Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di mancanza alla chiamata di leva non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale, che non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle precedenti disposizioni legislative. Sussiste pertanto l'ipotesi di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di mancanza alla chiamata non è più reato. (Conf., non massimate, n. 43713 del 2007 e n. 43714 del 2007).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 43712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43712 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 08/11/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1360
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 013811/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
UT UA, N. IL 28/01/1983;
avverso SENTENZA del 07/12/2006 TRIBUNALE MILITARE di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GARINO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. VIGLIONE Giancarlo che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7.12.2006 il Tribunale Militare di Bari ha assolto perché il fatto non è previsto come reato AU SQ dal reato di mancanza alla chiamata di cui all'art. 151 c.p.m.p., perche, chiamato alle armi per adempiere il servizio di leva a seguito di cartolina precetto notificata in data 17.7.2004, non si presentava, senza giustificato motivo, alla S.A.R.A.M. di Taranto nei cinque giorni successivi alla data prefissata, rimanendo in stato di arbitraria assenza fino al 1.1.2005.
Il Tribunale Militare ha ritenuto che la L. n. 331 del 2000 avesse abrogato le disposizioni della L. n. 237 del 1964 e L. n. 958 del 1986 che costituivano il dato normativo su cui si basava la esistenza stessa di un esercito strutturato ed organizzato su base coattiva, così determinando la abrogazione dell'istituto giuridico del servizio militare obbligatorio ed in conseguenza delle norme penali che disciplinavano in vario modo il rifiuto di prestare il servizio militare di leva, compresa la disposizione di cui all'art. 151 c.p.m.p. riguardante la mancanza alla chiamata.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Bari in data 29.12.2006 lamentando violazione di legge ed illegittimità della sentenza impugnata poiché la conseguenza della nuova normativa era soltanto quella che dal 1 gennaio 2005, dopo la sospensione del servizio militare obbligatorio, non era più possibile commettere il reato di mancanza alla chiamata di leva, ma non anche che fosse stato abrogato il servizio militare obbligatorio o addirittura che fossero state abolite le norme incriminatici dei fatti di assenza (mancanza alla chiamata, diserzione, allontanamento illecito), permanendo al contrario il disvalore penale della condotta di mancata risposta alla chiamata alla leva militare, solo temporaneamente sospesa dalla modifica legislativa.
Anche il Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello - Sezione distaccata di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, depositato il 21.12.2006, contro la suddetta sentenza rilevando che il procedimento amministrativo fondante l'atto di chiamata alle armi era legittimo e conforme alla legge in vigore al momento della sua emanazione, mentre il successivo venire meno dell'obbligo di presentazione doveva essere valutato esclusivamente sul piano amministrativo ai fini della regolarizzazione della posizione militare, determinata con riferimento alla data di sospensione dell'obbligo di presentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene in discussione nel caso in esame la sussistenza o meno della abolitio criminis in conseguenza della normativa che ha istituito il servizio militare professionale (L. n. 331 del 2000) e disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (cit. L., art. 3, comma 1) con riferimento, in particolare, alla L. n. 215 del 2001, art. 7 dispone per la "sospensione" del servizio di leva, statuendo, al comma 1, che il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2007 (termine poi anticipato al 2005) con contestuale previsione che "fino al 31.12.2006 le esigenze delle forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985" e, nel contempo, al comma 3, la disciplina dello strumento (D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) attraverso cui è ripristinato il servizio di leva nei casi previsti dalla L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 2, comma 1, lett. f) (personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni qualora sia deliberato lo stato di guerra ovvero qualora una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate).
Su tale punto si sono formati inizialmente diversi orientamenti giurisprudenziali, che possono riassumersi, nei loro estremi, in quello (1) che ha tratto da tali disposizioni il convincimento che già la normativa che aveva abolito il servizio militare obbligatorio, sia pure con decorrenza procrastinata al 31.12.2006, avesse attuato una sostanziale abolizione del reato di rifiuto del servizio militare di leva previsto, operando come legge extrapenale espressamente richiamata con gli effetti di cui all'art. 2 c.p., non potendo il soggetto già chiamato in passato alla leva militare obbligatoria essere punito per un fatto che ora non costituirebbe più reato in virtù della disposizione integrativa della legge penale che avrebbe di fatto "abolito" la leva obbligatoria, nonostante la espressione di minore effetto "sospensione" usata dal legislatore e nell'altro (2), ugualmente estremo, per cui la nuova normativa avrebbe fatto venire meno per il futuro il presupposto del reato ma non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle condotte criminose poste in essere prima della sospensione del servizio militare di leva, con la conseguenza che i reati connessi al rifiuto del servizio militare di leva non verrebbero meno, nemmeno per il futuro, non esistendo una norma integrativa del precetto penale che abbia abolito l'obbligo della leva, soltanto "sospeso" per espressa volontà del legislatore.
Con una giurisprudenza che si è ormai consolidata questa Corte, dopo alcune oscillazioni, ha ritenuto che, proprio con riguardo al reato di mancanza alla chiamata di cui all'art. 151 c.p.m.p., che viene in considerazione nel caso in esame, le innovazioni legislative di cui alla L. 14 novembre 2000, n. 331 e successive integrazioni quanto alla data di sospensione della chiamata obbligatoria alla leva (della L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 25, e del D.L. 30 giugno 2005, n.115, art. 12) non abbiano abolito il servizio di leva militare obbligatoria, bensì ne abbiano limitato la operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, con la conseguenza di avere determinato la modificazione del contenuto del precetto penale che, in base alla normativa vigente, non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle disposizioni di leggi precedenti (v. per tutte Cass. sez. 1^ n. 546 del 2006, Brusaferri).
È stata in sostanza ritenuta la sussistenza della ipotesi di cui all'art. 2 c.p., comma 4 a norma del quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". E da tale soluzione si è tratta pure la conseguenza che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, adombrata dal Pubblico Ministero ricorrente, della L. 14 novembre 2000, n. 331, con riferimento all'art. 52 Cost., comma 2, poiché il servizio di leva obbligatoria non è stato abolito, bensì la nuova normativa ha fatto soltanto venire meno l'obbligo di rispondere alla chiamata di leva per classi per i giovani nati successivamente al 1985, se non nel caso in cui venga ripristinato, per eventi eccezionali (guerra ecc.), il reclutamento su base obbligatoria, con riflessi peraltro anche per i giovani nati precedentemente e che non avevano risposto alla chiamata, applicandosi anche in tal caso la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
A tale orientamento ritiene di adeguarsi questo Collegio;
per cui, non essendo ancora intervenuta nella fattispecie in esame sentenza irrevocabile, correttamente il Tribunale Militare ha assolto AU SQ perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
I ricorsi del Procuratore della repubblica e del Procuratore Generale Militare devono essere pertanto respinti perché infondato sotto tutti i profili addotti.
Occorre aggiungere che non vengono in considerazione nel caso in esame gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2007, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art.593 c.p.p., aveva escluso la possibilità di appello del P.M. contro le sentenze di proscioglimento, poiché, pur essendo stata proposta la impugnazione del P.M. nel periodo in cui era vigente la legge suddetta e quindi la sentenza di assoluzione non sarebbe stata comunque appellabile, peraltro si è trattato di ricorso volutamente per sola violazione di legge, come tale indicato nella intestazione dell'atto di impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007