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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 320-1 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da e (avv. Parte_1 Parte_2
MICHELE CONIGLIARO Via F.sco Padovani, 20 Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss. CCII depositata da e in data Parte_1 Parte_2
21.11.2024, rimodulata dal gestore della crisi e depositata in data 10.12.2024, nonché ridepositata in data 06.03.2025 a seguito della sospensione della procedura esecutiva R.G.E.
175/2020, disposta con decreto del 28.02.2025 dal GE dott.ssa Maria Cristina La Barbera del Tribunale di Palermo;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Carini
(PA) comune ricompreso nel circondario;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore della crisi con funzioni di OCC prescelto dal debitore, dott. contenente Persona_1
le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 18.12.2024, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 28.01.2025, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono pervenute le osservazioni da parte
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
di (ex creditore Controparte_1 Controparte_2
privilegiato immobiliare e da parte di (già CP_3
creditore chirografario;
CP_4
sentiti gli opponenti e i debitori all'udienza del 03.04.2025; rilevato che il debito accertato in capo al nucleo familiare può essere riassunto nella seguente tabella:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che la somma complessiva che il ricorrente intende mettere a disposizione della procedura è pari a 91.680,00 €
(importo ottenuto aggiungendo al totale del credito soddisfatto dai ricorrenti, pari a 91.536,93 €, il plus di riparto pari a 143,07 €); rilevato che a seguito della sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 175/2020, disposta con decreto del
28.02.2025 dal GE dott.ssa Maria Cristina La Barbera del
Tribunale di Palermo, i ricorrenti propongono di destinare al piano la somma ricavata dalla vendita dell'immobile in procedura esecutiva pari a a 69.000,00 €; considerato invero che i ricorrenti nel piano di ristrutturazione oltre alla succitata somma derivante dalla vendita dell'immobile si impegnano a mettere a disposizione una somma ulteriore pari 22.680,00 € nell'arco temporale di
7 anni (84 mesi), secondo il piano di ammortamento contenuto nella proposta di piano depositata il 10.12.2024 riassunta nella seguente tabella:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
si precisa che la proposta prevede il pagamento:
dei creditori in prededuzione, nella misura del 100%;
delle spese di procedura esecutiva R.G.E. 175/2020, nella misura del 100%;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
dei creditori privilegiati generali e speciali, tra cui il creditore privilegiato ipotecario - ex Controparte_1 Controparte_2
nella misura del 31,43%;
dei creditori chirografari, tra cui rientra la parte residua del debito del creditore privilegiato ipotecario degradato in chirografo
GROGU - ex nella CP_1 Controparte_2
misura del 5%; considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
rilevato che il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo
D.Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento); tenuto conto, invero, che il creditore ipotecario,
[...]
sarà soddisfatto in misura Controparte_5
non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata;
considerato, infatti, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, in particolare, che a fronte della somma ricavata
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
dalla vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 175/2020, paria a 69.000,00 €, il piano prevede il riconoscimento dell'intero importo al creditore ipotecario, - già Controparte_1 Controparte_2
assicurando a quest'ultimo una soddisfazione integrale, pari al 100%, dell'importo esigibile nell'ambito della predetta procedura;
rilevato, invero, che l'intera somma confluirà nella presente procedura;
constatato che il piano propone il pagamento di 91.680,00
€, offrendo al ceto creditorio un importo maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria, quantificata al netto della vendita dell'immobile in 4.600,00 €, nella quale, verosimilmente, il creditore ipotecario non otterrebbe alcuna ulteriore soddisfazione;
ritenuto che
il creditore ipotecario - ex Controparte_1
ha presentato osservazioni in merito alla Controparte_2
pretesa di un credito complessivo superiore a quello indicato nella proposta (euro 197.662,35 anziché euro 159.174,89), con richiesta di riconoscimento di euro 187.232,23 quale credito privilegiato immobiliare e di euro 10.430,12 quale credito chirografario;
rilevato che, nel caso di specie, l'importo corrisposto in privilegio corrisponderà al ricavato del prezzo di vendita dell'immobile sul quale grava l'ipoteca degradandosi il resto
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
inevitabilmente in chirografo, esaurita la garanzia reale sul bene;
ritenuto, altresì, che il creditore chirografario CP_3
- già ha formulato osservazioni in
[...] CP_4
ordine a:
1. inammissibilità del piano e colpevole sovraindebitamento:
a. assenza dei requisiti per
l'ammissibilità;
b. confusa e carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento;
c. informazioni non veritiere rilasciate dal sovraindebitato in fase di stipula del contratto;
d. sulla quantificazione delle spese mensili;
e. mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR;
2. inammissibilità del piano per previsione di pagamento del 5% dei crediti chirografari rilevato, tuttavia, che le predette osservazioni non appaiono fondate per le seguenti ragioni;
premesso che, a norma dell'art. 70 comma 6 CCII il giudice omologa il piano “verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione”;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che il sindacato sulla meritevolezza (rectius sulle condizioni soggettive ostative) sono collocate fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 69 comma 1 CCII, ed è ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo le condotte oggetto di analisi;
