CASS
Sentenza 30 novembre 2021
Sentenza 30 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2021, n. 44197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44197 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AZ MI IN nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
• Penale Sent. Sez. 1 Num. 44197 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/09/2021 Letta la requisitoria del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice LLesecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di AE MA CA AZ, volta ad ottenere la rideterminazione del cumulo delle pene ricomprendente le pene di cui al precedente provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma in data 12/05/2014 e, conseguentemente, la sospensione LLordine di carcerazione e la permanenza agli arresti domiciliari. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione CA AZ, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando violazione LLart.80 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sopra indicata disposizione. Rileva il difensore che: - il rigetto della richiesta di cumulo da parte LLordinanza impugnata non sembra comprendere appieno la portata LLart. 80 cod. pen. e quindi le regole di applicazione del cumulo materiale, che impongono l'inserimento di tutte le pene anche di quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso ai fini dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari;
- la ratio che informa tali regole deve rinvenirsi nell'applicazione del principio LLunità del rapporto esecutivo, che tutela l'interesse del condannato a non essere pregiudicato dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati. Si duole la difesa che la decisione della Corte di appello di Roma sia illogica e contraddittoria, in quanto, da un lato, richiama detto principio e, dall'altro, non spiega perché nel caso di specie non debba trovare applicazione, laddove invero l'inserimento delle pene già espiate sarebbe stato di giovamento al condannato anche con riguardo alla fruizione dei benefici penitenziari. Rileva, difatti, la difesa che se tali pene fossero state inserite, il reato ostativo sarebbe stato ritenuto già espiato e, quindi, il condannato sarebbe rimasto agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e non sarebbe stato tradotto in carcere. Alla luce di tali censure, il difensore insiste per l'annullamento LLordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la Corte di appello di Roma premette che: - CA AZ è stato condannato, con sentenza pronunciata dalla Corte di appello •di Roma in data 29/01/2020, irrevocabile il 9/12/2020, alla pena complessiva di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000 di multa, ritenuta la continuazione tra il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e il reato di cui all'art. 73 stesso d.P.R., per il quale il suddetto era stato condannato con sentenza irrevocabile;
- il richiedente, dopo avere rilevato che la pena attribuibile al reato ostativo ai sensi LLart. 4 bis I. n. 354 del 1975 (artt.73 e 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) è pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione, essendo il rimanente anno di reclusione dovuto alla continuazione con il reato di cui all'art. 73 del suddetto decreto, ha avanzato al Procuratore generale istanza di emissione di un provvedimento di cumulo comprensivo anche di altre pene riportate in precedenza dall'CA AZ, in modo da imputare la custodia cautelare agli arresti domiciliari, cui il condannato è stato sottoposto ininterrottamente dal 7 ottobre 2016, alla carcerazione già subita per reati "non ostativi" e ritenere, quindi, completamente espiata la pena inflitta per il reato "ostativo", con la conseguente permanenza agli arresti domiciliari ai sensi LLart. 656, comma 10, cod. proc. pen.; - l'istanza respinta dal P.g. è stata riproposta in questa sede. Tànto. premesso, la suddetta Corte rileva che: - «sebbene sia corretto il richiamo al principio in base al quale debbano essere comprese nel provvedimento di cumulo anche le pene già espiate, merita di essere evidenziato che, al momento LLinizio della sottoposizione LLCA AZ alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (7 ottobre 2016), la pena risultante dal cumulo effettuato in data 12 maggio 2014 fosse già stata completamente espiata (utili spunti in tal senso possono trarsi da Cass., sez. I, 25 febbraio 2020, n. 13985)»; - «per maggiore precisione l'espiazione della pena risultante dal predetto cumulo era terminata il 23 marzo 2015, anteriormente alla data di commissione del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (17 agosto 2016)»; - «al momento LLinizio della sottoposizione LLCA AZ alla misura cautelare degli arresti domiciliari non risultava pertanto alcun residuo della pena determinata dal cumulo in data 12 maggio 2014 ancora da espiare»; - «da ciò discende che la custodia cautelare subita dal condannato, a partire dal 7 ottobre 2016, non può essere imputata che alla pena rideterminata nella misura di sei anni e quattro mesi di reclusione dalla sentenza della Corte di appello di Roma in data 29 gennaio 2020»; - «l'eventuale separazione all'interno della pena complessiva di sei anni e quattro mesi di reclusione, della parte di sanzione ascrivibile al reato "ostativo" (cinque anni e quattro mesi) non condurrebbe in ogni caso, al risultato auspicato dalla richiesta, poiché il termine di espiazione in carcere dovrebbe essere individuato nel 7 febbraio 2022»; - «trova quindi piena applicazione alla fattispecie in esame il divieto di sospensione delle pene detentive brevi stabilito dall'art. 656, comma 9, c.p.p. nei confronti dei soggetti condannati per reati ostativi di cui all'art. 4 bis I. n. 354 del 1975, applicabile anche nel caso in cui il condannato si trovi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna (Cass., sez. I, 28 novembre 2011, n. 44910)», dovendosi respingere in conclusione la richiesta di sospensione LLordine di carcerazione e di permanenza del condannato agli arresti domiciliari. Tali essendo le argomentazioni LLordinanza impugnata, le stesse non solo sono scevre da vizi logici e giuridici, ma sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte dalla stessa ordinanza richiamata. Se è vero che ai fini LLesecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione LLultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141), è anche vero che in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio LLunità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima LLinizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare). L'ordinanza impugnata appare immune da censure. E comunque, nel caso in esame, l'inserimento delle pene di cui al precedente cumulo era invocato non per qualche effetto sull'art. 78 cod. pen. ovvero sulla maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, ma ai fini della sospensione della pena esecutiva, sia pure ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Né nel ricorso, che per quanto detto manifesta la sua infondatezza, appaiono emergere ulteriori elementi di valutazione in ordine alla circostanza, affermata dalla Corte territoriale, che comunque troverebbe applicazione nella specie la previsione del divieto di sospensione delle pene detentive brevi di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 2. Al rigetto consegue, ai sensi LLart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
• Penale Sent. Sez. 1 Num. 44197 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/09/2021 Letta la requisitoria del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice LLesecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di AE MA CA AZ, volta ad ottenere la rideterminazione del cumulo delle pene ricomprendente le pene di cui al precedente provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma in data 12/05/2014 e, conseguentemente, la sospensione LLordine di carcerazione e la permanenza agli arresti domiciliari. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione CA AZ, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando violazione LLart.80 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sopra indicata disposizione. Rileva il difensore che: - il rigetto della richiesta di cumulo da parte LLordinanza impugnata non sembra comprendere appieno la portata LLart. 80 cod. pen. e quindi le regole di applicazione del cumulo materiale, che impongono l'inserimento di tutte le pene anche di quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso ai fini dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari;
- la ratio che informa tali regole deve rinvenirsi nell'applicazione del principio LLunità del rapporto esecutivo, che tutela l'interesse del condannato a non essere pregiudicato dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati. Si duole la difesa che la decisione della Corte di appello di Roma sia illogica e contraddittoria, in quanto, da un lato, richiama detto principio e, dall'altro, non spiega perché nel caso di specie non debba trovare applicazione, laddove invero l'inserimento delle pene già espiate sarebbe stato di giovamento al condannato anche con riguardo alla fruizione dei benefici penitenziari. Rileva, difatti, la difesa che se tali pene fossero state inserite, il reato ostativo sarebbe stato ritenuto già espiato e, quindi, il condannato sarebbe rimasto agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e non sarebbe stato tradotto in carcere. Alla luce di tali censure, il difensore insiste per l'annullamento LLordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la Corte di appello di Roma premette che: - CA AZ è stato condannato, con sentenza pronunciata dalla Corte di appello •di Roma in data 29/01/2020, irrevocabile il 9/12/2020, alla pena complessiva di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000 di multa, ritenuta la continuazione tra il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e il reato di cui all'art. 73 stesso d.P.R., per il quale il suddetto era stato condannato con sentenza irrevocabile;
- il richiedente, dopo avere rilevato che la pena attribuibile al reato ostativo ai sensi LLart. 4 bis I. n. 354 del 1975 (artt.73 e 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) è pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione, essendo il rimanente anno di reclusione dovuto alla continuazione con il reato di cui all'art. 73 del suddetto decreto, ha avanzato al Procuratore generale istanza di emissione di un provvedimento di cumulo comprensivo anche di altre pene riportate in precedenza dall'CA AZ, in modo da imputare la custodia cautelare agli arresti domiciliari, cui il condannato è stato sottoposto ininterrottamente dal 7 ottobre 2016, alla carcerazione già subita per reati "non ostativi" e ritenere, quindi, completamente espiata la pena inflitta per il reato "ostativo", con la conseguente permanenza agli arresti domiciliari ai sensi LLart. 656, comma 10, cod. proc. pen.; - l'istanza respinta dal P.g. è stata riproposta in questa sede. Tànto. premesso, la suddetta Corte rileva che: - «sebbene sia corretto il richiamo al principio in base al quale debbano essere comprese nel provvedimento di cumulo anche le pene già espiate, merita di essere evidenziato che, al momento LLinizio della sottoposizione LLCA AZ alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (7 ottobre 2016), la pena risultante dal cumulo effettuato in data 12 maggio 2014 fosse già stata completamente espiata (utili spunti in tal senso possono trarsi da Cass., sez. I, 25 febbraio 2020, n. 13985)»; - «per maggiore precisione l'espiazione della pena risultante dal predetto cumulo era terminata il 23 marzo 2015, anteriormente alla data di commissione del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (17 agosto 2016)»; - «al momento LLinizio della sottoposizione LLCA AZ alla misura cautelare degli arresti domiciliari non risultava pertanto alcun residuo della pena determinata dal cumulo in data 12 maggio 2014 ancora da espiare»; - «da ciò discende che la custodia cautelare subita dal condannato, a partire dal 7 ottobre 2016, non può essere imputata che alla pena rideterminata nella misura di sei anni e quattro mesi di reclusione dalla sentenza della Corte di appello di Roma in data 29 gennaio 2020»; - «l'eventuale separazione all'interno della pena complessiva di sei anni e quattro mesi di reclusione, della parte di sanzione ascrivibile al reato "ostativo" (cinque anni e quattro mesi) non condurrebbe in ogni caso, al risultato auspicato dalla richiesta, poiché il termine di espiazione in carcere dovrebbe essere individuato nel 7 febbraio 2022»; - «trova quindi piena applicazione alla fattispecie in esame il divieto di sospensione delle pene detentive brevi stabilito dall'art. 656, comma 9, c.p.p. nei confronti dei soggetti condannati per reati ostativi di cui all'art. 4 bis I. n. 354 del 1975, applicabile anche nel caso in cui il condannato si trovi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna (Cass., sez. I, 28 novembre 2011, n. 44910)», dovendosi respingere in conclusione la richiesta di sospensione LLordine di carcerazione e di permanenza del condannato agli arresti domiciliari. Tali essendo le argomentazioni LLordinanza impugnata, le stesse non solo sono scevre da vizi logici e giuridici, ma sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte dalla stessa ordinanza richiamata. Se è vero che ai fini LLesecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione LLultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141), è anche vero che in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio LLunità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima LLinizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939: fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare). L'ordinanza impugnata appare immune da censure. E comunque, nel caso in esame, l'inserimento delle pene di cui al precedente cumulo era invocato non per qualche effetto sull'art. 78 cod. pen. ovvero sulla maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, ma ai fini della sospensione della pena esecutiva, sia pure ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Né nel ricorso, che per quanto detto manifesta la sua infondatezza, appaiono emergere ulteriori elementi di valutazione in ordine alla circostanza, affermata dalla Corte territoriale, che comunque troverebbe applicazione nella specie la previsione del divieto di sospensione delle pene detentive brevi di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 2. Al rigetto consegue, ai sensi LLart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.