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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 30626/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.09.2024 da
1) Il sig. Parte_1 nato ES (Marocco), il 01/01/1988 cittadino: marocchino
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Bertolini, C.F. , pec fax C.F._2 Email_1
0236564021, con studio a Milano in Via Mauro Macchi n. 42 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) La sig.ra Controparte_1 nata a [...] B. AL (Marocco) il 08/01/1991 cittadinoa: marocchina
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Avv Rossella Amodeo, C.F. , pec C.F._4
, fax 0229524657 con studio in Milano, Corso Indipendenza n. Email_2
20 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 1/12/2011 e annotato nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Milano,
Atto n. 1340, parte 1, serie A, anno 2011
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza marocchina, c.f. , Persona_1 C.F._5 residente a [...] nato a [...] il [...], cittadinanza marocchina, c.f. , Parte_2 C.F._6 residente a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, all'udienza di comparizione parti tenutasi in data 09.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ra e sig. relativamente al CP_1 Pt_1 matrimonio civile celebrato in data 1/12/2011 e annotato nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Milano, Atto n. 1340, parte 1, serie A, anno 2011;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente;
Per
- disporre l'affidamento condiviso ai due genitori dei figli minori e e collocare gli stessi Pt_2 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
- Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio Pt_1
(quando avrà terminato il turno di lavoro) fino al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola.
Durante la settimana il padre potrà accompagnare a scuola i figli tutte le mattine, come già sta facendo con la madre e potrà altresì vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi (da individuarsi in base agli impegni scolastici e/o sportivi dei figli) dall'uscita da scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei Per genitori. Anche le vacanze pasquali saranno trascorse da e alternativamente di anno in anno Pt_2 con l'uno o con l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli due settimane continuative, previo accordo con la madre da prendersi con congruo anticipo. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
- Con decorrenza gennaio 2026 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, € 400 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
- L'assegno unico, pari oggi a 454 euro al mese, sarà integralmente percepito dalla madre. Qualora la sig.ra reperisse un alloggio autonomo per sé e per i figli, il padre, oltre al mantenimento, CP_1 corrisponderà alla madre € 100 mensili a titolo di contributo locatizio.
- Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: pagina 2 di 5 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e. all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Tenuto conto che la madre è al momento disoccupata, con decorrenza da dicembre 2024 e fino a dicembre 2025 compreso, il padre corrisponderà alla madre € 450 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, compreso l 'abbigliamento, dei figli ed il 100% dell'Assegno Unico. Resta inteso tra le pagina 3 di 5 parti che qualora la sig.ra trovasse un'occupazione lavorativa entro l'anno, l'assegno per i CP_1 minori sarà rideterminato come previsto alla scadenza dell'anno.
- Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per i minori, ma i genitori si obbligano a rammostrare l'uno all'altro i biglietti di andata e di ritorno relativi ai figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. Controparte_1 Parte_1 che hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 1/12/2011 e annotato nel
[...] registro degli atti di Matrimonio del Comune di Milano, Atto n. 1340, parte 1, serie A, anno
2011
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 15.01.205
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.09.2024 da
1) Il sig. Parte_1 nato ES (Marocco), il 01/01/1988 cittadino: marocchino
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Bertolini, C.F. , pec fax C.F._2 Email_1
0236564021, con studio a Milano in Via Mauro Macchi n. 42 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) La sig.ra Controparte_1 nata a [...] B. AL (Marocco) il 08/01/1991 cittadinoa: marocchina
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Avv Rossella Amodeo, C.F. , pec C.F._4
, fax 0229524657 con studio in Milano, Corso Indipendenza n. Email_2
20 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 1/12/2011 e annotato nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Milano,
Atto n. 1340, parte 1, serie A, anno 2011
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza marocchina, c.f. , Persona_1 C.F._5 residente a [...] nato a [...] il [...], cittadinanza marocchina, c.f. , Parte_2 C.F._6 residente a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, all'udienza di comparizione parti tenutasi in data 09.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ra e sig. relativamente al CP_1 Pt_1 matrimonio civile celebrato in data 1/12/2011 e annotato nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Milano, Atto n. 1340, parte 1, serie A, anno 2011;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente;
Per
- disporre l'affidamento condiviso ai due genitori dei figli minori e e collocare gli stessi Pt_2 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
- Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio Pt_1
(quando avrà terminato il turno di lavoro) fino al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola.
Durante la settimana il padre potrà accompagnare a scuola i figli tutte le mattine, come già sta facendo con la madre e potrà altresì vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi (da individuarsi in base agli impegni scolastici e/o sportivi dei figli) dall'uscita da scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei Per genitori. Anche le vacanze pasquali saranno trascorse da e alternativamente di anno in anno Pt_2 con l'uno o con l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli due settimane continuative, previo accordo con la madre da prendersi con congruo anticipo. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
- Con decorrenza gennaio 2026 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, € 400 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
- L'assegno unico, pari oggi a 454 euro al mese, sarà integralmente percepito dalla madre. Qualora la sig.ra reperisse un alloggio autonomo per sé e per i figli, il padre, oltre al mantenimento, CP_1 corrisponderà alla madre € 100 mensili a titolo di contributo locatizio.
- Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: pagina 2 di 5 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e. all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Tenuto conto che la madre è al momento disoccupata, con decorrenza da dicembre 2024 e fino a dicembre 2025 compreso, il padre corrisponderà alla madre € 450 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, compreso l 'abbigliamento, dei figli ed il 100% dell'Assegno Unico. Resta inteso tra le pagina 3 di 5 parti che qualora la sig.ra trovasse un'occupazione lavorativa entro l'anno, l'assegno per i CP_1 minori sarà rideterminato come previsto alla scadenza dell'anno.
- Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per i minori, ma i genitori si obbligano a rammostrare l'uno all'altro i biglietti di andata e di ritorno relativi ai figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. Controparte_1 Parte_1 che hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 1/12/2011 e annotato nel
[...] registro degli atti di Matrimonio del Comune di Milano, Atto n. 1340, parte 1, serie A, anno
2011
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 15.01.205
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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