Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2002, n. 6480
CASS
Sentenza 6 maggio 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Nell'ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante contratto per il quale sia necessaria la forma scritta "ad substantiam", quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell'accordo simulatorio e perciò parte del contratto, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, può essere data solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724, n. 3, cod. civ., che comprende anche l'ipotesi della perdita avvenuta ad opera di un terzo consegnatario del medesimo documento, dovendo sempre la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito.

Commentari2

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    1. Il dibattito sulla simulazione È prassi diffusa attribuire al negozio giuridico simulato il connotato dell'apparenza. In questa prospettiva infatti si definisce “simulato” quel negozio giuridico apparente in quanto mancante dell'accordo tra le parti. Il contratto simulato è tale perché appare voluto, mentre in realtà è non voluto. Il contratto simulato diverrebbe, in questa prospettiva, espressione di un accordo che non c'è. La concezione sin qui esposta ha, sin da subito, rappresentato terreno fertile per diverse teorie critiche. Particolarmente meritevole di apprezzamento è la critica di chi afferma che nel contratto simulato l'accordo è invece presente ed andrebbe individuato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2002, n. 6480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6480
Data del deposito : 6 maggio 2002

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