Sentenza 8 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2018, n. 20246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20246 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
~sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS ‘h e_ n:gran:Zie,. conclude per il rigetto del ricorso. tiattbiltitifensare Gli avvocati
TAMBURINO
Tommaso e
MIGNOSA
Domenico che insistono per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RI LL, indagato quale sindaco del Comune di Priolo Gargallo per una pluralità di episodi di turbata libertà degli incanti, per truffa aggravata e tentata truffa aggravata e per tentata concussione (rispettivamente quanto ai capi 1, 2, 5, 3, 6 e 7 dell'imputazione provvisoria), ricorre in cassazione, con il ministero di difensore di fiducia, avverso l'ordinanza del 29 novembre 2017 con cui il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.m., ha annullato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Siracusa aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari, al primo applicata, con quella del divieto di dimora nel Comune di Priolo Gargallo.
2. Nell'espresso giudizio sulle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene che i rapporti di interesse originati dall'attività politico-amministrativa dell'indagato non siano cessati con le dimissioni dalla carica pubblica e che le occasioni a delinquere non siano venute meno nell'apprezzata sussistenza, per un giudizio di verosimiglianza, di una rete di complicità all'interno dell'apparato comunale che ragionevolmente può prestarsr a dare esecuzione alle direttive del primo, per i consolidati legami da questi stretti nell'ambito della decennale gestione della cosa pubblica.
3. L'indagato nell'impugnare l'indicato provvedimento, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, contesta concretezza ed attualità del ritenuto pericolo di reiterazione la cui mancanza resterebbe denunciata dallo stesso utilizzo da parte dei giudici dell'appello cautelare degli avverbi 'verosimilmente' e 'ragionevolmente'. In contrasto con le impugnate conclusioni, la difesa fa valere le circostanze addotte in appello quali l'irrevocabilità delle dimissioni, la mancata elezione del RI all'assemblea regionale per successive consultazioni elettorali, la prossima nomina di un commissario a seguito delle dimissioni del Sindaco, con conseguente compimento presso l'indicato Comune dei soli atti di ordinaria amministrazione, deducendo il mancato confronto del Tribunale con siffatte obiettive evidenze. La pendenza dei processi per fatti omologhi, a cui pure si sarebbero richiamati i giudici dell'appello cautelare non avrebbe integrato l'esistenza di quei precedenti penali integrativi ex art. 274, comma 1, lett. c) cit. del pericolo di reiterazione.A sostegno della ritenuta rete di complicità sarebbero stati indicati i rapporti del RI con i coindagati, IA LV e La NA RA, mancando il tribunale di evidenziare che gli stessi non avrebbero più avuto alcun ruolo all'interno dell'amministrazione comunale perché trasferiti a richiesta presso altro settore o in mobilità interna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
2. Il Tribunale ha validamente motivato sulla permanente posizione soggettiva dell'indagato — estraneo istigatore dei fatti nell'imputazione provvisoria a lui contestati nonostante egli non rivesta più incarichi all'interno dell'amministrazione — come integrativa del ritenuto pericolo di recidivanza. In tal senso pregnante è il richiamo alle gravità delle condotte dispiegate nel passato ed al derivato rilievo dei procedimenti pendenti per una pluralità di concussioni, di corruzione elettorale - con cui si contesta al RI di aver fatto assegnare sussidi a persone indigenti alle quali aveva chiesto in cambio il voto -, di truffa ai danni del comune di Priolo Gargallo e di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, per un apporto causale che vede l'indagato nel rilevante ruolo di determinatore delle altrui condotte all'interno della macchina amministrativa comunale di cui ha maturato conoscenza nella decennale sua presenza ininterrottamente protrattasi, rileva in modo concludente il Tribunale di Catania per l'impugnata ordinanza, per un decennio. Si tratta invero di un quadro significativamente definito e congruamente ritenuto dal Tribunale, con motivazione che si sottrae quindi al sindacato di questa Corte, come espressivo di un penetrante controllo della vita amministrativa dell'ente e di una volontà dell'indagato di piegare la funzione, di cui egli era investito, a fini personali tradottisi, ora nel favorire ed ora nel danneggiare sodali o avversari, per un complessivo giudizio che si appalesa tale da sostenere, per il futuro la correttezza del ritenuto pericolo di reiterazione delle condotte. L'apprezzata rete di complicità da parte del Tribunale non sconfina in un giudizio disancorato i,al richiamato estremo del pericolo, per i segnati caratteri della concretezza ed attualità del riproporsi di omologhe condotte in ragione della sottolineata, nell'ordinanza impugnata, decennale gestione della cosa pubblica da parte del cautelando, congruamente intesa dai giudici dell'appello cautelare come espressiva di una rete di complicità interna all'apparato comunale vivificata dal richiamo alla posizione di dipendente comunale della cognata del RI, con lui indagata in altro procedimento e nella segnalata pendenza di procedimenti penali per fatti omologhi, procedimenti destinati, per le modalità ivi contestate, a riproporre la reiterazione del ritenuto metodo di utilizzo di rapporti intrattenuti con dipendenti della macchina comunale. Le dimissioni dalla carica non valgono, quindi, nelle corrette e consequenziali conclusioni raggiunte dal Tribunale di Catania, a segnare una soluzione di continuità nella capacità dell'indagato di intervenire sulla vita del Comune già da lui amministrato per un rapporto che si rivela, nella sottolineata gravità, pervasività e durata delle condotte, come sistemico e portatore come tale di specifico sostegno al formulato giudizio. Resta correttamente applicato per l'indicata motivazione, che come tale si sottrae a censura di legittimità, il principio espresso da questa Corte per il quale, nei reati contro la P.a., il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. anche nel caso in cui il soggetto in posizione di rapporto organico con la P.a. risulti sospeso o dimesso dal servizio, dovendo la validità di tale principio essere dimensionata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso, di cui il giudice della cautele deve dare conto per adeguata e logica motivazione (arg. ex Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634; Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223). 3. 'La questione teTrililsidiDgict-ietteraie SigieVata tia 5esa per l'operato utilizzo nel corpo della motivazione impugnata di locuzioni quali "verosimile" e "ragionevole" non può dirsi neppure, come tale, correttamente posta ove solo si consideri la rispondenza delle indicate aggettivazioni, nel loro uso corrente, al rispettivo significato di "probabile" e "fondato". Si tratta quindi di termini come tali portatori di apprezzamenti non destinati a porsi in contraddittorietà con il formulato giudizio di sussistenza del pericolo, in ogni caso pienamente sorretto, nei segnati obiettivi termini di scrutinio, dalle pregresse modalità della condotta per una concreta ed attuale riproposizione nel futuro di modalità continue a quelle già poste in essere.
4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al