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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6363/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TASSA AUTO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 09.09.2025, depositato in data 12.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificata in data 10/6/2025, per la complessiva somma di € € 329,57 a titolo di
"Tasse automobilistiche Regione Siciliana” per l'anno 2013, di cui alla prodromica cartella di pagamento n.
29520180020509613000, parimenti impugnata, indicata come notificata in data 25.02.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico – violazione della corretta sequenza procedimentale;
2. prescrizione del credito.
Con distrazione.
Il 29.12.2025 si è costituita AE effettuando produzione documentale e depositando un modello di controdeduzioni privo di contenuti argomentativi, ma comunque contenente la domanda di rigetto del ricorso.
E' stata prodotta la relata di notifica dell'atto n. 29520229001236691000, che non è qui rilevante.
Nessuno si è costituito per AdER nel termine di 20 giorni liberi anteriori all'udienza fissata posto dall'art. 32
D.Lgs. n. 546/92.
Il ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la produzione documentale effettuata dall'AE non riscontra in alcun modo la notifica di atti antecedenti a quello impugnato.
Va osservato che l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite del 2021, riconosce che la nullità/omissione della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la illegittimità degli stessi, laddove afferma che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6363/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TASSA AUTO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 09.09.2025, depositato in data 12.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificata in data 10/6/2025, per la complessiva somma di € € 329,57 a titolo di
"Tasse automobilistiche Regione Siciliana” per l'anno 2013, di cui alla prodromica cartella di pagamento n.
29520180020509613000, parimenti impugnata, indicata come notificata in data 25.02.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico – violazione della corretta sequenza procedimentale;
2. prescrizione del credito.
Con distrazione.
Il 29.12.2025 si è costituita AE effettuando produzione documentale e depositando un modello di controdeduzioni privo di contenuti argomentativi, ma comunque contenente la domanda di rigetto del ricorso.
E' stata prodotta la relata di notifica dell'atto n. 29520229001236691000, che non è qui rilevante.
Nessuno si è costituito per AdER nel termine di 20 giorni liberi anteriori all'udienza fissata posto dall'art. 32
D.Lgs. n. 546/92.
Il ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la produzione documentale effettuata dall'AE non riscontra in alcun modo la notifica di atti antecedenti a quello impugnato.
Va osservato che l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite del 2021, riconosce che la nullità/omissione della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la illegittimità degli stessi, laddove afferma che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore.