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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 83/23 RG
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 83/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AR IT
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, la IT ha dedotto: che nel settembre
2020 aveva sottoscritto presso la concessionaria della una proposta di acquisto relativa ad una CP_1
Polo Comfortline 1.0 TSI bluemotion , versando a non meglio specificato titolo di deposito CP_2 la somma di € 500,00; che tale proposta veniva successivamente annullata su accordo delle parti;
che il 24-25.9.20 erano state instaurate trattative per l'acquisto di una Polo 1.6 TDI 95 CU Dsg modello
Aw133z; che anche tale proposta non si era concretizzata, essendo l'auto non nuova, ma a km zero;
che, chiesta la restituzione della somma versata, la non aveva dato seguito alla richiesta, CP_1 rispondendo che la somma sarebbe stata trattenuta, potendo essere utilizzata per un futuro acquisto entro un anno dal 24.9.20.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta alla restituzione.
La convenuta ha controdedotto: che, pacificamente non avendo avuto seguito l'accordo relativo alla prima auto, con riferimento alla seconda in questione non era stata una mera proposta non concretizzata, dato che la GH sottoscritto il relativo contratto;
che la somma era stata imputata a caparra;
che essa poteva essere trattenuta a funzione di garanzia della liquidazione del danno finché quest'ultimo non fosse stato accertato.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 304/22, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando la a CP_1 restituire la somma.
La ha proposto appello, ribadendo il proprio diritto a trattenere la somma, e la GH CP_1 si è costituta, insistendo nella propria domanda.
Motivi della decisione
Documentalmente provato che con riferimento alla seconda auto le parti avevano stipulato un vero e proprio contratto (la ha prodotto quest'ultimo, sottoscritto), che quest'ultimo sia venuto CP_1 meno – si sia trattato di risoluzione consensuale, inadempimento o recesso – è pacifico.
Ciò premesso, la più precisa qualificazione giuridica di tale essere venuto meno in tanto rileverebbe, in quanto la somma versata alla dovesse essere considerata una caparra. CP_1
Così però non è, in quanto il predetto contratto non contiene in proposito alcuna indicazione.
Né, in contrario, vale il fatto che il contratto relativo alla prima auto contenesse, con riferimento al trattamento giuridico della somma in questione, indicazioni tali da far senz'altro ritenere che essa dovesse essere considerata una caparra.
Tale contratto, come riferito, è infatti pacificamente venuto meno e con esso è dunque venuta meno anche la qualificazione del versamento della somma. A tal punto, affinché quest'ultima potesse essere considerata una caparra anche in relazione al nuovo contratto, sarebbe stato necessario che quest'ultimo contenesse le medesime indicazioni, oppure altre analoghe, ciò che però, come detto, non è.
Né può in proposito essere ammessa la prova per testi capitolata dalla Quello in CP_1 questione sarebbe infatti un patto aggiunto al contratto contemporaneo a quest'ultimo, sul quale la prova per testi non può essere ammessa.
In ultimo, occorre poi rilevare che il fatto che quella in questione non sia una caparra è confermato dal fatto che, secondo quanto comunicato alla GH dalla stessa essa avrebbe CP_1 potuto essere utilizzata per un futuro acquisto, entro un anno dal secondo contratto, ciò che è cosa diversa dalla funzione di liquidazione forfettaria del danno, propria della caparra.
L'appello va dunque respinto.
Le relative spese (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
2.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 83/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AR IT
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, la IT ha dedotto: che nel settembre
2020 aveva sottoscritto presso la concessionaria della una proposta di acquisto relativa ad una CP_1
Polo Comfortline 1.0 TSI bluemotion , versando a non meglio specificato titolo di deposito CP_2 la somma di € 500,00; che tale proposta veniva successivamente annullata su accordo delle parti;
che il 24-25.9.20 erano state instaurate trattative per l'acquisto di una Polo 1.6 TDI 95 CU Dsg modello
Aw133z; che anche tale proposta non si era concretizzata, essendo l'auto non nuova, ma a km zero;
che, chiesta la restituzione della somma versata, la non aveva dato seguito alla richiesta, CP_1 rispondendo che la somma sarebbe stata trattenuta, potendo essere utilizzata per un futuro acquisto entro un anno dal 24.9.20.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta alla restituzione.
La convenuta ha controdedotto: che, pacificamente non avendo avuto seguito l'accordo relativo alla prima auto, con riferimento alla seconda in questione non era stata una mera proposta non concretizzata, dato che la GH sottoscritto il relativo contratto;
che la somma era stata imputata a caparra;
che essa poteva essere trattenuta a funzione di garanzia della liquidazione del danno finché quest'ultimo non fosse stato accertato.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 304/22, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando la a CP_1 restituire la somma.
La ha proposto appello, ribadendo il proprio diritto a trattenere la somma, e la GH CP_1 si è costituta, insistendo nella propria domanda.
Motivi della decisione
Documentalmente provato che con riferimento alla seconda auto le parti avevano stipulato un vero e proprio contratto (la ha prodotto quest'ultimo, sottoscritto), che quest'ultimo sia venuto CP_1 meno – si sia trattato di risoluzione consensuale, inadempimento o recesso – è pacifico.
Ciò premesso, la più precisa qualificazione giuridica di tale essere venuto meno in tanto rileverebbe, in quanto la somma versata alla dovesse essere considerata una caparra. CP_1
Così però non è, in quanto il predetto contratto non contiene in proposito alcuna indicazione.
Né, in contrario, vale il fatto che il contratto relativo alla prima auto contenesse, con riferimento al trattamento giuridico della somma in questione, indicazioni tali da far senz'altro ritenere che essa dovesse essere considerata una caparra.
Tale contratto, come riferito, è infatti pacificamente venuto meno e con esso è dunque venuta meno anche la qualificazione del versamento della somma. A tal punto, affinché quest'ultima potesse essere considerata una caparra anche in relazione al nuovo contratto, sarebbe stato necessario che quest'ultimo contenesse le medesime indicazioni, oppure altre analoghe, ciò che però, come detto, non è.
Né può in proposito essere ammessa la prova per testi capitolata dalla Quello in CP_1 questione sarebbe infatti un patto aggiunto al contratto contemporaneo a quest'ultimo, sul quale la prova per testi non può essere ammessa.
In ultimo, occorre poi rilevare che il fatto che quella in questione non sia una caparra è confermato dal fatto che, secondo quanto comunicato alla GH dalla stessa essa avrebbe CP_1 potuto essere utilizzata per un futuro acquisto, entro un anno dal secondo contratto, ciò che è cosa diversa dalla funzione di liquidazione forfettaria del danno, propria della caparra.
L'appello va dunque respinto.
Le relative spese (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente appello, che liquida in €
2.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari