CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2024, n. 22296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22296 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF LL, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 aprile 2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale, ZZ IO era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della associazione sportiva Borgo Nuovo, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari. In Palermo 17/03/2016. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti Penale Sent. Sez. 3 Num. 22296 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/03/2024 strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 42 cod.pen., 125, 546 cod.proc.pen. e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale, a fronte delle censure difensive in punto dolo del reato avrebbe reso una motivazione carente essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale unicamente l'assenza delle scritture contabili. Né vi sarebbe la prova del loro occultamento o della semplice non tenuta. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157-161 cod.pen., 125, 546 cod.proc.pen. e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. A fronte della contestazione di occultamento/distruzione delle scritture contabili, la corte territoriale avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione del reato di distruzione delle scritture con motivazione illogica. In presenza di alternativa contestazione da parte del Pubblico Ministero, si impone di ritenere, per il principio di favor rei, la mera distruzione con la conseguente maturazione del termine di prescrizione. 2.3. Violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 99 cod.pen. e alla motivazione illogica sulla ritenuta sussistenza della recidiva a fronte di precedenti penali di non spiccata gravità e per i quali erano state irrogate sanzioni lievi, e comunque il giudice avrebbe dovuto ritenere le circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione della legge penale in relazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in presenza di omissione di due sole fatture per un importo di C 6.000,00 e in presenza di comportamento non abituale essendo i tre precedenti penali per fatti eterogenei e non specifici. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo profilo di doglianza, ed in particolare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, osserva, la Corte, che può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi 2 e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250)". Secondo le conformi sentenze di merito, era stato accertato che la società sportiva dilettantistica Borgo Nuovo, che non aveva mai depositato il c.d. modello Eas, cioè la comunicazione periodica dei dati rilevanti a fini fiscali, a seguito di controllo incrociato, nell'anno 2010, aveva emesso almeno due fatture attive, la n. 29 e 32, nei confronti del Panificio Geraci per sponsorizzazioni dell'importo di C 3.000,00 oltre iva, e, a seguito di richiesta di esibizione delle scritture contabili, oltre alla documentazione per verificare i requisiti previsti dalla legge n. 289/2002, l'imputato si era limitato ad esibire una denuncia di smarrimento. La sentenza impugnata ha, così, ritenuto dimostrata l'esistenza della documentazione contabile, tenuto conto che l'imputato ne aveva denunciato lo smarrimento e della circostanza che erano state rinvenute due fatture attive numerate rispettivamente n. 29 e 32, da cui anche la dimostrazione dell'esistenza di altre fatture (quantomeno da 1-28 e 30-31) e dello svolgimento di attività commerciale dell'associazione sportiva. Correttamente i giudici del merito hanno dedotto la natura commerciale dell'attività di fatto svolta dall'Associazione, stante l'assenza di elementi per ritenere integrati i requisiti di legge per le agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche, di cui si dubitava della sussistenza dei presupposti per qualificazione, dall'esistenza di almeno 32 fatture attive relative all'anno 2010 non esibite in sede di controllo. L'occultamento era finalizzato a non rendere possibile l'accertamento del reddito e del volume degli affari in virtù della natura anche commerciale dell'associazione svolta, come risultante dalle due fatture rinvenute, che l'avrebbe esposta agi adempimenti fiscali e al pagamento delle imposte. 6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02; Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, P.G. in proc. 3 Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612), pertanto tenuto conto che l'accertamento si è concluso nel marzo 2016, il reato non è a tutt'oggi prescritto, maturando la prescrizione al 17/03/2026, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000. Quanto, poi, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione in luogo dell'occultamento che è reato permanente, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01), circostanza dedotta in via del tutto generica. 