Articolo 22 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 21Articolo 23
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28 ottobre 1947
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15 dicembre 1947
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9 febbraio 1966
Art. 22. ((Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non piu' tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;
2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale))
L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune. (1)
Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.
Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 43.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ," con la seguente modifica al presente articolo:
Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Non piu' tardi del 31 dicembre 1947, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1) una copia delle liste generali, maschili e femminili, corredata di tutti i documenti relativi;
2) i ricorsi presentati contro dette liste, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
3) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione elettorale comunale.
L'altro esemplare delle liste rimane conservato nella segreteria del Comune".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966