Articolo 2 della Legge 11 marzo 2025, n. 28
Articolo 1Articolo 3
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21 marzo 2025
Art. 2. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
« h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all' articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ;
2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all' articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ;
3) le autorita' pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico »; b) alla lettera m), numero 1), la parola: « comunitaria » e' sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea »; c) alla lettera n) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante puo' fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti ». 2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 »; b) all'articolo 30:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo »;
2) al comma 3-bis, le parole: « Ai fini del comma 3, lettera a), » sono soppresse; c) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente:
« Art. 30-bis (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono:
a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;
b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonche' una descrizione delle modalita' per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:
a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attivita' sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorita' dello Stato membro di origine:
1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attivita' scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;
2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;
3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;
5) una dichiarazione esplicita della conformita' all' articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 , da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:
1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entita' non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
3) la durata e le modalita' di rinnovo della copertura;
4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalita' per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre:
a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o mettera' in atto per valutare e prevenire tali rischi;
b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate;
c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;
d) l'identita' della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformita', nonche' un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;
e) l'identita' di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 ;
f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;
g) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualita' del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
h) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica e' una filiazione di un'entita' regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.
4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione e' adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.
5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati.
6. L'operatore del sistema italiano puo' chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo »; d) all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: « e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis ». 3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/ 886 »; b) all'articolo 3:
1) al comma 1, alle parole: «articolo 8» sono premesse le seguenti: « articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e »;
2) al comma 1, le parole: « dell'articolo 4, commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 »;
3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012.
1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/ 2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.
1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio »;
4) al comma 2, alle parole: «e dall'articolo 8» sono premesse le seguenti: «, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies».
4. All'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le parole: « Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230 » sono sostituite dalle seguenti: « Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 ». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 recante: «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07 giugno 2001, come modificato dalla presente legge:
«Art 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;
g) "controparte centrale": il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all' articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ;
2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all' articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ;
3) le autorita' pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere hsexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e hbis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all' articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE , prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o dell'Unione europea), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;
n) "partecipante": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante puo' fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti;
o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t);
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;
w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 , 30 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE , 2006/48/CE , e che abroga la direttiva 97/5/CE », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o societa' di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorita' pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validita' solamente in un unico Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Cabina di regia di cui all' articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater.
3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.
3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l' articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366 , ai servizi di pagamento in una valuta che non e' quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l' articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366 , ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
4. Ai fini dell'applicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica;
b) se l'utente dei servizi di pagamento non e' un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresi' concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformita' all' articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366 .
4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis.
4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.».
«Art. 30 (Accesso ai sistemi di pagamento). - 1.
Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilita' finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
c) restrizioni in base allo status istituzionale.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo.
3-bis. Qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non e' un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunita' in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.».
«Art. 32 (Sanzioni). - 1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3.
4.
5.
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 recante: «Attuazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;
b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/886;
c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali elencate nell'allegato alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE , 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ;
d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
Art. 3 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2 , 3 , 6 , 7 e 8 ; articolo 5 bis , articolo 5 ter , articolo 5 quater e articolo 8 . La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012.
1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012.
1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.
1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall' articolo 5 bis , dall' articolo 5 ter , dall' articolo 5 quater , dall' articolo 5 quinquies e dall'articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , all'Organismo di cui all' articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9 , l' articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.».
- Si riporta il testo dell' articolo 126-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, come modificato dalla presente legge:
«Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). - 1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un consumatore, ne' una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalita' di garantire un adeguato livello di affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.».
Entrata in vigore il 21 marzo 2025
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