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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AG ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, LA
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 752/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220006763140000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. ricorreva, previa istanza di reclamo ex art.17-bis del D. Lgs.546/92, avverso la cartella di pagamento n.08920220006763140000, notificata in data 31.10.2022, con la quale l'Agenzia delle
Entrate Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo di € 27.315,82, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica, per l'importo complessivo di € 39.294,55, per conto della Direzione Provinciale di Pistoia dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art.54-bis del DPR 633/72 della dichiarazione IVA per l'anno 2017.
La ricorrente sosteneva l'inesistenza dell'obbligazione avendo provveduto ai versamenti dovuti e producendo le relative quietanze e chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.
La Direzione Provinciale di Pistoia dell'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni sosteneva che il recupero non riguardava i versamenti effettuati ma somme dovute per crediti IVA compensati ma non dichiarati e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia, con sentenza n.19/2024 del 23.10.2023, accoglieva il ricorso con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo che la società ricorrente avesse assolto il proprio debito tributario avendo provveduto ai versamenti dovuti, portando in compensazione il credito dichiarato di € 1,00.
L'Ufficio propone appello avverso tale sentenza sostenendo che a seguito di controllo automatizzato risultavano compensazioni con crediti d'imposta non dichiarati effettuati per l'importo di € 27.208,87.
La società ricorrente con proprie controdeduzioni sostiene la inammissibile presentazione in appello delle delegazioni di pagamento e che i debiti della società non sono stati compensati con un proprio credito ma sono stati compensati con crediti di terzi accollanti, per cui nulla risulta dovuto essendo stato annullato il ruolo, e chiede il rigetto dell'appello.
L'Ufficio con successive memorie sostiene che il ruolo è stato annullato in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, l'ammissibilità della produzione delle delegazioni di pagamento e l'accertamento di compensazioni effettuate nell'importo di € 27.208,00 in misura superiore all'importo dichiarato in € 1,00, la novità dell'introduzione in grado di appello del tema della compensazione con crediti di un terzo accollante e che l'accollo del debito da parte di un terzo non estingue l'obbligazione del debitore che rimane responsabile in solido e che per quanto riguarda la questione dell'accollo i soggetti accollanti risultano essere stati oggetto di recuperi fiscali mai opposti, e chiede che venga dichiarata inammissibile l'eccezione di estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione con crediti di un terzo accollante e riformata la sentenza appellata con conferma della legittimità della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che l'Ufficio ha evidenziato, già in sede di controdeduzioni al ricorso introduttivo, la causa della pretesa impositiva, derivante dalla compensazione di parte del debito IVA per l'annualità in questione con crediti non dichiarati per l'importo di € 27.207,00, allegando un prospetto informativo riepilogativo dei dati contenuti nella dichiarazione dal quale risultava chiaramente l'oggetto del recupero, rilevabile sulla base del semplice controllo automatizzato della dichiarazione. La società ricorrente non ha fornito alcun chiarimento in merito ai crediti d'imposta utilizzati per la compensazione con il residuo debito IVA, limitandosi a richiamare i versamenti dalla stessa effettuati, equivocando sulla idoneità di tali versamenti ad estinguere la pretesa impositiva, senza fornire alcuna precisazione in merito al proprio debito d'imposta residuo e inducendo peraltro in errore i primi giudici sostenendo il completo assolvimento delle proprie obbligazioni tramite i suddetti versamenti con F24.
La società ricorrente ha solo in sede di controdeduzioni all'appello proposto dall'Ufficio introdotto l'argomento dell'avvenuta estinzione del debito IVA residuo mediante compensazione con crediti d'imposta di un terzo accollante, come risulterebbe dalle delegazioni di pagamento prodotte in atti dall'Ufficio nel presente grado, non documentando tuttavia neppure la formalizzazione dell'accollo.
Si osserva tuttavia che la dichiarazione di compensare i propri debiti non produce, di per sé, l'estinzione dell'obbligazione, essendo subordinata all'effettiva esistenza dei crediti, restando l'accollata responsabile solidalmente dell'esigibilità di tali crediti ai sensi dell'art.8 della L.212/2000.
Nel caso di specie la questione non è stata tempestivamente sollevata dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto motivare l'insufficiente importo del credito d'imposta portato in compensazione, dichiarato in € 1,00, impedendo, in tal modo, che la verifica dell'effettività dei crediti di terzi, asseritamente portati in compensazione, costituisse oggetto di esame nel primo grado di giudizio, mentre l'Ufficio ha comunicato che i soggetti accollanti risultano destinatari di recuperi fiscali mai opposti.
Si accoglie l'appello e si condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano nell'importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfetario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfetario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AG ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, LA
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 752/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220006763140000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. ricorreva, previa istanza di reclamo ex art.17-bis del D. Lgs.546/92, avverso la cartella di pagamento n.08920220006763140000, notificata in data 31.10.2022, con la quale l'Agenzia delle
Entrate Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo di € 27.315,82, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica, per l'importo complessivo di € 39.294,55, per conto della Direzione Provinciale di Pistoia dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art.54-bis del DPR 633/72 della dichiarazione IVA per l'anno 2017.
La ricorrente sosteneva l'inesistenza dell'obbligazione avendo provveduto ai versamenti dovuti e producendo le relative quietanze e chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.
La Direzione Provinciale di Pistoia dell'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni sosteneva che il recupero non riguardava i versamenti effettuati ma somme dovute per crediti IVA compensati ma non dichiarati e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia, con sentenza n.19/2024 del 23.10.2023, accoglieva il ricorso con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo che la società ricorrente avesse assolto il proprio debito tributario avendo provveduto ai versamenti dovuti, portando in compensazione il credito dichiarato di € 1,00.
L'Ufficio propone appello avverso tale sentenza sostenendo che a seguito di controllo automatizzato risultavano compensazioni con crediti d'imposta non dichiarati effettuati per l'importo di € 27.208,87.
La società ricorrente con proprie controdeduzioni sostiene la inammissibile presentazione in appello delle delegazioni di pagamento e che i debiti della società non sono stati compensati con un proprio credito ma sono stati compensati con crediti di terzi accollanti, per cui nulla risulta dovuto essendo stato annullato il ruolo, e chiede il rigetto dell'appello.
L'Ufficio con successive memorie sostiene che il ruolo è stato annullato in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, l'ammissibilità della produzione delle delegazioni di pagamento e l'accertamento di compensazioni effettuate nell'importo di € 27.208,00 in misura superiore all'importo dichiarato in € 1,00, la novità dell'introduzione in grado di appello del tema della compensazione con crediti di un terzo accollante e che l'accollo del debito da parte di un terzo non estingue l'obbligazione del debitore che rimane responsabile in solido e che per quanto riguarda la questione dell'accollo i soggetti accollanti risultano essere stati oggetto di recuperi fiscali mai opposti, e chiede che venga dichiarata inammissibile l'eccezione di estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione con crediti di un terzo accollante e riformata la sentenza appellata con conferma della legittimità della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che l'Ufficio ha evidenziato, già in sede di controdeduzioni al ricorso introduttivo, la causa della pretesa impositiva, derivante dalla compensazione di parte del debito IVA per l'annualità in questione con crediti non dichiarati per l'importo di € 27.207,00, allegando un prospetto informativo riepilogativo dei dati contenuti nella dichiarazione dal quale risultava chiaramente l'oggetto del recupero, rilevabile sulla base del semplice controllo automatizzato della dichiarazione. La società ricorrente non ha fornito alcun chiarimento in merito ai crediti d'imposta utilizzati per la compensazione con il residuo debito IVA, limitandosi a richiamare i versamenti dalla stessa effettuati, equivocando sulla idoneità di tali versamenti ad estinguere la pretesa impositiva, senza fornire alcuna precisazione in merito al proprio debito d'imposta residuo e inducendo peraltro in errore i primi giudici sostenendo il completo assolvimento delle proprie obbligazioni tramite i suddetti versamenti con F24.
La società ricorrente ha solo in sede di controdeduzioni all'appello proposto dall'Ufficio introdotto l'argomento dell'avvenuta estinzione del debito IVA residuo mediante compensazione con crediti d'imposta di un terzo accollante, come risulterebbe dalle delegazioni di pagamento prodotte in atti dall'Ufficio nel presente grado, non documentando tuttavia neppure la formalizzazione dell'accollo.
Si osserva tuttavia che la dichiarazione di compensare i propri debiti non produce, di per sé, l'estinzione dell'obbligazione, essendo subordinata all'effettiva esistenza dei crediti, restando l'accollata responsabile solidalmente dell'esigibilità di tali crediti ai sensi dell'art.8 della L.212/2000.
Nel caso di specie la questione non è stata tempestivamente sollevata dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto motivare l'insufficiente importo del credito d'imposta portato in compensazione, dichiarato in € 1,00, impedendo, in tal modo, che la verifica dell'effettività dei crediti di terzi, asseritamente portati in compensazione, costituisse oggetto di esame nel primo grado di giudizio, mentre l'Ufficio ha comunicato che i soggetti accollanti risultano destinatari di recuperi fiscali mai opposti.
Si accoglie l'appello e si condanna l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano nell'importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfetario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfetario.