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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 40/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maltignano - Via Nuova, 1 63085 Maltignano AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 319/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI
PICENO sez. 1 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: "accogliere il presente appello, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio".
Appellato: "respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 319/2023"; "Con vittoria di spese“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnò in 1° primo grado gli avvisi IMU 2017-2018 e TASI 2017 emessi dal Comune di
Maltignano; il giudizio si concluse con la Sentenza n. 319/2023, di rigetto del ricorso.
In data 18 gennaio 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Difensore_1 ha proposto appello avverso la su specificata Sentenza eccependo, in sintesi:
- nullità degli atti per “assoluta carenza di motivazione” e lesione del diritto di difesa;
- insussistenza del presupposto IMU su aree edificabili per effetto della “fictio iuris” di non edificabilità dei terreni posseduti / condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola;
- ulteriori rilievi su dichiarazione IMU, nucleo familiare e dimostrazione dell'utilizzazione agricola.
In data 23 gennaio 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 40/2024.
In data 18 marzo 2024, si è costituito in giudizio il Comune di Maltignano resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo sulla sufficienza motivazionale, sulla conoscibilità degli elementi, sulla mancata dichiarazione / istanza, sul difetto dei requisiti e, comunque, sull'onere probatorio gravante sul contribuente.
In data 29 settembre 2025, l'appellante ha depositato una memoria integrativa allegando il provvedimento di annullamento in autotutela emesso dal Comune di Maltignano in data 24 settembre 2025 e sollecitando statuizione sulle spese in senso a lui favorevole.
In data 15 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1) Sopravvenuta carenza di interesse e cessata materia del contendere
Dalla documentazione in atti risulta che il Comune di Maltignano ha adottato provvedimento di annullamento degli avvisi oggetto di controversia, e precisamente:
- IMU n. 62/2022 (annualità 2017);
- IMU n. 163/2022 (annualità 2018);
- TASI n. 54/2022 (annualità 2017), con espressa dichiarazione che gli atti devono considerarsi “come mai emessi”.
Tale annullamento in autotutela è confermato dall'istanza di estinzione depositata dallo stesso Ente, che richiama l'avvenuta emissione dell'atto di annullamento e chiede l'estinzione del giudizio;
nonché dalla memoria integrativa della difesa del contribuente che ne dà atto, producendo l'allegato.
L'effetto processuale è la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione resistente ha eliminato integralmente gli atti impositivi impugnati, venendo meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito delle censure.
2) Regola decisoria: estinzione del giudizio ex art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
In applicazione dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Ne consegue che l'appello non deve essere esaminato nei motivi, poiché l'eliminazione degli avvisi assorbe ogni questione sostanziale e processuale inerente la loro legittimità.
3) Spese di lite: soccombenza virtuale e condanna del Comune
Quanto alle spese, l'Ente ha chiesto la compensazione.
Tuttavia, l'annullamento in autotutela, intervenuto in corso di giudizio, integra tipicamente un indice di soccombenza virtuale della parte che ha emesso gli atti poi rimossi, dovendosi regolare le spese secondo il criterio di chi, verosimilmente, sarebbe risultato soccombente se si fosse deciso sul merito.
Nel caso di specie, la scelta del Comune di annullare integralmente gli avvisi, qualificandoli come tamquam non essent, rende equo e conforme al principio di causalità porre le spese a carico dell'Ente resistente.
Pertanto, le spese del doppio grado vanno liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche – sez. III – dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo il resistente Comune di Maltignano annullato gli impugnati avvisi di accertamento IMU n. 62/2022 annualità 2017 e n. 163/2022 annualità 2018 nonché l'avviso di accertamento
TASI n. 54/2022 annualità 2017.
Condanna, per il principio della soccombenza virtuale, il Comune di Maltignano alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 1.500, oltre spese generali 15%, oneri previdenziali ed
IVA se dovuta per i due gradi del giudizio.
Così deciso in Ancona il 15 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
MA IN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 40/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maltignano - Via Nuova, 1 63085 Maltignano AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 319/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI
PICENO sez. 1 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: "accogliere il presente appello, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio".
Appellato: "respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 319/2023"; "Con vittoria di spese“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnò in 1° primo grado gli avvisi IMU 2017-2018 e TASI 2017 emessi dal Comune di
Maltignano; il giudizio si concluse con la Sentenza n. 319/2023, di rigetto del ricorso.
In data 18 gennaio 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Difensore_1 ha proposto appello avverso la su specificata Sentenza eccependo, in sintesi:
- nullità degli atti per “assoluta carenza di motivazione” e lesione del diritto di difesa;
- insussistenza del presupposto IMU su aree edificabili per effetto della “fictio iuris” di non edificabilità dei terreni posseduti / condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola;
- ulteriori rilievi su dichiarazione IMU, nucleo familiare e dimostrazione dell'utilizzazione agricola.
In data 23 gennaio 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 40/2024.
In data 18 marzo 2024, si è costituito in giudizio il Comune di Maltignano resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo sulla sufficienza motivazionale, sulla conoscibilità degli elementi, sulla mancata dichiarazione / istanza, sul difetto dei requisiti e, comunque, sull'onere probatorio gravante sul contribuente.
In data 29 settembre 2025, l'appellante ha depositato una memoria integrativa allegando il provvedimento di annullamento in autotutela emesso dal Comune di Maltignano in data 24 settembre 2025 e sollecitando statuizione sulle spese in senso a lui favorevole.
In data 15 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1) Sopravvenuta carenza di interesse e cessata materia del contendere
Dalla documentazione in atti risulta che il Comune di Maltignano ha adottato provvedimento di annullamento degli avvisi oggetto di controversia, e precisamente:
- IMU n. 62/2022 (annualità 2017);
- IMU n. 163/2022 (annualità 2018);
- TASI n. 54/2022 (annualità 2017), con espressa dichiarazione che gli atti devono considerarsi “come mai emessi”.
Tale annullamento in autotutela è confermato dall'istanza di estinzione depositata dallo stesso Ente, che richiama l'avvenuta emissione dell'atto di annullamento e chiede l'estinzione del giudizio;
nonché dalla memoria integrativa della difesa del contribuente che ne dà atto, producendo l'allegato.
L'effetto processuale è la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione resistente ha eliminato integralmente gli atti impositivi impugnati, venendo meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito delle censure.
2) Regola decisoria: estinzione del giudizio ex art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
In applicazione dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Ne consegue che l'appello non deve essere esaminato nei motivi, poiché l'eliminazione degli avvisi assorbe ogni questione sostanziale e processuale inerente la loro legittimità.
3) Spese di lite: soccombenza virtuale e condanna del Comune
Quanto alle spese, l'Ente ha chiesto la compensazione.
Tuttavia, l'annullamento in autotutela, intervenuto in corso di giudizio, integra tipicamente un indice di soccombenza virtuale della parte che ha emesso gli atti poi rimossi, dovendosi regolare le spese secondo il criterio di chi, verosimilmente, sarebbe risultato soccombente se si fosse deciso sul merito.
Nel caso di specie, la scelta del Comune di annullare integralmente gli avvisi, qualificandoli come tamquam non essent, rende equo e conforme al principio di causalità porre le spese a carico dell'Ente resistente.
Pertanto, le spese del doppio grado vanno liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche – sez. III – dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo il resistente Comune di Maltignano annullato gli impugnati avvisi di accertamento IMU n. 62/2022 annualità 2017 e n. 163/2022 annualità 2018 nonché l'avviso di accertamento
TASI n. 54/2022 annualità 2017.
Condanna, per il principio della soccombenza virtuale, il Comune di Maltignano alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 1.500, oltre spese generali 15%, oneri previdenziali ed
IVA se dovuta per i due gradi del giudizio.
Così deciso in Ancona il 15 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
MA IN