considerato, dunque, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto nel codice della crisi d'impresa, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, fatta eccezione per le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore;
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
consumatore stesso, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
rilevato che la valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione; rilevato che fra i predetti criteri rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, l'indebitamento dei ricorrenti è dipeso principalmente dall'acquisto dell'abitazione e per la ristrutturazione della stessa, ammalorata, e per gli studi della figlia non risultando agli atti un continuo e costante ricorso al credito;
considerato che
le spese mensili dedotte appaiono congrue;
rilevato che il tfr è un credito futuro che diventerà esigibile al momento della sua corresponsione;
considerato che
il piano di ristrutturazione ha contenuto libero e pertanto il debitore non è obbligato a inserire il tfr, ancor di più quando lo stesso non viene liquidato nel periodo di esecuzione del piano;
rilevato, inoltre, che le dichiarazione parziale resa dal debitore non può ritenersi che abbia inciso nella
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
determinazione della situazione di sovraindeibitamento con colpa grave, malafede, o frode;
rilevato, invero, che l'importo finanziato è pari a euro
23.807,00, e dunque, di importo tale da non potersi ritenere la causa del sovraindebitamento familiare, ricercandosi piuttosto la predetta causa nell'indeibitamento connesso all'immobile; considerato, infine, che la percentuale del 5% prevista nel piano è comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che vedrebbe un'esigiua acquisizione dell'attivo; rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice -
a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano – liquida il compenso all'OCC determinato ai sensi del
DM del Ministero della Giustizia 24.9.2014 n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66-71 CCII;
OMOLOGA
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto Parte_1
( ) e C.F._1 Parte_2
( C.F._2
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.
vigili sull'esatto adempimento del Persona_1
piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a e la Parte_1 Parte_2
sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano: il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Persona_1
Così deciso in Palermo, 12/05/2025
Il Giudice
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 320-1 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da e (avv. Parte_1 Parte_2
MICHELE CONIGLIARO Via F.sco Padovani, 20 Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss. CCII depositata da e in data Parte_1 Parte_2
21.11.2024, rimodulata dal gestore della crisi e depositata in data 10.12.2024, nonché ridepositata in data 06.03.2025 a seguito della sospensione della procedura esecutiva R.G.E.
175/2020, disposta con decreto del 28.02.2025 dal GE dott.ssa Maria Cristina La Barbera del Tribunale di Palermo;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Carini
(PA) comune ricompreso nel circondario;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore della crisi con funzioni di OCC prescelto dal debitore, dott. contenente Persona_1
le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 18.12.2024, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 28.01.2025, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono pervenute le osservazioni da parte
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
di (ex creditore Controparte_1 Controparte_2
privilegiato immobiliare e da parte di (già CP_3
creditore chirografario;
CP_4
sentiti gli opponenti e i debitori all'udienza del 03.04.2025; rilevato che il debito accertato in capo al nucleo familiare può essere riassunto nella seguente tabella:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che la somma complessiva che il ricorrente intende mettere a disposizione della procedura è pari a 91.680,00 €
(importo ottenuto aggiungendo al totale del credito soddisfatto dai ricorrenti, pari a 91.536,93 €, il plus di riparto pari a 143,07 €); rilevato che a seguito della sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 175/2020, disposta con decreto del
28.02.2025 dal GE dott.ssa Maria Cristina La Barbera del
Tribunale di Palermo, i ricorrenti propongono di destinare al piano la somma ricavata dalla vendita dell'immobile in procedura esecutiva pari a a 69.000,00 €; considerato invero che i ricorrenti nel piano di ristrutturazione oltre alla succitata somma derivante dalla vendita dell'immobile si impegnano a mettere a disposizione una somma ulteriore pari 22.680,00 € nell'arco temporale di
7 anni (84 mesi), secondo il piano di ammortamento contenuto nella proposta di piano depositata il 10.12.2024 riassunta nella seguente tabella:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
si precisa che la proposta prevede il pagamento:
dei creditori in prededuzione, nella misura del 100%;
delle spese di procedura esecutiva R.G.E. 175/2020, nella misura del 100%;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
dei creditori privilegiati generali e speciali, tra cui il creditore privilegiato ipotecario - ex Controparte_1 Controparte_2
nella misura del 31,43%;
dei creditori chirografari, tra cui rientra la parte residua del debito del creditore privilegiato ipotecario degradato in chirografo
GROGU - ex nella CP_1 Controparte_2
misura del 5%; considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
rilevato che il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo
D.Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento); tenuto conto, invero, che il creditore ipotecario,
[...]
sarà soddisfatto in misura Controparte_5
non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata;
considerato, infatti, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, in particolare, che a fronte della somma ricavata
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
dalla vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 175/2020, paria a 69.000,00 €, il piano prevede il riconoscimento dell'intero importo al creditore ipotecario, - già Controparte_1 Controparte_2
assicurando a quest'ultimo una soddisfazione integrale, pari al 100%, dell'importo esigibile nell'ambito della predetta procedura;
rilevato, invero, che l'intera somma confluirà nella presente procedura;
constatato che il piano propone il pagamento di 91.680,00
€, offrendo al ceto creditorio un importo maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria, quantificata al netto della vendita dell'immobile in 4.600,00 €, nella quale, verosimilmente, il creditore ipotecario non otterrebbe alcuna ulteriore soddisfazione;
ritenuto che
il creditore ipotecario - ex Controparte_1
ha presentato osservazioni in merito alla Controparte_2
pretesa di un credito complessivo superiore a quello indicato nella proposta (euro 197.662,35 anziché euro 159.174,89), con richiesta di riconoscimento di euro 187.232,23 quale credito privilegiato immobiliare e di euro 10.430,12 quale credito chirografario;
rilevato che, nel caso di specie, l'importo corrisposto in privilegio corrisponderà al ricavato del prezzo di vendita dell'immobile sul quale grava l'ipoteca degradandosi il resto
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
inevitabilmente in chirografo, esaurita la garanzia reale sul bene;
ritenuto, altresì, che il creditore chirografario CP_3
- già ha formulato osservazioni in
[...] CP_4
ordine a:
1. inammissibilità del piano e colpevole sovraindebitamento:
a. assenza dei requisiti per
l'ammissibilità;
b. confusa e carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento;
c. informazioni non veritiere rilasciate dal sovraindebitato in fase di stipula del contratto;
d. sulla quantificazione delle spese mensili;
e. mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR;
2. inammissibilità del piano per previsione di pagamento del 5% dei crediti chirografari rilevato, tuttavia, che le predette osservazioni non appaiono fondate per le seguenti ragioni;
premesso che, a norma dell'art. 70 comma 6 CCII il giudice omologa il piano “verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione”;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che il sindacato sulla meritevolezza (rectius sulle condizioni soggettive ostative) sono collocate fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 69 comma 1 CCII, ed è ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo le condotte oggetto di analisi;
considerato, dunque, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto nel codice della crisi d'impresa, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, fatta eccezione per le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore;
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
consumatore stesso, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
rilevato che la valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione; rilevato che fra i predetti criteri rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, l'indebitamento dei ricorrenti è dipeso principalmente dall'acquisto dell'abitazione e per la ristrutturazione della stessa, ammalorata, e per gli studi della figlia non risultando agli atti un continuo e costante ricorso al credito;
considerato che
le spese mensili dedotte appaiono congrue;
rilevato che il tfr è un credito futuro che diventerà esigibile al momento della sua corresponsione;
considerato che
il piano di ristrutturazione ha contenuto libero e pertanto il debitore non è obbligato a inserire il tfr, ancor di più quando lo stesso non viene liquidato nel periodo di esecuzione del piano;
rilevato, inoltre, che le dichiarazione parziale resa dal debitore non può ritenersi che abbia inciso nella
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
determinazione della situazione di sovraindeibitamento con colpa grave, malafede, o frode;
rilevato, invero, che l'importo finanziato è pari a euro
23.807,00, e dunque, di importo tale da non potersi ritenere la causa del sovraindebitamento familiare, ricercandosi piuttosto la predetta causa nell'indeibitamento connesso all'immobile; considerato, infine, che la percentuale del 5% prevista nel piano è comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che vedrebbe un'esigiua acquisizione dell'attivo; rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice -
a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano – liquida il compenso all'OCC determinato ai sensi del
DM del Ministero della Giustizia 24.9.2014 n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66-71 CCII;
OMOLOGA
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto Parte_1
( ) e C.F._1 Parte_2
( C.F._2
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.
vigili sull'esatto adempimento del Persona_1
piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a e la Parte_1 Parte_2
sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano: il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Persona_1
Così deciso in Palermo, 12/05/2025
Il Giudice
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali