Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 43712
CASS
Sentenza 8 novembre 2007

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La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di mancanza alla chiamata di leva non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale, che non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle precedenti disposizioni legislative. Sussiste pertanto l'ipotesi di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di mancanza alla chiamata non è più reato. (Conf., non massimate, n. 43713 del 2007 e n. 43714 del 2007).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 43712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43712
    Data del deposito : 8 novembre 2007

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