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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2340/2023 promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. VITTORIO RUGGIERI,
[...] C.F._4
avvocato antistatario, domicilio eletto presso lo studio di questi in Francavilla al Mare al V.le
Nettuno, 75 – pec Email_1
ATTORI contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. Controparte_1
rappresentata e difesa da Avv. DANIELE VIANELLO, domicilio eletto presso lo P.IVA_1
studio di questi in Mestre alla Cà Savorgnan, 9 - pec Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice - “accertare e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi tra gli attori e la
[...]
per i motivi sub. A1 dell'atto di citazione e conseguentemente accertare e dichiarare il CP_1
diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla
[...]
conseguentemente accertare e dichiarare nullo/risolto/annullato il contratto tra gli Controparte_1
pagina 1 di 7 attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: A2) “stante la nullità del contratto per i motivi indicati al punto A1, accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di Controparte_1
ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, ossia alla parte che quest'ultima società ha trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e Parte_3 [...]
pari a Euro 11.950,00 mentre per i sigg.ri e Parte_4 Parte_1 Parte_2
pari a Euro 13.050,00 e con conseguente declaratoria del Giudice di non debenza dell'altra metà dell'importo; conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la a pagare Controparte_1
alla HE BA l'importo dovuto dagli attori in relazione al contratto di finanziamento;
in caso di accoglimento del punto B1) IN VIA PRINCIPALE: B1) accertare e dichiarare l'annullamento dei contratti intercorsi tra gli attori e la per i motivi sub B1, e Controparte_1
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla conseguentemente accertare e dichiarare Controparte_1
nullo/risolto/annullato il contratto tra gli attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: B2) stante l'annullamento del contratto per i motivi indicati al punto B1, accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, Controparte_1
ossia pari alla parte che quest'ultima società ha già trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e pari ad Euro 11.950,00 mentre per i Parte_3 Parte_4
sigg.ri e pari a Euro 13.050,00 e con conseguente Parte_1 Parte_2
declaratoria del Giudice di non debenza dell'altra metà dell'importo, conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la a pagare alla HE BA l'importo dovuto dagli Controparte_1
attori in relazione al contratto di finanziamento;
in caso di accoglimento del punto C1 IN VIA
PRINCIPALE: C1) “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva tacita tra gli attori e la per i motivi sub B1 e Controparte_1
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla conseguentemente accertare e dichiarare Controparte_1
nullo/risolto/annullato il contratto tra gli attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: C2) stante la risoluzione del contratto per i motivi indicati al punto C1, accertare e dichiarare il dritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, Controparte_1
pagina 2 di 7 ossia pari alla parte che quest'ultima società ha già trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e pari ad Euro 11.950,00 mentre per i Parte_3 Parte_4
sigg.ri e pari a Euro 13.050,00 e con conseguente Parte_1 Parte_2
declaratoria del Giudice di non debenza dell'altra metà dell'importo; conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la a pagare alla HE BA l'importo dovuto dagli Controparte_1
attori in relazione al contratto di finanziamento;
in caso di accoglimento del punto D1): IN VIA
PRINCIPALE: D1) ”accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento tra gli attori e la per i motivi sub D1 e conseguentemente accertare e dichiarare il Controparte_1
diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla
[...]
conseguentemente accertare e dichiarare nullo/risolto/annullato il contratto tra gli Controparte_1
attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: D2) “stante la risoluzione del contratto per i motivi indicati al punto D1, accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di Controparte_1
ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, ossia pari alla parte che quest'ultima società ha già trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e Parte_3
pari a Euro 11.950,00 mentre per i sigg.ri e Parte_4 Parte_1 Pt_2
pari a Euro 13.050,00 e con conseguente declaratoria del Giudice di non debenza
[...]
dell'altra metà dell'importo; conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la CP_1
a pagare alla Deusche BA l'importo dovuto dagli attori in relazione al contratto di
[...]
finanziamento; in caso di accoglimento del punto E: “accertare e dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione ex art. 1464 c.c. per i motivi indicati al punto E) e conseguentemente ridurre la prestazione dovuta da parte degli attori, pari al 50% dell'importo pattuito, ossia per e pari a Euro 11.950,00, mentre Parte_3 Parte_4
per i sigg.ri pari a Euro 13.050,00; conseguentemente Parte_5
risolvere per impossibilità sopravvenuta parziale il contratto intercorso tra gli attori e la HE
BA comunque accertando e dichiarando che quest'ultima avrà diritto alla restituzione dell'intero importo versato e che gli attori dovranno pagare il solo importo già coperto da bonus al 50% da parte dello Stato;
IN OGNI CASO: In caso di accoglimento del punto F) accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di informativa precontrattuale da parte di
[...]
per i motivi sub F) e conseguentemente condannare quest'ultima al risarcimento dei CP_1
danni nei confronti degli attori ex artt. 2043 c.c. e 1218 c.c., pari ad Euro 11.950,00 nei confronti pagina 3 di 7 della sig.ra ed Euro 13.050,00 nei confronti dei sigg.ri e Parte_3 Parte_1
, detratte le rate sin qui pagate. IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e delle Parte_2
competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Parte convenuta - nel merito in via principale respingersi le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della sia in via principale, che in via gradata subordinata;
spese e Controparte_1
compensi rifusi con rimborso forfetario, IVA e CPA.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La parte attrice ha citato in giudizio la società convenuta per accertare la nullità dei contratti sottoscritti con questa, in subordine, l'annullamento dei medesimi ed, in via ulteriormente subordinata, per la risoluzione, ovvero la declaratoria di responsabilità della società convenuta a mente dell'art. 2043 c.c.
Le questioni portate in giudizio riguardavano due contratti stipulati tra le parti, ciascuno dei due contratti riguardavano l'installazione di un impianto fotovoltaico e precisamente, il primo sottoscritto in data 7 ottobre 2020 tra la con e , Controparte_1 Parte_3 Parte_4
per il costo di euro € 23.900,00 e il successivo tra la con e Controparte_1 Parte_1
per il costo di euro € 26.100,00. Entrambi i contratti prevedevano il Parte_2
pagamento del relativo prezzo a mezzo di finanziamento erogato dalla per mezzo Parte_6
di contratto di credito al consumo.
Lamentavano gli attori che per l'esclusivo inadempimento della parte conventa non erano a poter beneficiare del “superbonus 110%”; specificavano che l'ottenimento di tale beneficio t era la ragione fonante nella formazione della loro volontà all'acquisto degli impianti;
in tal senso sostenevano che al momento della sottoscrizione dei contratti avevano ricevuto rassicurazioni di possibilità di fruirne.
L'inadempimento del venditore si era concretizzato nel proprio ritardo (dopo tre mesi dalla istallazione) al rilascio della scia richiesta per l'ottenimento del certificato di agibilità che di fatto portava gli attori a perdere il beneficio del 1101%; gli attori erano dunque relegati a poter beneficiale per le opere, solo, della detrazione del 50%.
Il G.I. rilevava un difetto nella vocatio in ius della parte convenuta,sic (l'atto introduttivo non riporta la indicazione del termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata per la tempestiva costituzione del convenuto come prevista al punto 7) dell'art 163 c.p.c.e risluta altresì omessa
pagina 4 di 7 l'indicazioni di cui al punto 7) dell'art 163 c.p.c. relative alla obbligatorietà della difesa tecnica in giudizio ed alla facoltà di godere del c.d. gratuito patrocinio), autorizzava la parte attrice a rinnovare la notifica.
Verificata la successiva corretta instaurazione del contradittorio, la parte converta chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il G.I. lette le memorie 171 ter cpc depositate dalle parti ammetteva alcune istanze istruttorie e dava corso all'istruttoria. Raccolta la prova orale ammessa e ritenuta completata l'istruttoria assegnava alle difese i termini 189 cpc, all'esito dei depositi autorizzati tratteneva la causa a decisone.
Per poter decidere su tutte le domande articolate dalla difesa attrice dsi deve partire dall'accertare se la circostanza dell'ottenimento del beneficio de 110% fosse un requisito fondante alla formazione del sinallagma nel rapporto tra le parti in lite. Su questa circostanza nel corso della istruttoria non è stata raggiunta la prova e questo sia documentalmente che per prova testi.
All'evidenza va posto che nei contratti prodotti alcun accenno viene fatto dell'interesse al beneficio in parola quale condizione per la conclusione dell'accordo. In questi termini l'ottenimento o meno del beneficio del 110% non risulta aver inciso nella formazione della volontà delle parti nelle obbligazioni contrattuali assunte.
Riguardo alla prova orale raccolta al di là della dichiarazioni resa dal teste Testimone_1
indicato dalla difesa attrice, alcun riscontro positivo si trova alla tesi sostenuta dal attricedi parte attrice.
Il teste peraltro padre di due parti attrici, e , si Testimone_2 Pt_3 Parte_2
dichiarava durante al escussione “quale finanziere” e quindi “avvezzo a tali questioni” e riferiva che, in sua presenza, l'incaricata alla vendita della parte convenuta rappresentava che i committenti avrebbero fruito del superbonus del 110% per l'istallazione del fotovoltaico;
questa circostanza potrebbe avere un rilievo riguardo a una possibile responsabilità precontrattuale, ma all'evidenza poi questo interesse delle parti attrici al beneficio era scemato poiché non trovava alcun riscontro nel contratto poi sottoscritto. Contratto che veniva sottoscritto da più persone quali committenti e alcuno di questi era a rilevare la mancata previsione in contratto del rilievo del beneficio del superbonis 110%. Questa omissione non può essere relegata ad un mera disattenzione laddove si legge secondo l'assunto della difesa attrice la motivazione fondante all'acquisto degli impianti esclusivamente con il beneficio statale.
pagina 5 di 7 Sulla volontà delle parti alla conclusioni dei contratto non sfugge l'atteggiamento
“precauzionale” che riferiva il teste escussi e quindi erano stati attenzionati sulla entità delle questioni afferenti a contratti da firmare di questa tipologia e le parti arrivavano alla firma senza accenno alcuno al del 110%, ergo la circostanza non era una fattore predominate Per_1
nella formazione del volontà.
L'assenza di prova documentale in ordine a tale elemento costituisce elemento sintomatico di una particolare incuranza nella conduzione dell'affare da parte del un soggetto che dovrebbe essere particolarmente attento ancor più perché era a ricorrere a un prestito al consumo per finanziarsi.
Gli attori avrebbero dovuto chiarire in sede di pattuizioni contrattuali i termini esatti delle obbligazioni assunte e quale fosse il suo interesse pregnante da un punto di vista economico.
La formalizzazione scritta in contratto di tale necessità, laddove fosse sentita dalle parti, avrebbe sicuramente consentito di acquisire certezza al loro interesse nel un rapporto giuridico contrattuale di tale entità economica ma soprattutto avrebbe costituito evidenza della consapevolezza in capo alla convenuta con ogni conseguenziale tutela giudica, peraltro solo di fatto ex post invocata.
Quanto sostenuto dalla difesa convenuta trova riscontro probatorio laddove sostiene che le parti, alla luce degli interventi concordati, erano consapevoli ab origine della possibilità di fruire con certezza del bonus fiscale al 50%. Dalla stessa testimonianza del è emerso che Testimone_1
la prestazione ex contratto era finalizzata a una detrazione del 50%, mentre la richiesta di un rilascio di SCIA veniva avanzata, solo, successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Le attività successive consistenti in richieste dalla parte attrice del rilascio di scia non portano ad una nullità del contratto poiché è stato accertato come l'oggetto del contratto non prevedeva espressamente l'ottenimento del beneficio del 110%, né tale finalità era stata determinante per nella formazione della volontà a contrarre.
La domanda attrice è pertanto infondata e deve essere respinta. A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Tenuto conto delle semplici questioni trattate nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 rigetta la domanda attrice per l'effetto condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Pescara, 25 novembre 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2340/2023 promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. VITTORIO RUGGIERI,
[...] C.F._4
avvocato antistatario, domicilio eletto presso lo studio di questi in Francavilla al Mare al V.le
Nettuno, 75 – pec Email_1
ATTORI contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. Controparte_1
rappresentata e difesa da Avv. DANIELE VIANELLO, domicilio eletto presso lo P.IVA_1
studio di questi in Mestre alla Cà Savorgnan, 9 - pec Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice - “accertare e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi tra gli attori e la
[...]
per i motivi sub. A1 dell'atto di citazione e conseguentemente accertare e dichiarare il CP_1
diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla
[...]
conseguentemente accertare e dichiarare nullo/risolto/annullato il contratto tra gli Controparte_1
pagina 1 di 7 attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: A2) “stante la nullità del contratto per i motivi indicati al punto A1, accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di Controparte_1
ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, ossia alla parte che quest'ultima società ha trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e Parte_3 [...]
pari a Euro 11.950,00 mentre per i sigg.ri e Parte_4 Parte_1 Parte_2
pari a Euro 13.050,00 e con conseguente declaratoria del Giudice di non debenza dell'altra metà dell'importo; conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la a pagare Controparte_1
alla HE BA l'importo dovuto dagli attori in relazione al contratto di finanziamento;
in caso di accoglimento del punto B1) IN VIA PRINCIPALE: B1) accertare e dichiarare l'annullamento dei contratti intercorsi tra gli attori e la per i motivi sub B1, e Controparte_1
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla conseguentemente accertare e dichiarare Controparte_1
nullo/risolto/annullato il contratto tra gli attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: B2) stante l'annullamento del contratto per i motivi indicati al punto B1, accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, Controparte_1
ossia pari alla parte che quest'ultima società ha già trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e pari ad Euro 11.950,00 mentre per i Parte_3 Parte_4
sigg.ri e pari a Euro 13.050,00 e con conseguente Parte_1 Parte_2
declaratoria del Giudice di non debenza dell'altra metà dell'importo, conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la a pagare alla HE BA l'importo dovuto dagli Controparte_1
attori in relazione al contratto di finanziamento;
in caso di accoglimento del punto C1 IN VIA
PRINCIPALE: C1) “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva tacita tra gli attori e la per i motivi sub B1 e Controparte_1
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla conseguentemente accertare e dichiarare Controparte_1
nullo/risolto/annullato il contratto tra gli attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: C2) stante la risoluzione del contratto per i motivi indicati al punto C1, accertare e dichiarare il dritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, Controparte_1
pagina 2 di 7 ossia pari alla parte che quest'ultima società ha già trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e pari ad Euro 11.950,00 mentre per i Parte_3 Parte_4
sigg.ri e pari a Euro 13.050,00 e con conseguente Parte_1 Parte_2
declaratoria del Giudice di non debenza dell'altra metà dell'importo; conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la a pagare alla HE BA l'importo dovuto dagli Controparte_1
attori in relazione al contratto di finanziamento;
in caso di accoglimento del punto D1): IN VIA
PRINCIPALE: D1) ”accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento tra gli attori e la per i motivi sub D1 e conseguentemente accertare e dichiarare il Controparte_1
diritto degli attori alla restituzione del prezzo pagato, verso la restituzione dei beni alla
[...]
conseguentemente accertare e dichiarare nullo/risolto/annullato il contratto tra gli Controparte_1
attori e la HE BA;
IN SUBORDINE: D2) “stante la risoluzione del contratto per i motivi indicati al punto D1, accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere i pannelli fotovoltaici installati, salvo l'indennizzo da riconoscersi nei confronti della a titolo di Controparte_1
ingiustificato arricchimento pari al 50% dell'importo pagato, ossia pari alla parte che quest'ultima società ha già trattenuto a titolo di bonus al 50% da parte dello Stato, ossia per e Parte_3
pari a Euro 11.950,00 mentre per i sigg.ri e Parte_4 Parte_1 Pt_2
pari a Euro 13.050,00 e con conseguente declaratoria del Giudice di non debenza
[...]
dell'altra metà dell'importo; conseguentemente accertare e dichiarare obbligata la CP_1
a pagare alla Deusche BA l'importo dovuto dagli attori in relazione al contratto di
[...]
finanziamento; in caso di accoglimento del punto E: “accertare e dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione ex art. 1464 c.c. per i motivi indicati al punto E) e conseguentemente ridurre la prestazione dovuta da parte degli attori, pari al 50% dell'importo pattuito, ossia per e pari a Euro 11.950,00, mentre Parte_3 Parte_4
per i sigg.ri pari a Euro 13.050,00; conseguentemente Parte_5
risolvere per impossibilità sopravvenuta parziale il contratto intercorso tra gli attori e la HE
BA comunque accertando e dichiarando che quest'ultima avrà diritto alla restituzione dell'intero importo versato e che gli attori dovranno pagare il solo importo già coperto da bonus al 50% da parte dello Stato;
IN OGNI CASO: In caso di accoglimento del punto F) accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di informativa precontrattuale da parte di
[...]
per i motivi sub F) e conseguentemente condannare quest'ultima al risarcimento dei CP_1
danni nei confronti degli attori ex artt. 2043 c.c. e 1218 c.c., pari ad Euro 11.950,00 nei confronti pagina 3 di 7 della sig.ra ed Euro 13.050,00 nei confronti dei sigg.ri e Parte_3 Parte_1
, detratte le rate sin qui pagate. IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e delle Parte_2
competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Parte convenuta - nel merito in via principale respingersi le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della sia in via principale, che in via gradata subordinata;
spese e Controparte_1
compensi rifusi con rimborso forfetario, IVA e CPA.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La parte attrice ha citato in giudizio la società convenuta per accertare la nullità dei contratti sottoscritti con questa, in subordine, l'annullamento dei medesimi ed, in via ulteriormente subordinata, per la risoluzione, ovvero la declaratoria di responsabilità della società convenuta a mente dell'art. 2043 c.c.
Le questioni portate in giudizio riguardavano due contratti stipulati tra le parti, ciascuno dei due contratti riguardavano l'installazione di un impianto fotovoltaico e precisamente, il primo sottoscritto in data 7 ottobre 2020 tra la con e , Controparte_1 Parte_3 Parte_4
per il costo di euro € 23.900,00 e il successivo tra la con e Controparte_1 Parte_1
per il costo di euro € 26.100,00. Entrambi i contratti prevedevano il Parte_2
pagamento del relativo prezzo a mezzo di finanziamento erogato dalla per mezzo Parte_6
di contratto di credito al consumo.
Lamentavano gli attori che per l'esclusivo inadempimento della parte conventa non erano a poter beneficiare del “superbonus 110%”; specificavano che l'ottenimento di tale beneficio t era la ragione fonante nella formazione della loro volontà all'acquisto degli impianti;
in tal senso sostenevano che al momento della sottoscrizione dei contratti avevano ricevuto rassicurazioni di possibilità di fruirne.
L'inadempimento del venditore si era concretizzato nel proprio ritardo (dopo tre mesi dalla istallazione) al rilascio della scia richiesta per l'ottenimento del certificato di agibilità che di fatto portava gli attori a perdere il beneficio del 1101%; gli attori erano dunque relegati a poter beneficiale per le opere, solo, della detrazione del 50%.
Il G.I. rilevava un difetto nella vocatio in ius della parte convenuta,sic (l'atto introduttivo non riporta la indicazione del termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata per la tempestiva costituzione del convenuto come prevista al punto 7) dell'art 163 c.p.c.e risluta altresì omessa
pagina 4 di 7 l'indicazioni di cui al punto 7) dell'art 163 c.p.c. relative alla obbligatorietà della difesa tecnica in giudizio ed alla facoltà di godere del c.d. gratuito patrocinio), autorizzava la parte attrice a rinnovare la notifica.
Verificata la successiva corretta instaurazione del contradittorio, la parte converta chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il G.I. lette le memorie 171 ter cpc depositate dalle parti ammetteva alcune istanze istruttorie e dava corso all'istruttoria. Raccolta la prova orale ammessa e ritenuta completata l'istruttoria assegnava alle difese i termini 189 cpc, all'esito dei depositi autorizzati tratteneva la causa a decisone.
Per poter decidere su tutte le domande articolate dalla difesa attrice dsi deve partire dall'accertare se la circostanza dell'ottenimento del beneficio de 110% fosse un requisito fondante alla formazione del sinallagma nel rapporto tra le parti in lite. Su questa circostanza nel corso della istruttoria non è stata raggiunta la prova e questo sia documentalmente che per prova testi.
All'evidenza va posto che nei contratti prodotti alcun accenno viene fatto dell'interesse al beneficio in parola quale condizione per la conclusione dell'accordo. In questi termini l'ottenimento o meno del beneficio del 110% non risulta aver inciso nella formazione della volontà delle parti nelle obbligazioni contrattuali assunte.
Riguardo alla prova orale raccolta al di là della dichiarazioni resa dal teste Testimone_1
indicato dalla difesa attrice, alcun riscontro positivo si trova alla tesi sostenuta dal attricedi parte attrice.
Il teste peraltro padre di due parti attrici, e , si Testimone_2 Pt_3 Parte_2
dichiarava durante al escussione “quale finanziere” e quindi “avvezzo a tali questioni” e riferiva che, in sua presenza, l'incaricata alla vendita della parte convenuta rappresentava che i committenti avrebbero fruito del superbonus del 110% per l'istallazione del fotovoltaico;
questa circostanza potrebbe avere un rilievo riguardo a una possibile responsabilità precontrattuale, ma all'evidenza poi questo interesse delle parti attrici al beneficio era scemato poiché non trovava alcun riscontro nel contratto poi sottoscritto. Contratto che veniva sottoscritto da più persone quali committenti e alcuno di questi era a rilevare la mancata previsione in contratto del rilievo del beneficio del superbonis 110%. Questa omissione non può essere relegata ad un mera disattenzione laddove si legge secondo l'assunto della difesa attrice la motivazione fondante all'acquisto degli impianti esclusivamente con il beneficio statale.
pagina 5 di 7 Sulla volontà delle parti alla conclusioni dei contratto non sfugge l'atteggiamento
“precauzionale” che riferiva il teste escussi e quindi erano stati attenzionati sulla entità delle questioni afferenti a contratti da firmare di questa tipologia e le parti arrivavano alla firma senza accenno alcuno al del 110%, ergo la circostanza non era una fattore predominate Per_1
nella formazione del volontà.
L'assenza di prova documentale in ordine a tale elemento costituisce elemento sintomatico di una particolare incuranza nella conduzione dell'affare da parte del un soggetto che dovrebbe essere particolarmente attento ancor più perché era a ricorrere a un prestito al consumo per finanziarsi.
Gli attori avrebbero dovuto chiarire in sede di pattuizioni contrattuali i termini esatti delle obbligazioni assunte e quale fosse il suo interesse pregnante da un punto di vista economico.
La formalizzazione scritta in contratto di tale necessità, laddove fosse sentita dalle parti, avrebbe sicuramente consentito di acquisire certezza al loro interesse nel un rapporto giuridico contrattuale di tale entità economica ma soprattutto avrebbe costituito evidenza della consapevolezza in capo alla convenuta con ogni conseguenziale tutela giudica, peraltro solo di fatto ex post invocata.
Quanto sostenuto dalla difesa convenuta trova riscontro probatorio laddove sostiene che le parti, alla luce degli interventi concordati, erano consapevoli ab origine della possibilità di fruire con certezza del bonus fiscale al 50%. Dalla stessa testimonianza del è emerso che Testimone_1
la prestazione ex contratto era finalizzata a una detrazione del 50%, mentre la richiesta di un rilascio di SCIA veniva avanzata, solo, successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Le attività successive consistenti in richieste dalla parte attrice del rilascio di scia non portano ad una nullità del contratto poiché è stato accertato come l'oggetto del contratto non prevedeva espressamente l'ottenimento del beneficio del 110%, né tale finalità era stata determinante per nella formazione della volontà a contrarre.
La domanda attrice è pertanto infondata e deve essere respinta. A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Tenuto conto delle semplici questioni trattate nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 rigetta la domanda attrice per l'effetto condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Pescara, 25 novembre 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
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