7. Il terzo e quarto motivo di ricorso con i quali si censura la motivazione della sentenza impugnata in punto sussistenza della recidiva e diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. sono parimenti manifestamente infondati. In relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, la corte territoriale ha reso una motivazione adeguata e non manifestamente illogica là dove ha argomentato la maggior pericolosità sociale dell'imputato derivante dai plurimi precedenti penali, ultimo dei quali non lontano nel tempo dalla commissione del reato per cui è processo, da cui la corte territoriale ha ritenuto che il nuovo reato costituisce espressione di una maggiore pericolosità del ZZ (cfr. pag. 4). Infine, il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. la censura appare, anch'essa, manifestamente infondata. L'assunto difensivo secondo cui il fatto sarebbe connotato da particolare tenuità dell'offesa sul rilievo che le fatture occultate erano di importo limitato a C 6.000,00 non tiene conto che la fattispecie di occultamento della documentazione contabile, che il contribuente deve conservare, è condotta funzionale all'evasione fiscale conseguente proprio all'occultamento dei documenti che vanno a formare il volume degli affari e il reddito su cui calcolare l'ammontare delle imposte evase che non può limitarsi alle sole due fatture che certamente sono state occultate, ma che, secondo i giudici del merito, erano parte di un maggior numero di fatture attive anch'esse occultate tenuto conto della numerazione (n. 29 e 32) da cui all'evidenza che la particolare tenuità dell'offesa non può di certo essere limitata alla valutazione delle sole due fatture. Sul punto la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell'offesa sul rilievo che la valutazione di questa non può essere parametrata a quanto si è rinvenuto nella contabilità, ma al nulla che è stato dichiarato. A fronte di una motivazione che, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione congrua. 4 L'incongruo riferimento all'abitualità secondo il dictum delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), non ha, tuttavia, l'effetto di sovvertire la decisione di diniego poiché è sufficiente ad escludere la causa di non punibilità, la gravità dell'offesa come argomentata dai giudici territoriali. E ciò in quanto il disposto normativo richiede congiuntamente che l'offesa sia di particolare tenuità e che la condotta non sia abituale, sicchè l'esclusione del primo requisito rende irrilevante l'indagine sul secondo. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/03/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF LL, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 aprile 2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale, ZZ IO era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della associazione sportiva Borgo Nuovo, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari. In Palermo 17/03/2016. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti Penale Sent. Sez. 3 Num. 22296 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/03/2024 strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 42 cod.pen., 125, 546 cod.proc.pen. e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale, a fronte delle censure difensive in punto dolo del reato avrebbe reso una motivazione carente essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale unicamente l'assenza delle scritture contabili. Né vi sarebbe la prova del loro occultamento o della semplice non tenuta. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157-161 cod.pen., 125, 546 cod.proc.pen. e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. A fronte della contestazione di occultamento/distruzione delle scritture contabili, la corte territoriale avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione del reato di distruzione delle scritture con motivazione illogica. In presenza di alternativa contestazione da parte del Pubblico Ministero, si impone di ritenere, per il principio di favor rei, la mera distruzione con la conseguente maturazione del termine di prescrizione. 2.3. Violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 99 cod.pen. e alla motivazione illogica sulla ritenuta sussistenza della recidiva a fronte di precedenti penali di non spiccata gravità e per i quali erano state irrogate sanzioni lievi, e comunque il giudice avrebbe dovuto ritenere le circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione della legge penale in relazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in presenza di omissione di due sole fatture per un importo di C 6.000,00 e in presenza di comportamento non abituale essendo i tre precedenti penali per fatti eterogenei e non specifici. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo profilo di doglianza, ed in particolare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, osserva, la Corte, che può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi 2 e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250)". Secondo le conformi sentenze di merito, era stato accertato che la società sportiva dilettantistica Borgo Nuovo, che non aveva mai depositato il c.d. modello Eas, cioè la comunicazione periodica dei dati rilevanti a fini fiscali, a seguito di controllo incrociato, nell'anno 2010, aveva emesso almeno due fatture attive, la n. 29 e 32, nei confronti del Panificio Geraci per sponsorizzazioni dell'importo di C 3.000,00 oltre iva, e, a seguito di richiesta di esibizione delle scritture contabili, oltre alla documentazione per verificare i requisiti previsti dalla legge n. 289/2002, l'imputato si era limitato ad esibire una denuncia di smarrimento. La sentenza impugnata ha, così, ritenuto dimostrata l'esistenza della documentazione contabile, tenuto conto che l'imputato ne aveva denunciato lo smarrimento e della circostanza che erano state rinvenute due fatture attive numerate rispettivamente n. 29 e 32, da cui anche la dimostrazione dell'esistenza di altre fatture (quantomeno da 1-28 e 30-31) e dello svolgimento di attività commerciale dell'associazione sportiva. Correttamente i giudici del merito hanno dedotto la natura commerciale dell'attività di fatto svolta dall'Associazione, stante l'assenza di elementi per ritenere integrati i requisiti di legge per le agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche, di cui si dubitava della sussistenza dei presupposti per qualificazione, dall'esistenza di almeno 32 fatture attive relative all'anno 2010 non esibite in sede di controllo. L'occultamento era finalizzato a non rendere possibile l'accertamento del reddito e del volume degli affari in virtù della natura anche commerciale dell'associazione svolta, come risultante dalle due fatture rinvenute, che l'avrebbe esposta agi adempimenti fiscali e al pagamento delle imposte. 6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02; Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, P.G. in proc. 3 Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612), pertanto tenuto conto che l'accertamento si è concluso nel marzo 2016, il reato non è a tutt'oggi prescritto, maturando la prescrizione al 17/03/2026, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000. Quanto, poi, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione in luogo dell'occultamento che è reato permanente, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01), circostanza dedotta in via del tutto generica. 7. Il terzo e quarto motivo di ricorso con i quali si censura la motivazione della sentenza impugnata in punto sussistenza della recidiva e diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. sono parimenti manifestamente infondati. In relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, la corte territoriale ha reso una motivazione adeguata e non manifestamente illogica là dove ha argomentato la maggior pericolosità sociale dell'imputato derivante dai plurimi precedenti penali, ultimo dei quali non lontano nel tempo dalla commissione del reato per cui è processo, da cui la corte territoriale ha ritenuto che il nuovo reato costituisce espressione di una maggiore pericolosità del ZZ (cfr. pag. 4). Infine, il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. la censura appare, anch'essa, manifestamente infondata. L'assunto difensivo secondo cui il fatto sarebbe connotato da particolare tenuità dell'offesa sul rilievo che le fatture occultate erano di importo limitato a C 6.000,00 non tiene conto che la fattispecie di occultamento della documentazione contabile, che il contribuente deve conservare, è condotta funzionale all'evasione fiscale conseguente proprio all'occultamento dei documenti che vanno a formare il volume degli affari e il reddito su cui calcolare l'ammontare delle imposte evase che non può limitarsi alle sole due fatture che certamente sono state occultate, ma che, secondo i giudici del merito, erano parte di un maggior numero di fatture attive anch'esse occultate tenuto conto della numerazione (n. 29 e 32) da cui all'evidenza che la particolare tenuità dell'offesa non può di certo essere limitata alla valutazione delle sole due fatture. Sul punto la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell'offesa sul rilievo che la valutazione di questa non può essere parametrata a quanto si è rinvenuto nella contabilità, ma al nulla che è stato dichiarato. A fronte di una motivazione che, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione congrua. 4 L'incongruo riferimento all'abitualità secondo il dictum delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), non ha, tuttavia, l'effetto di sovvertire la decisione di diniego poiché è sufficiente ad escludere la causa di non punibilità, la gravità dell'offesa come argomentata dai giudici territoriali. E ciò in quanto il disposto normativo richiede congiuntamente che l'offesa sia di particolare tenuità e che la condotta non sia abituale, sicchè l'esclusione del primo requisito rende irrilevante l'indagine sul secondo. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/03/2024