Decreto cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 26/11/2025, n. 7671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7671 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07671/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5477 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Circolo Didattico D.D. di Orta di Atella, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del P.E.I. e del verbale GLO del 03.10.2025, nonchè di tutti gli atti susseguenti e prodromici;
⁃ nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;
⁃ di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e del Circolo Didattico D.D. di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame parte ricorrente ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato, redatto il 3.10.2025, per l’anno scolastico 2025-2026 dal Circolo Didattico D.D. di Orta di Atella, con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 28 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n.-OMISSIS-del 21.10.2025 è stato rilevato che “il PEI redatto per l’anno in corso il 3.10.2025, pur riconoscendo che l’alunno frequenta per 28 ore settimanali (vedi par. 9 ove- dando atto che l’orario è di 28 ore settimanali e che usufruisce del sostegno per 22 ore) , non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura ridotta e dissonante dallo stesso verbale del GLO”; e ha ordinato la riformulazione del PEI sul punto, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto.
3. All’udienza camerale del 12.11.2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che a seguito della notifica del Decreto monocratico è stato rimodulato il Pei prevedendo l’assegnazione del sostegno didattico per tutto il tempo scuola e che il servizio è stato effettivamente assegnato in tale misura.
Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
4. La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- Circolo Didattico D.D. di Orta di Atella
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione: dpit@postacert.istruzione.it;
- alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica: dgsip@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli: uspna@postacert.istruzione.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IO ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ZZ | AN AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.