Sentenza 6 maggio 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante contratto per il quale sia necessaria la forma scritta "ad substantiam", quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell'accordo simulatorio e perciò parte del contratto, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, può essere data solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724, n. 3, cod. civ., che comprende anche l'ipotesi della perdita avvenuta ad opera di un terzo consegnatario del medesimo documento, dovendo sempre la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito.
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- 1. L’interposizione di persona tra mandato e contratto simulatoPiermassimo Arcangelo · https://www.iusinitinere.it/
1. Il dibattito sulla simulazione È prassi diffusa attribuire al negozio giuridico simulato il connotato dell'apparenza. In questa prospettiva infatti si definisce “simulato” quel negozio giuridico apparente in quanto mancante dell'accordo tra le parti. Il contratto simulato è tale perché appare voluto, mentre in realtà è non voluto. Il contratto simulato diverrebbe, in questa prospettiva, espressione di un accordo che non c'è. La concezione sin qui esposta ha, sin da subito, rappresentato terreno fertile per diverse teorie critiche. Particolarmente meritevole di apprezzamento è la critica di chi afferma che nel contratto simulato l'accordo è invece presente ed andrebbe individuato …
Leggi di più… - 2. Prova testimoniale, contratto, necessaria forma ad substantiam, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2002, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRI06480 /02 IN NOME DEL POPOL Oggetto ACCERTAMENto SEZIONE SECONDA CIVILE DIRITTO PROPALETA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 20860/99 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- 18442 Cron. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Rep. 1402 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere- Ud. 19/02/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE per dirity € 310 sul ricorso proposto da: II 6/05/02 MIAGRO PIERA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende unitamente dal Sig. E all'avvocato CESARE GLENDI, giusta delega in atti;
per diritti € 3.10 6/05/07 -> ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PASTORINO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA PLE Richiesta copia studio dal Sig. ONN CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO per diritti € 3.10 VILLANI, che la difende unitamente all'avvocato PIER 6/05/02if TE CANCELLIERE GIORGIO PIZZORNI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE 2002 controricorrente Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 717/98 della Corte d'Appello di 251 dal Sig. + per diritti € 3.10 #1 6/105/02 -1- IL CANCELLIERE GENOVA, depositata il 01/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Salvatore DI MATTEO, per delega dell'avv.L.MANZI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Ludovico VILLANI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 29/12/1986 PA OS conveniva in giudizio la sorella PA ER esponendo: di essere proprietaria di un apparta- mento sito in Masone (GE) da lei acquistato, con atto 14/8/1957, dalla CH IL NI;
di aver concesso, in comodato gratuito, il detto immobile alla sorella che versava in particolari condizioni di salute e di bisogno;
di aver maturato l'intenzione di trasformare il rapporto di como- dato gratuito in rapporto locatizio, ottenendo invece dalla sorella l'invito ad intestare il bene a nome di PA ER quale asserita effettiva pro- prietaria del bene. L'attrice, quindi, chiedeva la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione, oltre interessi e risarcimento del danno per i lavori abusivamente eseguiti nell'appartamento. PA ER, costituitasi, contestava quanto affermato dall'attrice e, sostenendo di essere l'effettiva proprietaria dell'immobile intestato fitti- ziamente alla sorella, chiedeva in via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi che l'appartamento in questione era di proprietà di essa convenuta. In via subordinata PA ER chiedeva il rigetto della avversa domanda di pagamento delle indennità pregresse per avvenuta prescrizione e la condan- na dell'attrice a rimborsarle le migliorie apportate all'immobile e le spese sostenute. Il processo veniva interrotto e poi riassunto con la costituzione di AG PI quale unica erede della defunta convenuta PA ER. Con sentenza 12/1/1996 l'adito tribunale di Genova: condannava PA RI ER e, per essa, AG PI, al rilascio dell'immobile de quo;
ri- 3 gettava la domanda di usucapione, proposta riconvenzionalmente, nonché quella di simulazione per interposizione fittizia di parte acquirente;
compen- sava la domanda di condanna della convenuta al pagamento di indennità di occupazione con quella proposta da PA ER per addizioni, mi- gliorie e spese. Avverso la detta pronuncia AG PI proponeva appello al quale resi- steva PA OS. La corte di appello di Genova, con sentenza 1/10/1998, rigettava il gra- vame osservando: che agli atti non vi era alcuna prova dell'asserita interpo- sizione fittizia mai confessata dall'attrice la quale aveva semplicemente di- chiarato che la CH NI aveva offerto l'appartamento al marito di PA ER e non che l'aveva a questi venduto;
che il capitolo di prova dedotto nell'atto di appello, relativo alla perdita senza colpa del pre- liminare di vendita dell'appartamento, era vago e generico essendo privo di specificazione (tempo, luogo, svolgimento ) delle modalità del fatto dedot- to, nonché dell'indicazione dei testi;
che il capitolo di prova non rispondeva neppure a quanto richiesto dall'articolo 2724 c.c. posto che, trattandosi di un caso eccezionale, l'avvenuto smarrimento doveva essere verificato secondo regole rigorose;
che nella specie mancava la dimostrazione delle circostanze relative all'esistenza del documento, al suo contenuto ed alla perdita verifi- catasi senza colpa;
che peraltro il preliminare sarebbe stato stipulato dal co- niuge della convenuta il che rendeva inconferente il documento ai fini de- dotti;
che il tribunale non aveva riconosciuto l'interposizione fittizia essen- dosi limitato ad accennare al fatto che i testi indicati dalla convenuta aveva- no quasi tutti confermato l'assunto della predetta;
che il tribunale aveva af- frontato il tema dell'usucapione rilevando che nessuna prova era stata rag- giunta circa l'interversione della detenzione del bene nel possesso del mede- simo;
che il primo giudice non aveva riconosciuto provato il possesso dell'immobile da parte della convenuta, ma aveva solo richiamato le deposi- zioni dei testi di quest'ultima; che tali deposizioni erano comunque insuffi- cienti ai dedotti fini probatori posto che altre risultanze istruttorie esclude- vano la fondatezza della domanda di usucapione;
che l'attrice si era limitata a chiedere l'indennità di occupazione dall'1/1/1987, ossia entro i termini di prescrizione;
che il tribunale, nel compensare in via equitativa le reciproche pretese, aveva adottato una decisione saggia e prudente facendo uso dei propri poteri. La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta da AG PI con ricorso affidato a tre motivi. PA OS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso AG PI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1417, 2724, 2725 c.c., 115, 230 e 244 c.p.c., non- ché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Deduce la ricorrente che la corte di merito ha dichiarato inammissi- bili le prove dedotte a sostegno della proposta domanda di accertamento dell'interposizione fittizia ed ha poi rigettato tale domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente su essa AG. Così deci- dendo la corte di appello è incorsa nei denunciati vizi perché, dichiarando illegittimamente inammissibili le prove dedotte, ha impedito di provare l'interposizione fittizia. Diversamente da quanto asserito nell'impugnata sentenza, i testi sul capitolo di prova dedotto nell'atto di appello erano stati specificamente indicati. La corte territoriale ha inoltre affermato apodittica- mente trattarsi di un capitolo di prova generico senza indicare le ragioni di tale asserita genericità smentita dalle precise circostanze capitolate. Peraltro era stata richiesta anche la prova per interpello e sul punto non vi è stata al- cuna pronuncia. La corte genovese non ha altresì esplicitato le ragioni poste a base della affermata insussistenza nei capitoli di prova dei requisiti relativi all'esistenza del documento perduto, al suo contenuto ed alla perdita verifi- catasi senza colpa. Il giudice di secondo grado si è poi limitato a confermare la sentenza del tribunale per la parte concernente la prova per testi sui capi- toli articolati nella comparsa di risposta, senza spendere neppure una parola sull'inammissibilità di tale prova e sul contrasto con l'articolo 1417 c.c. Le dette censure sono infondate. La corte di appello ha correttamente applicato i principi pacifici nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi ( che ricorre ap- punto nella specie) di simulazione relativa per interposizione fittizia di per- sona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra com- pratore apparente ed acquirente effettivo, la prova della simulazione può es- sere data solo a mezzo di atto scritto e, cioè, con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotta in giu- dizio, salva la prova testimoniale, a norma dell'articolo 2724 n. 3 c.c., nel solo caso di perdita incolpevole del documento (che comprende anche lo smarrimento da parte di un terzo cui sia stato affidato per ragioni apprezza- bili) essendo in tal caso la prova testimoniale volta alla ricostruzione del documento ( sentenze 27/2/2001 n. 2906; 29/8/1998 n. 8611; 3/7/1996 n. 6054; 27/7/1994 n. 7021; 11/2/1993 n. 1745 ). La prova per testi del con- tratto dissimulato è infatti regolata, per le parti del medesimo e per i soggetti ad esse equiparati, dall'articolo 2725 c.c. a cui il secondo comma dell'articolo 1414 c.c. non apporta alcuna deroga ( sentenze 18/2/1991 n. 1690; 2/7/1990 n. 6764; 14/5/1990 n. 4118 ). Per l'ammissibilità della prova testimoniale, nel caso in cui il contraente abbia smarrito il documento che gli forniva la prova, è però necessario che la condotta del medesimo si presenti immune dai caratteri della imprudenza e della negligenza: pertanto chi invoca a proprio favore un documento che assume essere andato perduto deve dimostrare l'esistenza del documento, il suo contenuto, la perdita verificatasi senza sua colpa. In particolare la dimo- strazione della perdita incolpevole deve emergere da una prova specifica- mente dedotta e non può essere desunta per implicito dalle condizioni per- sonali e soggettive della parte ( sentenze 24/2/1996 n. 1455; 1/3/1994 n. 2017). Sono pertanto necessarie la prospettazione e l'esistenza di un fatto positivo consistente nella prestazione della diligenza del "buon padre di fa- miglia" nella custodia del documento, cioè, di una condotta spoglia di ele- menti di imprudenza e negligenza ( sentenza 5/1/1998 n. 43 ). La statuizione impugnata è conforme ai suddetti principi costantemente affermati nella giurisprudenza di legittimità. La corte di appello, dopo aver evidenziato che non era stata acquisita al- cuna prova dell'asserita interposizione fittizia ( con chiaro riferimento alla prova documentale, ossia ad un atto scritto ), ha ritenuto inammissibile del capitolo di prova dedotto nell'atto di gravame trattandosi di un capitolo (in- 7 tegralmente riportato nella sentenza impugnata ) non rispondente ai requisiti di specificazione di cui all'articolo 244 c.p.c. ed a quelli indicati dagli arti- coli 2725 e 2724 n. 3 c.c. con riferimento all'eccezione del divieto alla pro- va testimoniale avente ad oggetto l'esistenza di un contratto per il quale sia prevista dalle parti o dalla legge la forma scritta. Al riguardo è sufficiente rilevare che, come questa Corte ha ripetuta- mente precisato, il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti de- dotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscetti- bile di sindacato in sede di legittimità se correttamente motivato. La corte di merito, come già segnalato, ha riportato il capitolo di prova come dedotto dal quale emergono con evidenza sia la carenza di specifica- zione in ordine al tempo, al luogo ed alle modalità del fatto dedotto, sia l'insussistenza di elementi tali da giustificare la perdita del documento in questione per un fatto incolpevole. Tale mancanza di colpa non può di certo essere ravvisata per il solo fatto che il contratto preliminare sottoscritto dal marito di PA ER sarebbe stato trattenuto dal notaio presso il quale è stato poi stipulato l'atto di compravendita in questione, senza alcun chiarimento in ordine al motivo per il quale il notaio avrebbe trattenuto il contratto preliminare e non lo avrebbe in seguito restituito ai contraenti. Il giudizio della corte distrettuale circa l'inammissibilità, ex articolo 244 c.p.c., della prova testimoniale articolata nell'atto di appello per difetto di specificità, va logicamente esteso ( anche se non espressamente esplicitato nella decisione impugnata ) all'interrogatorio formale deferito a PA OS sulle stesse circostanze di fatto.
8 -mossa con l'ultima parte del motivo E' infine inammissibile la censura di ricorso in esame - concernente la lamentata omessa motivazione sul punto relativo alla conferma della decisione del tribunale in ordine all'inammissibilità della prova testimoniale articolata in primo grado per as- serito contrasto con l'articolo 1417 c.c. Al riguardo è sufficiente segnalare che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che l'appellante abbia inserito tra i motivi di gravame la mancata ammissione dell'istanza istrutto- ria in questione. Peraltro il giudizio circa l'inammissibilità di tale richiesta istruttoria a norma dell'articolo 1417 c.c. emerge con chiarezza dalla moti- vazione della decisione della corte di appello la quale ha ampiamente ed ineccepibilmente precisato le condizioni di ammissibilità della prova testi- moniale sull'esistenza di un contratto. Con il secondo motivo AG PI denuncia violazione e falsa applica- zione degli articoli 1158, 2697, 2733 c.c., 115 e 117 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad avviso della ricorrente la corte di merito ha errato nel non tener conto delle deposi- zioni testimoniali di tre sorelle delle contendenti e di AR AR affer- mando che tali deposizioni, in quanto fondate sul presupposto dell'interposizione fittizia, "non potevano avere alcun valore poiché attene- vano ad una prova inammissibile” e che, comunque, erano insufficienti ai dedotti fini probatori. Peraltro i capitoli di prova non potevano ritenersi inammissibili in ordine all'invocato acquisto ex articolo 1158 c.c. La corte di appello non ha specificato l'asserita inutilizzabilità delle dette deposizioni ai fini dell'usucapione ed ha omesso di considerare la confessione resa da PA OS in sede di interrogatorio formale, nonché l'insieme delle ri- 9 sultanze istruttorie ( testimonianze e documenti ), basando la propria deci- sione unicamente su quanto dichiarato dall'altra sorella delle contendenti PA ST le cui affermazioni, di scarsa rilevanza, risultano smen- tite ex actis. Il motivo non è fondato. Occorre premettere che, come è noto e più volte ribadito da questa Corte, l'accertamento relativo al possesso ad usucapionem, alla rilevanza, alla va- lidità ed all'univocità delle relative prove, nonché alla determinazione del tempo utile al verificarsi della usucapione, è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se come appunto nella specie - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Ciò posto la Corte rileva l'infondatezza delle censure mosse da AG PI con il motivo di ricorso in esame che si risolvono essenzialmente, pur se titolate anche come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa, inammissi- bile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare scelte ed ap- prezzamenti di fatti e di risultanze istruttorie con riferimento, in particola- - re, alla sussistenza dei requisiti necessari per la concreta operatività della fattispecie acquisitiva - che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto li- mitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudi- ce del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le 10 prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar pre- valenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri ri- lievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il pro- prio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle cir- costanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto 11 corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto perché il giudice di ap- pello ha motivato il risultato negativo del detto accertamento relativo al pos- sesso ad usucapionem - e delle connesse indagini - con rilievi ed argomenti logicamente adeguati oltre che coerenti con i criteri giuridici relativi alla di- sciplina dell'istituto dell'usucapione. In particolare, come riportato nella parte espositiva che precede, la corte di merito - avvalendosi del suo insin- dacabile potere discrezionale circa la valutazione delle prove - ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo pervenendo coeren- temente alla conclusione di dover confermare la decisione del tribunale in ordine alla carenza di prova del possesso uti domina dell'immobile in que- stione da parte di PA ER ovvero dell'interversione della deten- zione del bene nel possesso del medesimo. Il giudice di appello non ha mancato di evidenziare che le deposizioni dei testi indicati dalla convenuta - oltre ad essere inutilizzabili perché atteneva- no ad una prova inammissibile · erano comunque inidonee a sorreggere la domanda di usucapione in quanto smentite da altre risultanze istruttorie (ammissioni della stessa convenuta, documenti acquisiti, deposizione della teste PA ST). Il giudice di secondo grado è pervenuto alla riportata conclusione attra- verso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. La corte di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ripor- tati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo con- vincimento. 12 Alle dette coerenti ed ineccepibili valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dalla corte genovese non è certo consentito discutere in questa se- de di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppon- gono una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice del merito. E' appena il caso di rilevare infine che le censure e le critiche mosse dalla ricorrente, circa l'errore in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie, non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riser- vati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Nel giudizio di legit- timità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risul- tanze istruttorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficien- za del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito er- rore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la ne- cessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazio- ne ( in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria ) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indur- re ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le 13 risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. In proposito occorre ribadire che per poter configurare il vizio di moti- vazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rap- porto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la solu- zione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e integrale delle prove testimoniali - e delle di- chiarazioni rese da PA OS nel corso dell'interrogatorio formale - cui si fa incompleto e parziale cenno nella censura in esame e non fornisce al- cun dato valido per ricostruire il senso complessivo e globale di tali risul- tanze probatorie. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso AG PI denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1241, 1242, 2697 c.c., 113 e 132 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente sostiene che il credito di PA ER per migliorie e ad- dizioni documentalmente provato non è stato contestato e, dopo essere - stato riconosciuto dal tribunale, non ha formato oggetto di appello inciden- tale, con conseguente formazione di giudicato interno. Viceversa l'insussistenza dell'asserito (e sempre contestato) credito di PA OS per indennità di occupazione è stata ammessa dalla stessa attrice per aver questa dichiarato di non aver mai preteso alcuna somma dalla sorella a tale 14 titolo. La corte di appello sul punto si è limitata a dire che il tribunale, nel compensare le reciproche pretese in via equitativa, aveva adottato una deci- sione saggia. Ad avviso della ricorrente la decisione secondo equità è am- messa ex articolo 113 c.p.c. nei soli casi previsti dalla legge tra i quali non è compresa la compensazione tra debiti e crediti contrapposti. La compensa- zione postula poi l'esistenza (nella specie insussistente ) di crediti certi, li- quidi ed esigibili e non può essere disposta di ufficio come avvenuto nel ca- so in esame. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accogli- mento. La sussistenza del diritto di credito spettante a PA OS a titolo di indennità di occupazione è stata ineccepibilmente riconosciuta dalla corte di appello come logica e necessaria conseguenza sia del rigetto della tesi di Pa- stoRI ER di essere l'effettiva proprietaria dell'immobile in questione, sia della condanna della stessa al rilascio di detto bene detenuto senza titolo. Tale diritto di occupazione è stato poi chiesto ed ottenuto dalla resistente PA OS solo a decorrere dalla proposizione della domanda ( ossia dall'1/1/1987) per aver la stessa istante ammesso di aver in precedenza concesso l'immobile alla sorella in comodato gratuito e di essere stata co- stretta ad agire in via giudiziaria in seguito al rifiuto di PA ER di trasformare il rapporto da comodato gratuito in locazione. Del tutto irrile- vante è pertanto la circostanza cui si fa cenno nel motivo di ricorso in ― esame - relativa alla dichiarazione di PA OS di non aver mai prete- so alcuna somma dalla sorella a titolo di occupazione dell'immobile sino alla proposizione della domanda giudiziaria. 15 E' invece inammissibile la censura circa l'asserito errore commesso dalla corte di appello nel compensare i reciproci crediti delle parti. Si tratta di una questione nuova che non risulta abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado, in quanto rientrante tra le problematiche dibattute dalle parti, né la ricorrente ha dedotto di aver inserito nei motivi di appello la detta questione. Incombeva invece alla AG RI dedurre di aver pro- spettato tale questione onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione. La problematica esposta dalla ricorrente non è quindi proponibile in que- sta sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e di- verso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la 16 cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro215,00 01- tre euro 1.600,00 a titolo di onorari. Roma 19 febbraio 2002 Il consigliere estensore Il presidente Ipadon IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFrancestop 1097 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 6 MAG 2002 IL CANCELLIERE C1 456T 51 65 IL CANCELLIERECT Francesco Catenia TCT:18076 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 in data 6200erie......2008 erie 4LUG Registr versate € 180,76 (OUTO LENTOTTANED 176) p. 1 Dirigente Area (Dott.ssa Maria Gratia I Responsabile Servision N (Dr. M. RACO O R I D G U 2 0 0 17