parchi eolici (mentre, al di là di questa soglia, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avrebbe dovuto essere realizzata con il potenziamento di impianti già esistenti); N. 00482/2025 REG.RIC.
4) lo Studio di impatto ambientale è carente, anche rispetto alla considerazione degli impatti cumulativi (non rileva la presenza di tutti gli impianti esistenti e funzionanti e omette di considerare anche altri già autorizzati);
5) gli aerogeneratori WTG02, WTG03 e WTG06 ricadono nei Paesaggi dell'Oliveto; inoltre le aree di alcune piazzole definitive insistono su terreni in cui si rileva la presenza di essenze arboreo e/o arbustive, presumibilmente ulivi, dei quali nulla dice il proponente circa un loro eventuale espianto/reimpianto;
6) il modello di aerogeneratore proposto non è tra quelli attualmente in commercio;
7) viene indicata in progetto una potenza nominale di 30 MW (limite fissato dall'allegato II del Testo unico Ambientale d.lgs 152/2006 e s.m.i. oltre il quale vige l'obbligo di incardinare una Valutazione di Impatto Ambientale Statale), ma l'impianto utilizza 6 aerogeneratori con una potenza nominale di 6,2 MW, quindi la potenza nominale reale dell'impianto è di 37,2 MW e si sarebbe dovuta esperire una
Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, invece di quella intrapresa di rango regionale;
8) la potenza prevista di 30 MW si sarebbe potuta ottenere con un minor numero di aerogeneratori (ne sarebbero bastati nella fattispecie 4-5, utilizzando al massimo la potenza nominale di ciascun aerogeneratore), quindi la soluzione proposta si pone in contrasto con le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10-09-2010 e rischia di essere inutilmente lesiva dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio;
9) per il progetto in questione, localizzato in zone agricole, il proponente non attesta se tali aree sono caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;
10) nello SIA il proponente non esamina approfonditamente le alternative di localizzazione e le alternative tecnologiche; N. 00482/2025 REG.RIC.
10.1) nello SIA, il proponente non riporta/approfondisce la coerenza/la compatibilità del progetto con i seguenti Piani/Programmi: (i) Piano delle Bonifiche delle aree inquinate; (ii) Piano Faunistico Venatorio; (iii) Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni; (iv) Piano di Tutela del Patrimonio (Geositi); (v) Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi; (vi) Piano Regionale dei Parchi e
Riserve Naturali; (vii) Programma di Sviluppo Rurale;
11) nonostante la prossimità dell'impianto ad immobili di notevole interesse pubblico ex art. 136, lett. a) e b), d.lgs. 42/2004, non è stato acquisito il parere della
Soprintendenza ai sensi dell'art. 152 cod. beni culturali;
12) “l'analisi dell'inserimento nel paesaggio”, proposta dal proponente, non risponde a quanto riportato nelle linee guida del D.M. 10/09/2010 - Punto 3, poiché a fronte degli innumerevoli beni paesaggistici individuabili nell'intorno di 10 km e della documentazione fotografica allegata, sono state prodotte solo 9 foto simulazioni (v. parere, pagg. 19 e 20);
13) notevole impatto visivo da aree e beni tutelati dal codice dei beni culturali e paesaggistici;
14) il proponente non riporta/produce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità giuridica delle aree di sedime dei 6 aerogeneratori previsti in progetto e non produce alcuna documentazione atta a dimostrare la disponibilità giuridica delle aree di sedime del parco fotovoltaico, contrariamente a quanto previsto dall'art 2 della
L.R. 20/11/2015 n. 29.
Con DA n. 3/GAB del 10 gennaio 2025, l'Assessorato Ambiente rendeva il definitivo diniego di VIA, richiamando la nota acquisita al prot. DRA n. 26653 del 22/04/2024 ed il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 459/2024 del 26/07/2024 reso con nota prot. DRA n. 55476 del 30/07/2024. N. 00482/2025 REG.RIC.
Con il ricorso, la Società ha impugnato il provvedimento di VIA negativa e il presupposto parere tecnico, deducendone variamente l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
I motivi di ricorso sono stati raggruppati in tre parti e opportunamente graduati.
Nella PRIMA PARTE (motivo I) – che si è chiesto di esaminare in via principale – vengono dedotti i vizi di illegittimità del Decreto dell'ARTA e del parere CTS posto a suo fondamento, e in particolare:
- la carenza di una autonoma valutazione dell'ARTA in ordine alla compatibilità ambientale del progetto;
- l'assenza di specifica istruttoria e motivazione (addebitabile tanto ad ARTA, quanto alla CTS VIA) in ordine alla compatibilità del progetto con l'ambiente;
- l'assenza di un congruo bilanciamento degli interessi, tenuto conto che non vi sono vincoli ostativi alla realizzazione dell'impianto sull'area di intervento, non sono interessate aree non idonee e cinque dei sei aerogeneratori ricadono in area idonea ex lege.
Nella SECONDA PARTE (motivi II e III) – da esaminare in via subordinata alla prima parte – vengono dedotti i vizi di illegittimità di carattere procedimentale, per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, dissenso costruttivo e dell'obbligo di leale collaborazione, del Decreto ARTA e del parere posto a suo fondamento.
Nella TERZA PARTE (motivi IV, V e VI) – da esaminare in via ulteriormente subordinata – vengono dedotti i vizi che inficiano, nel merito, le valutazioni condotte dalla CTS VIA, e tali da inficiare, in via derivata, il Decreto VIA.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione
Siciliana, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, l'Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana e il Comune di AC.
Quest'ultimo, riportandosi al contenuto del proprio parere negativo, ha affermato con memoria dell'11.04.2025 che l'area di progetto non sarebbe idonea all'installazione N. 00482/2025 REG.RIC.
di aerogeneratori in quanto attraversata da vincolo idrogeologico e non rientra comunque in aree idonee ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021. L'area oggetto dell'intervento costituirebbe inoltre un habitat altamente idoneo a tre specie di uccelli rapaci in via di estinzione (Aquila di Bonelli, AL IO e Capovaccaio), e la presenza di un impianto eolico rappresenta un disturbo critico non mitigabile che rischia di portare all'estinzione le tre specie protette.
Con ordinanza n. 839/2025 è stata disposta istruttoria al fine di acquisire il titolo giuridico di disponibilità delle aree interessate dagli aerogeneratori e delle restanti aree di progetto, nonché gli allegati all'istanza di V.I.A. (ossia lo Studio di Impatto
Ambientale, le relazioni “Sintesi non Tecnica” ed “Effetto Cumulo” unitamente all'integrazione del 21/10/2024).
La Società ha riscontrato l'ordinanza istruttoria, dimostrando la disponibilità delle aree interessate dagli aerogeneratori sulla base di contratti preliminari (di compravendita, di locazione, di costituzione di servitù) stipulati con atto notarile il 10 aprile 2024 e immediatamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, precisando che “la relativa documentazione non è stata prodotta nel procedimento di VIA perché non richiesta dalla normativa di settore, non applicandosi al caso di specie il PAUR), ma nel procedimento di autorizzazione unica attualmente pendente avanti alla Regione
(istanza del 28 novembre 2023, protocollo di caricamento a portale n. 40277 del
30/11/2023, prodotta sub doc. 18)” (v. memoria del 6/05/2025).
Con ordinanza n. 261 del 21/05/2025 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare, sottolineando “che i motivi di ricorso non consentono di superare del tutto i profili ostativi rilevati dall'ARTA nell'impugnato provvedimento, in particolare avuto riguardo alle criticità legate alla tutela di specie protette di uccelli rapaci in via di estinzione, al mancato approfondimento delle alternative di localizzazione, alla carente valutazione degli impatti cumulativi e alle ricadute negative sul paesaggio N. 00482/2025 REG.RIC.
circostante, stante la molteplicità di beni sottoposti a tutela dal codice dei beni culturali sulla cui visuale interferisce il parco eolico in progetto”.
Nelle more dell'udienza di merito, la Società, come riferito nella memoria del 9 febbraio 2026, in un'ottica di leale collaborazione e con ogni riserva, presentava un'istanza motivata alla CTS VIA, chiedendo di essere ascoltata in apposita audizione, per poter valutare in contraddittorio (visto che lo stesso era mancato in sede di procedimento) la possibilità di superare le criticità (doc. 76). In particolare, la Società dava atto: (i) della possibilità di rimodulare il progetto, rinunciando alla realizzazione di uno dei 6 aerogeneratori (l'unico distante meno di 3 km da beni tutelati), mantenendo inalterata la posizione degli altri 5 (che ricadono tutti in area idonea ex art. 20, comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021); (ii) di aver incaricato il progettista di redigere la VinCa a livello II e di aver predisposto approfondimenti tecnici volti a superare le criticità inizialmente rilevate, avuto particolare riguardo all'inserimento paesaggistico del progetto, all'incidenza sull'avifauna e al profilo degli impatti cumulativi.
In sede di audizione orale la CTS riconosceva che tale ipotesi di ottimizzazione risponde alle criticità evidenziate nel parere negativo e ha invitato la ricorrente a presentare una nuova domanda o a formulare istanza di riesame.
In seguito all'audizione, la Società presentava ad ARTA l'istanza di riesame del 9 dicembre 2025, sulla quale l'Amministrazione non si è ancora pronunciata, dando atto della possibilità di eliminare l'aerogeneratore n. 1 e, con specifico riferimento agli impatti su habitat e specie tutelate, di aver redatto la VinCa con il grado di
“Valutazione appropriata (II)”, che ha confermato quanto già rilevato nel SIA, ossia che l'impianto non ha rilevante incidenza ambientale, concludendo “che il 'Progetto per la realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC, TA, CI, IB e FR SI (AG)', non N. 00482/2025 REG.RIC.
determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 considerati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” (cfr. paragrafo 14). Inoltre, il medesimo elaborato ha rilevato riguardo ai rapaci che “la ricerca condotta nel corso delle 4 sessioni previste dal protocollo svolte nel periodo primaverile (08/06/2024, 18/03/2025, 12/04/2025,
08/05/2025) ha dato esito positivo nella ricerca di siti di nidificazione, per una sola specie di rapace diurno (il Gheppio) delle tre osservate, entro la distanza di 500 m dalle aree in cui sono in progetto gli aerogeneratori. […] Nel corso di queste sessioni di monitoraggio non sono stati osservati individui delle tre specie ornitiche di notevole interesse conservazionistico, Aquila del Bonelli, AL IO e Capovaccaio, e pertanto al momento non si può confermare la presenza nell'area in cui è in progetto
l'impianto eolico 'Grecanico'” (VinCa, pag. 143).
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso sia suscettibile di favorevole statuizione con riferimento ad alcune delle censure dedotte, come di seguito precisato.
Col primo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità del Decreto impugnato in quanto l'ARTA si sarebbe limitato ad aderire acriticamente al parere (non vincolante) espresso dalla CTS VIA in punto di asserita incompatibilità ambientale del Progetto, senza operare la (doverosa) autonoma valutazione in ordine alla “assentibilità” dello stesso, previa comparazione degli interessi in gioco.
Il motivo non è meritevole di condivisione.
Nel caso in cui si aderisca alle risultanze istruttorie, può ritenersi invero sufficiente la motivazione per relationem, mentre l'Autorità competente in sede di VIA è tenuta a fornire una motivazione più approfondita solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze di atti presupposti e dell'iter istruttorio, a condizione che dal complesso N. 00482/2025 REG.RIC.
degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni di fatto e/o giuridiche che supportano la decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 09/01/2020 n.226; T.A.R.
Campania, Napoli, sez. III, sentenza n. 2952/2021).
Pertanto, deve ritenersi ammessa in via di principio la motivazione del provvedimento finale per relationem agli atti dell'istruttoria, una motivazione più analitica richiedendosi soltanto nel caso in cui l'autorità decisoria intenda discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria medesima (arg. ex art. 6, comma 1, lett. e), L. 241/1990), mentre una decisione conforme all'istruttoria è adeguatamente motivata anche mediante il rinvio agli atti precedenti (nella specie, il parere della CTS) senza che ciò implichi rinuncia ai poteri dell'autorità competente all'adozione del provvedimento conclusivo, come suggestivamente prospettato dalla ricorrente (cfr. T.A.R. Sicilia-
Palermo, 16/07/2025, n. 1637).
Quanto alla asserita mancata comparazione degli interessi in gioco, occorre ricordare che la funzione tipica della Valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2025, n. 5281).
Nel caso di specie, non si può negare che un tale esame comparativo sia stato compiuto, visto che il parere della CTS – richiamato dal provvedimento di VIA – motiva puntualmente anche sulle possibili ricadute economiche negative del progetto
(in ispecie sul turismo), oltre che sugli aspetti propriamente ambientali (tutela dell'avifauna e delle specie protette di uccelli rapaci) e paesaggistici (intervisibilità con beni tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio). N. 00482/2025 REG.RIC.
Il ricorso è non di meno fondato nella parte in cui, con i motivi II e III, denuncia la violazione delle garanzie procedimentali, avuto riguardo ai principi del contraddittorio, della leale collaborazione e del dissenso costruttivo.
La giurisprudenza ha più volte affermato che il coinvolgimento del proponente nei momenti decisivi del procedimento costituisce espressione dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa (Cons. Stato, V, n.
626/2022; IV, n. 1761/2022). Il contraddittorio procedimentale trova, infatti, fondamento nei principi generali del giusto procedimento, come delineati dagli artt. 1
e 3 della legge n. 241/1990, nonché nei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità (art. 97 Cost.) e del giusto procedimento amministrativo (artt. 41 CDFUE
e 6 CEDU), rendendosi pertanto imprescindibile un confronto effettivo, trasparente e leale tra amministrazione e interessato, soprattutto in prossimità dell'adozione di provvedimenti potenzialmente lesivi (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, 01/04/2025, n.
717).
Nel caso di specie, tale confronto effettivo sui punti ritenuti decisivi dall'autorità competente per il diniego dell'autorizzazione ambientale è venuto a mancare, poiché
l'ARTA e la Commissione hanno accettato e acquisito le osservazioni tardivamente presentate da Italia Nostra Sezione AC e WWF Sicilia Area Mediterranea, sulle quali il ricorrente non ha avuto modo di controdedurre (a differenza che sulle osservazioni del Comune tempestivamente prodotte entro i termini previsti dall'art. 24 TUA). Inoltre, la CTS ha adottato ex abrupto il parere conclusivo senza passare preliminarmente per il parere intermedio e l'ARTA non ha offerto alla ricorrente la possibilità di interloquire sui rilievi della CTS prima dell'adozione del provvedimento conclusivo di VIA, né quest'ultimo ha tenuto conto delle integrazioni volontarie del
SIA trasmesse dalla ricorrente il 21/10/2024 successivamente al parere della CTS, di rilievo ai fini della valutazione degli impatti cumulativi. N. 00482/2025 REG.RIC.
Alla base del parere negativo vi sono poi aspetti prevalentemente documentali e tabellari che ben avrebbero potuto essere risolti se l'ARTA, prima di adottare il diniego, avesse attivato il c.d. “soccorso istruttorio” (espressamente ammesso in questo tipo di procedimento dall'art. 27 bis, comma 3, TUA a mente del quale “Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per
i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni”), così consentendo alla ricorrente di fornire ogni chiarimento e/o integrazione atti alla positiva definizione della procedura.
Risultano parimenti violati i principi di leale collaborazione e del dissenso costruttivo.
Secondo accreditata giurisprudenza amministrativa “[i]l contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990), i quali, in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, debbono assumere la veste del c.d. «dissenso costruttivo», vale a dire dell'obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 16 dicembre
2020, n. 1657; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732)” (cfr. TAR Toscana,
III, sent. n. 252/2022).
Nel caso di specie, né la CTS né l'ARTA hanno indicato alla ricorrente, prima di adottare la decisione negativa, le possibili modifiche progettuali atte a rendere l'intervento compatibile con i valori tutelati, sebbene successive interlocuzioni tra le parti abbiano evidenziato che al fine del rilascio di un provvedimento favorevole potesse risultare sufficiente ridimensionare l'impianto mediante lo stralcio anche di N. 00482/2025 REG.RIC.
uno solo degli aerogeneratori (quello esterno all'area idonea ex lege) unitamente alla previsione di ulteriori misure di mitigazione (come indicato dalla CTS nel corso dell'audizione orale richiesta dalla Società il 27/11/2025 al fine di esaminare in contraddittorio possibili soluzioni progettuali idonee a favorire il superamento del dissenso inizialmente manifestato).
Ne deriva che, sotto tali profili, il provvedimento di VIA negativa è viziato e deve essere annullato, essendo stato adottato in mancanza di un pieno contraddittorio procedimentale e in violazione dei principi di leale collaborazione, soccorso istruttorio e dissenso costruttivo.
L'accoglimento di tali censure rende superfluo l'esame delle rimanenti indicate nella
PARTE TERZA, stante la natura pregiudiziale dei vizi accertati e l'espressa graduazione dei motivi impressa dalla ricorrente, che ha chiesto che le censure di carattere procedimentale fossero esaminate prioritariamente rispetto a quelle di natura sostanziale.
Il gravame, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento, nei limiti e con riferimento alle censure sopra indicate, del decreto dell'Assessorato del Territorio
e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 3/GAB del 10 gennaio 2025 recante il giudizio negativo di VIA in relazione all'“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC (AG), TA (AG), CI (AG), IB
(AG) e FR SI (AG)”. In sede di riedizione del potere, è fatto obbligo all'autorità competente di rideterminarsi sui profili di compatibilità ambientale del
Progetto come opportunamente rimodulato da parte istante, tenuto conto dei titoli di disponibilità giuridica dell'area, delle ottimizzazioni progettuali successivamente introdotte (i.e. riduzione del numero di aerogeneratori) e degli approfondimenti progettuali elaborati dalla Società e allegati alla istanza di riesame del 9 dicembre 2025
(come da produzione documentale del 30 gennaio 2026). N. 00482/2025 REG.RIC.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dei termini dell'accoglimento e della ottimizzazione del progetto intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Siciliana n. 3/GAB del 10 gennaio 2025.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente
OL ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL ON NO TE N. 00482/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00727 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00482/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2025, proposto da
Engie Grecanico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Mattia Malinverni, Daniele Chiatante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana- Presidenza, Regione Siciliana-Assessorato Territorio e Ambiente,
Regione Siciliana-Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana,
Commissione Tecnica Specialistica per Le Autorizzazioni Ambientali di Competenza
Regionale, Regione Siciliana- Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
n. 182; N. 00482/2025 REG.RIC.
nei confronti
Italia Nostra – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico
e Naturale della Nazione, Wwf Italia Ets, non costituiti in giudizio;
Comune di AC, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n.
3/GAB del 10 gennaio 2025, recante il giudizio negativo di VIA in relazione all'“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC (AG),
TA (AG), CI (AG), IB (AG) e FR SI (AG)”, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o connessi, incluso il Parere
Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (la, “CTS VIA”), n. 459/2024 del
26/07/2024 reso con nota prot. DRA n. 55476 del 30/07/2024, con il quale è stato espresso parere sfavorevole riguardo alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto di “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC (AG), TA (AG), CI (AG), IB
(AG) e FR SI (AG)”, nonché, ove occorrer possa, il parere negativo reso dal Comune di AC con nota del 20 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00482/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali e del Comune di AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. OL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 3/11/2023, acquisita il 14.12.2020 con prot. MATTM/104774, la
Società ENGIE GRECANICO S.r.l. (nel seguito, la “Società”) presentava all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente istanza per l'avvio del procedimento di
V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 (“TUA”) per la realizzazione di un nuovo impianto eolico denominato Grecanico, composto da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5 MW (potenza complessiva pari a 30 MW) nonché dalle opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di AC (AG), TA
(AG), CI (AG), IB (AG) e FR SI (AG).
Con nota prot. n. 92210 del 21/12/2023 la Regione comunicava al proponente, alla
C.T.S. ed a tutti gli Enti e alle Amministrazioni potenzialmente interessati la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione in pari data, sul portale ambientale SIVVI, dello studio d'Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, dell'Avviso al pubblico aggiornato di cui all'art. 23 comma 1 lett. e) del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e della relativa documentazione progettuale allegata.
Avviata la fase di consultazione con il pubblico (avviso del 21 dicembre 2023, scadenza termini 19 febbraio 2024), il Comune di AC rendeva il proprio parere negativo con nota del 20 febbraio 2024, affermando che (i) la Regione ha individuato le aree non idonee con Decreto Presidenziale 10 ottobre 2017; (ii) l'impianto della
Società non ricade nelle aree idonee previste dall'art. 20 del D.Lgs. 199/2021. N. 00482/2025 REG.RIC.
Rispetto a tale parere negativo, la Società formulava puntuali osservazioni con nota del 01/03/2024 acquisita al prot. DRA n. 13566 del 01/03/2024, evidenziando che l'impianto non ricade tra le aree non idonee individuate dalla Regione e che cinque dei sei aerogeneratori ricadono in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c- quater del D.Lgs. 199/2021, con la precisazione che anche l'unico aerogeneratore che non vi rientra è comunque localizzato al di fuori delle aree non idonee perimetrate dalla Regione.
Conclusa la fase di consultazione, le associazioni Italia Nostra Sezione AC e
WWF Sicilia Area Mediterranea ODV facevano pervenire tardivamente le proprie osservazioni, assistete dalla Relazione Tecnica a firma Ing. Mario di Giovanna, con le quali contestavano diverse carenze della relazione paesaggistica, l'esistenza di impatti significativi sull'avifauna tutelata, il sovradimensionamento dell'impianto e l'incompatibilità del progetto con gli obiettivi del PEARS 2030.
La CTS VIA rendeva successivamente il proprio parere negativo n. 459/2024 del
26/07/2024, giusta nota prot. DRA n. 55476 del 30/07/2024, evidenziando criticità di ordine tecnico, paesaggistico, ambientale e amministrativo, così riassumibili:
1) l'area di progetto è prossima a siti protetti di rilevanza comunitaria, per cui sarebbe stato necessario l'avvio della procedura di VinCa al livello II di approfondimento;
2) l'impianto interferirebbe con le rotte di diversi uccelli migratori e mette in pericolo i rari esemplari ormai esistenti in Sicilia e in Europa di due uccelli rapaci protetti
(aquila di Bonelli e falco lanario);
3) il progetto sarebbe in contrasto con le previsioni del Piano energetico siciliano
PEARS 2030, essendo stati non solo superati ma addirittura triplicati i 362 MW che il
Piano consentiva di produrre con l'installazione di nuovi parchi eolici (mentre, al di là di questa soglia, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avrebbe dovuto essere realizzata con il potenziamento di impianti già esistenti); N. 00482/2025 REG.RIC.
4) lo Studio di impatto ambientale è carente, anche rispetto alla considerazione degli impatti cumulativi (non rileva la presenza di tutti gli impianti esistenti e funzionanti e omette di considerare anche altri già autorizzati);
5) gli aerogeneratori WTG02, WTG03 e WTG06 ricadono nei Paesaggi dell'Oliveto; inoltre le aree di alcune piazzole definitive insistono su terreni in cui si rileva la presenza di essenze arboreo e/o arbustive, presumibilmente ulivi, dei quali nulla dice il proponente circa un loro eventuale espianto/reimpianto;
6) il modello di aerogeneratore proposto non è tra quelli attualmente in commercio;
7) viene indicata in progetto una potenza nominale di 30 MW (limite fissato dall'allegato II del Testo unico Ambientale d.lgs 152/2006 e s.m.i. oltre il quale vige l'obbligo di incardinare una Valutazione di Impatto Ambientale Statale), ma l'impianto utilizza 6 aerogeneratori con una potenza nominale di 6,2 MW, quindi la potenza nominale reale dell'impianto è di 37,2 MW e si sarebbe dovuta esperire una
Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, invece di quella intrapresa di rango regionale;
8) la potenza prevista di 30 MW si sarebbe potuta ottenere con un minor numero di aerogeneratori (ne sarebbero bastati nella fattispecie 4-5, utilizzando al massimo la potenza nominale di ciascun aerogeneratore), quindi la soluzione proposta si pone in contrasto con le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10-09-2010 e rischia di essere inutilmente lesiva dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio;
9) per il progetto in questione, localizzato in zone agricole, il proponente non attesta se tali aree sono caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;
10) nello SIA il proponente non esamina approfonditamente le alternative di localizzazione e le alternative tecnologiche; N. 00482/2025 REG.RIC.
10.1) nello SIA, il proponente non riporta/approfondisce la coerenza/la compatibilità del progetto con i seguenti Piani/Programmi: (i) Piano delle Bonifiche delle aree inquinate; (ii) Piano Faunistico Venatorio; (iii) Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni; (iv) Piano di Tutela del Patrimonio (Geositi); (v) Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi; (vi) Piano Regionale dei Parchi e
Riserve Naturali; (vii) Programma di Sviluppo Rurale;
11) nonostante la prossimità dell'impianto ad immobili di notevole interesse pubblico ex art. 136, lett. a) e b), d.lgs. 42/2004, non è stato acquisito il parere della
Soprintendenza ai sensi dell'art. 152 cod. beni culturali;
12) “l'analisi dell'inserimento nel paesaggio”, proposta dal proponente, non risponde a quanto riportato nelle linee guida del D.M. 10/09/2010 - Punto 3, poiché a fronte degli innumerevoli beni paesaggistici individuabili nell'intorno di 10 km e della documentazione fotografica allegata, sono state prodotte solo 9 foto simulazioni (v. parere, pagg. 19 e 20);
13) notevole impatto visivo da aree e beni tutelati dal codice dei beni culturali e paesaggistici;
14) il proponente non riporta/produce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità giuridica delle aree di sedime dei 6 aerogeneratori previsti in progetto e non produce alcuna documentazione atta a dimostrare la disponibilità giuridica delle aree di sedime del parco fotovoltaico, contrariamente a quanto previsto dall'art 2 della
L.R. 20/11/2015 n. 29.
Con DA n. 3/GAB del 10 gennaio 2025, l'Assessorato Ambiente rendeva il definitivo diniego di VIA, richiamando la nota acquisita al prot. DRA n. 26653 del 22/04/2024 ed il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 459/2024 del 26/07/2024 reso con nota prot. DRA n. 55476 del 30/07/2024. N. 00482/2025 REG.RIC.
Con il ricorso, la Società ha impugnato il provvedimento di VIA negativa e il presupposto parere tecnico, deducendone variamente l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
I motivi di ricorso sono stati raggruppati in tre parti e opportunamente graduati.
Nella PRIMA PARTE (motivo I) – che si è chiesto di esaminare in via principale – vengono dedotti i vizi di illegittimità del Decreto dell'ARTA e del parere CTS posto a suo fondamento, e in particolare:
- la carenza di una autonoma valutazione dell'ARTA in ordine alla compatibilità ambientale del progetto;
- l'assenza di specifica istruttoria e motivazione (addebitabile tanto ad ARTA, quanto alla CTS VIA) in ordine alla compatibilità del progetto con l'ambiente;
- l'assenza di un congruo bilanciamento degli interessi, tenuto conto che non vi sono vincoli ostativi alla realizzazione dell'impianto sull'area di intervento, non sono interessate aree non idonee e cinque dei sei aerogeneratori ricadono in area idonea ex lege.
Nella SECONDA PARTE (motivi II e III) – da esaminare in via subordinata alla prima parte – vengono dedotti i vizi di illegittimità di carattere procedimentale, per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, dissenso costruttivo e dell'obbligo di leale collaborazione, del Decreto ARTA e del parere posto a suo fondamento.
Nella TERZA PARTE (motivi IV, V e VI) – da esaminare in via ulteriormente subordinata – vengono dedotti i vizi che inficiano, nel merito, le valutazioni condotte dalla CTS VIA, e tali da inficiare, in via derivata, il Decreto VIA.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione
Siciliana, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, l'Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana e il Comune di AC.
Quest'ultimo, riportandosi al contenuto del proprio parere negativo, ha affermato con memoria dell'11.04.2025 che l'area di progetto non sarebbe idonea all'installazione N. 00482/2025 REG.RIC.
di aerogeneratori in quanto attraversata da vincolo idrogeologico e non rientra comunque in aree idonee ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021. L'area oggetto dell'intervento costituirebbe inoltre un habitat altamente idoneo a tre specie di uccelli rapaci in via di estinzione (Aquila di Bonelli, AL IO e Capovaccaio), e la presenza di un impianto eolico rappresenta un disturbo critico non mitigabile che rischia di portare all'estinzione le tre specie protette.
Con ordinanza n. 839/2025 è stata disposta istruttoria al fine di acquisire il titolo giuridico di disponibilità delle aree interessate dagli aerogeneratori e delle restanti aree di progetto, nonché gli allegati all'istanza di V.I.A. (ossia lo Studio di Impatto
Ambientale, le relazioni “Sintesi non Tecnica” ed “Effetto Cumulo” unitamente all'integrazione del 21/10/2024).
La Società ha riscontrato l'ordinanza istruttoria, dimostrando la disponibilità delle aree interessate dagli aerogeneratori sulla base di contratti preliminari (di compravendita, di locazione, di costituzione di servitù) stipulati con atto notarile il 10 aprile 2024 e immediatamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, precisando che “la relativa documentazione non è stata prodotta nel procedimento di VIA perché non richiesta dalla normativa di settore, non applicandosi al caso di specie il PAUR), ma nel procedimento di autorizzazione unica attualmente pendente avanti alla Regione
(istanza del 28 novembre 2023, protocollo di caricamento a portale n. 40277 del
30/11/2023, prodotta sub doc. 18)” (v. memoria del 6/05/2025).
Con ordinanza n. 261 del 21/05/2025 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare, sottolineando “che i motivi di ricorso non consentono di superare del tutto i profili ostativi rilevati dall'ARTA nell'impugnato provvedimento, in particolare avuto riguardo alle criticità legate alla tutela di specie protette di uccelli rapaci in via di estinzione, al mancato approfondimento delle alternative di localizzazione, alla carente valutazione degli impatti cumulativi e alle ricadute negative sul paesaggio N. 00482/2025 REG.RIC.
circostante, stante la molteplicità di beni sottoposti a tutela dal codice dei beni culturali sulla cui visuale interferisce il parco eolico in progetto”.
Nelle more dell'udienza di merito, la Società, come riferito nella memoria del 9 febbraio 2026, in un'ottica di leale collaborazione e con ogni riserva, presentava un'istanza motivata alla CTS VIA, chiedendo di essere ascoltata in apposita audizione, per poter valutare in contraddittorio (visto che lo stesso era mancato in sede di procedimento) la possibilità di superare le criticità (doc. 76). In particolare, la Società dava atto: (i) della possibilità di rimodulare il progetto, rinunciando alla realizzazione di uno dei 6 aerogeneratori (l'unico distante meno di 3 km da beni tutelati), mantenendo inalterata la posizione degli altri 5 (che ricadono tutti in area idonea ex art. 20, comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021); (ii) di aver incaricato il progettista di redigere la VinCa a livello II e di aver predisposto approfondimenti tecnici volti a superare le criticità inizialmente rilevate, avuto particolare riguardo all'inserimento paesaggistico del progetto, all'incidenza sull'avifauna e al profilo degli impatti cumulativi.
In sede di audizione orale la CTS riconosceva che tale ipotesi di ottimizzazione risponde alle criticità evidenziate nel parere negativo e ha invitato la ricorrente a presentare una nuova domanda o a formulare istanza di riesame.
In seguito all'audizione, la Società presentava ad ARTA l'istanza di riesame del 9 dicembre 2025, sulla quale l'Amministrazione non si è ancora pronunciata, dando atto della possibilità di eliminare l'aerogeneratore n. 1 e, con specifico riferimento agli impatti su habitat e specie tutelate, di aver redatto la VinCa con il grado di
“Valutazione appropriata (II)”, che ha confermato quanto già rilevato nel SIA, ossia che l'impianto non ha rilevante incidenza ambientale, concludendo “che il 'Progetto per la realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC, TA, CI, IB e FR SI (AG)', non N. 00482/2025 REG.RIC.
determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 considerati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” (cfr. paragrafo 14). Inoltre, il medesimo elaborato ha rilevato riguardo ai rapaci che “la ricerca condotta nel corso delle 4 sessioni previste dal protocollo svolte nel periodo primaverile (08/06/2024, 18/03/2025, 12/04/2025,
08/05/2025) ha dato esito positivo nella ricerca di siti di nidificazione, per una sola specie di rapace diurno (il Gheppio) delle tre osservate, entro la distanza di 500 m dalle aree in cui sono in progetto gli aerogeneratori. […] Nel corso di queste sessioni di monitoraggio non sono stati osservati individui delle tre specie ornitiche di notevole interesse conservazionistico, Aquila del Bonelli, AL IO e Capovaccaio, e pertanto al momento non si può confermare la presenza nell'area in cui è in progetto
l'impianto eolico 'Grecanico'” (VinCa, pag. 143).
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso sia suscettibile di favorevole statuizione con riferimento ad alcune delle censure dedotte, come di seguito precisato.
Col primo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità del Decreto impugnato in quanto l'ARTA si sarebbe limitato ad aderire acriticamente al parere (non vincolante) espresso dalla CTS VIA in punto di asserita incompatibilità ambientale del Progetto, senza operare la (doverosa) autonoma valutazione in ordine alla “assentibilità” dello stesso, previa comparazione degli interessi in gioco.
Il motivo non è meritevole di condivisione.
Nel caso in cui si aderisca alle risultanze istruttorie, può ritenersi invero sufficiente la motivazione per relationem, mentre l'Autorità competente in sede di VIA è tenuta a fornire una motivazione più approfondita solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze di atti presupposti e dell'iter istruttorio, a condizione che dal complesso N. 00482/2025 REG.RIC.
degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni di fatto e/o giuridiche che supportano la decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 09/01/2020 n.226; T.A.R.
Campania, Napoli, sez. III, sentenza n. 2952/2021).
Pertanto, deve ritenersi ammessa in via di principio la motivazione del provvedimento finale per relationem agli atti dell'istruttoria, una motivazione più analitica richiedendosi soltanto nel caso in cui l'autorità decisoria intenda discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria medesima (arg. ex art. 6, comma 1, lett. e), L. 241/1990), mentre una decisione conforme all'istruttoria è adeguatamente motivata anche mediante il rinvio agli atti precedenti (nella specie, il parere della CTS) senza che ciò implichi rinuncia ai poteri dell'autorità competente all'adozione del provvedimento conclusivo, come suggestivamente prospettato dalla ricorrente (cfr. T.A.R. Sicilia-
Palermo, 16/07/2025, n. 1637).
Quanto alla asserita mancata comparazione degli interessi in gioco, occorre ricordare che la funzione tipica della Valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2025, n. 5281).
Nel caso di specie, non si può negare che un tale esame comparativo sia stato compiuto, visto che il parere della CTS – richiamato dal provvedimento di VIA – motiva puntualmente anche sulle possibili ricadute economiche negative del progetto
(in ispecie sul turismo), oltre che sugli aspetti propriamente ambientali (tutela dell'avifauna e delle specie protette di uccelli rapaci) e paesaggistici (intervisibilità con beni tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio). N. 00482/2025 REG.RIC.
Il ricorso è non di meno fondato nella parte in cui, con i motivi II e III, denuncia la violazione delle garanzie procedimentali, avuto riguardo ai principi del contraddittorio, della leale collaborazione e del dissenso costruttivo.
La giurisprudenza ha più volte affermato che il coinvolgimento del proponente nei momenti decisivi del procedimento costituisce espressione dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa (Cons. Stato, V, n.
626/2022; IV, n. 1761/2022). Il contraddittorio procedimentale trova, infatti, fondamento nei principi generali del giusto procedimento, come delineati dagli artt. 1
e 3 della legge n. 241/1990, nonché nei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità (art. 97 Cost.) e del giusto procedimento amministrativo (artt. 41 CDFUE
e 6 CEDU), rendendosi pertanto imprescindibile un confronto effettivo, trasparente e leale tra amministrazione e interessato, soprattutto in prossimità dell'adozione di provvedimenti potenzialmente lesivi (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, 01/04/2025, n.
717).
Nel caso di specie, tale confronto effettivo sui punti ritenuti decisivi dall'autorità competente per il diniego dell'autorizzazione ambientale è venuto a mancare, poiché
l'ARTA e la Commissione hanno accettato e acquisito le osservazioni tardivamente presentate da Italia Nostra Sezione AC e WWF Sicilia Area Mediterranea, sulle quali il ricorrente non ha avuto modo di controdedurre (a differenza che sulle osservazioni del Comune tempestivamente prodotte entro i termini previsti dall'art. 24 TUA). Inoltre, la CTS ha adottato ex abrupto il parere conclusivo senza passare preliminarmente per il parere intermedio e l'ARTA non ha offerto alla ricorrente la possibilità di interloquire sui rilievi della CTS prima dell'adozione del provvedimento conclusivo di VIA, né quest'ultimo ha tenuto conto delle integrazioni volontarie del
SIA trasmesse dalla ricorrente il 21/10/2024 successivamente al parere della CTS, di rilievo ai fini della valutazione degli impatti cumulativi. N. 00482/2025 REG.RIC.
Alla base del parere negativo vi sono poi aspetti prevalentemente documentali e tabellari che ben avrebbero potuto essere risolti se l'ARTA, prima di adottare il diniego, avesse attivato il c.d. “soccorso istruttorio” (espressamente ammesso in questo tipo di procedimento dall'art. 27 bis, comma 3, TUA a mente del quale “Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per
i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni”), così consentendo alla ricorrente di fornire ogni chiarimento e/o integrazione atti alla positiva definizione della procedura.
Risultano parimenti violati i principi di leale collaborazione e del dissenso costruttivo.
Secondo accreditata giurisprudenza amministrativa “[i]l contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990), i quali, in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, debbono assumere la veste del c.d. «dissenso costruttivo», vale a dire dell'obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 16 dicembre
2020, n. 1657; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732)” (cfr. TAR Toscana,
III, sent. n. 252/2022).
Nel caso di specie, né la CTS né l'ARTA hanno indicato alla ricorrente, prima di adottare la decisione negativa, le possibili modifiche progettuali atte a rendere l'intervento compatibile con i valori tutelati, sebbene successive interlocuzioni tra le parti abbiano evidenziato che al fine del rilascio di un provvedimento favorevole potesse risultare sufficiente ridimensionare l'impianto mediante lo stralcio anche di N. 00482/2025 REG.RIC.
uno solo degli aerogeneratori (quello esterno all'area idonea ex lege) unitamente alla previsione di ulteriori misure di mitigazione (come indicato dalla CTS nel corso dell'audizione orale richiesta dalla Società il 27/11/2025 al fine di esaminare in contraddittorio possibili soluzioni progettuali idonee a favorire il superamento del dissenso inizialmente manifestato).
Ne deriva che, sotto tali profili, il provvedimento di VIA negativa è viziato e deve essere annullato, essendo stato adottato in mancanza di un pieno contraddittorio procedimentale e in violazione dei principi di leale collaborazione, soccorso istruttorio e dissenso costruttivo.
L'accoglimento di tali censure rende superfluo l'esame delle rimanenti indicate nella
PARTE TERZA, stante la natura pregiudiziale dei vizi accertati e l'espressa graduazione dei motivi impressa dalla ricorrente, che ha chiesto che le censure di carattere procedimentale fossero esaminate prioritariamente rispetto a quelle di natura sostanziale.
Il gravame, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento, nei limiti e con riferimento alle censure sopra indicate, del decreto dell'Assessorato del Territorio
e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 3/GAB del 10 gennaio 2025 recante il giudizio negativo di VIA in relazione all'“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da 30 MW denominato “Grecanico” ed opere connesse indispensabili Comuni di AC (AG), TA (AG), CI (AG), IB
(AG) e FR SI (AG)”. In sede di riedizione del potere, è fatto obbligo all'autorità competente di rideterminarsi sui profili di compatibilità ambientale del
Progetto come opportunamente rimodulato da parte istante, tenuto conto dei titoli di disponibilità giuridica dell'area, delle ottimizzazioni progettuali successivamente introdotte (i.e. riduzione del numero di aerogeneratori) e degli approfondimenti progettuali elaborati dalla Società e allegati alla istanza di riesame del 9 dicembre 2025
(come da produzione documentale del 30 gennaio 2026). N. 00482/2025 REG.RIC.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dei termini dell'accoglimento e della ottimizzazione del progetto intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Siciliana n. 3/GAB del 10 gennaio 2025.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente
OL ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL ON NO TE N. 00482/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO