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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2651/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2651/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
D'ANGELO GIUSEPPINA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_2 dall'avv. TORTORELLA SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 29/01/2005 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 04/02/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/02/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. La casa coniugale, sita in
Montesilvano (PE), via G. Marrone n.15, con tutti i mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili ivi presenti, viene assegnata alla signora CP_1
che vi abiterà unitamente ai figli , di anni 19, e , di
[...] Per_1 Per_2
anni 15. Il signor provvederà a liberare la casa coniugale dai Controparte_2
propri bei ed effetti personali entro l'udienza di comparizione delle parti fissata per il 04 febbraio 2025. e/o comunque entro il 01 marzo 2025.
2) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_2
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lei ed in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
in caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore verranno prese da ognuno di essi separatamente;
la minore sarà collocata in via prevalente presso la madre nella casa familiare in Montesilvano (PE) via Marrone n.15.
3) I tempi di permanenza della minore con la madre convivente e con il padre non convivente saranno in generale concordati congiuntamente da entrambi i genitori, in base ai loro impegni lavorativi ed in base alle esigenze di vita della figlia;
quale cornice minima di frequentazione padre-figlia viene previsto che il padre terrà con sé quantomeno a week-end alternati Per_2
dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera allorché verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna alle ore 21.30 ovvero sino alla mattina di lunedì nei periodi di sospensione dell'attività didattica, nonché due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, in cui il padre la preleverà alle
18,30 per ricondurla dalla madre alle ore 21,30 dopo cena, salvo diverso accordo;
il figlio , ormai maggiorenne, sarà libero di concordare Per_1
pagina 3 di 5 con il padre tempi e modalità di incontri. Il padre provvederà ad accompagnare i figli, se richiesto, per attività sportive e/o ludico-ricreative serali.
4) Nei mesi di luglio ed agosto il regime ordinario delle visite potrà essere sospeso e la figlia minore trascorrerà uno o due periodi di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso ed in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il 10 giugno di ciascun anno. Tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti;
ad ogni buon conto, il genitore coaffidatario non convivente potrà esercitare il diritto di frequentazione della figlia ogni qualvolta ne farà richiesta, con un preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni della minore e della madre.
5) Il signor verserà mensilmente alla signora a Controparte_2 CP_1
titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli e Per_1
l'assegno complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) Per_2
rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese a decorrere dal mese di dicembre
2024 alle seguenti coordinate: IBAN [...] 0E-M001387689 conto Hype. L'assegno unico familiare relativo ai figli e Per_1 Per_2
verrà percepito in via esclusiva dalla madre. Le spese straordinarie per i figli di cui al protocollo famiglia vigente presso codesto Tribunale saranno ripartite come segue in deroga alla equa ripartizione delle stesse: 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie, ad eccezione delle spese universitarie che saranno interamente a carico del padre nella misura del
100% (dunque, saranno interamente a carico del padre tutte le spese universitarie, incluse quelle per libri, mensa, tasse, trasferte, viaggi studio pagina 4 di 5 ecc.. Le spese per i cani, che vengono affidati alla signora saranno CP_1
ripartite al 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie.
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Persona_3
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2651/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
D'ANGELO GIUSEPPINA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_2 dall'avv. TORTORELLA SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 29/01/2005 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 04/02/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/02/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. La casa coniugale, sita in
Montesilvano (PE), via G. Marrone n.15, con tutti i mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili ivi presenti, viene assegnata alla signora CP_1
che vi abiterà unitamente ai figli , di anni 19, e , di
[...] Per_1 Per_2
anni 15. Il signor provvederà a liberare la casa coniugale dai Controparte_2
propri bei ed effetti personali entro l'udienza di comparizione delle parti fissata per il 04 febbraio 2025. e/o comunque entro il 01 marzo 2025.
2) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_2
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lei ed in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
in caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore verranno prese da ognuno di essi separatamente;
la minore sarà collocata in via prevalente presso la madre nella casa familiare in Montesilvano (PE) via Marrone n.15.
3) I tempi di permanenza della minore con la madre convivente e con il padre non convivente saranno in generale concordati congiuntamente da entrambi i genitori, in base ai loro impegni lavorativi ed in base alle esigenze di vita della figlia;
quale cornice minima di frequentazione padre-figlia viene previsto che il padre terrà con sé quantomeno a week-end alternati Per_2
dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera allorché verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna alle ore 21.30 ovvero sino alla mattina di lunedì nei periodi di sospensione dell'attività didattica, nonché due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, in cui il padre la preleverà alle
18,30 per ricondurla dalla madre alle ore 21,30 dopo cena, salvo diverso accordo;
il figlio , ormai maggiorenne, sarà libero di concordare Per_1
pagina 3 di 5 con il padre tempi e modalità di incontri. Il padre provvederà ad accompagnare i figli, se richiesto, per attività sportive e/o ludico-ricreative serali.
4) Nei mesi di luglio ed agosto il regime ordinario delle visite potrà essere sospeso e la figlia minore trascorrerà uno o due periodi di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso ed in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il 10 giugno di ciascun anno. Tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti;
ad ogni buon conto, il genitore coaffidatario non convivente potrà esercitare il diritto di frequentazione della figlia ogni qualvolta ne farà richiesta, con un preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni della minore e della madre.
5) Il signor verserà mensilmente alla signora a Controparte_2 CP_1
titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli e Per_1
l'assegno complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) Per_2
rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese a decorrere dal mese di dicembre
2024 alle seguenti coordinate: IBAN [...] 0E-M001387689 conto Hype. L'assegno unico familiare relativo ai figli e Per_1 Per_2
verrà percepito in via esclusiva dalla madre. Le spese straordinarie per i figli di cui al protocollo famiglia vigente presso codesto Tribunale saranno ripartite come segue in deroga alla equa ripartizione delle stesse: 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie, ad eccezione delle spese universitarie che saranno interamente a carico del padre nella misura del
100% (dunque, saranno interamente a carico del padre tutte le spese universitarie, incluse quelle per libri, mensa, tasse, trasferte, viaggi studio pagina 4 di 5 ecc.. Le spese per i cani, che vengono affidati alla signora saranno CP_1
ripartite al 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie.
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Persona_3
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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